Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1718 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1718 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAGLIMBENI SEBASTIANO N. IL 26/11/1971
avverso l’ordinanza n. 223/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/10/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dr. Carmine
Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

2009, la Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza avanzata nell’interesse di Saglimbeni Sebastiano volta a ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen. tra la condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania 3 luglio
2007 (divenuta irrevocabile) per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73
e 74 e quelli di cui all’ordinanza 1 aprile 2004, sempre della Corte di Appello di
Catania, che aveva posto in continuazione tra loro: la condanna per il reato di
associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p., di cui alla sentenza della Corte di
Appello di Catania 20 febbraio 2002; la condanna per il reato di rapina aggravata
di cui alla sentenza del Giudice della Udienza preliminare del Tribunale di Messina
28 agosto 1992; la condanna per il reato di estorsione continuata e
danneggiamento di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania 22 maggio
2000; la condanna per il reato di rapina e porto d’armi da fuoco di cui alla
sentenza della Corte di Appello di Catania 28 giugno 1993.
2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Elisabetta
Mazzacuva, proponeva tempestivo ricorso per Cassazione Saglimbeni
Sebastiano, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 81
cpv. cod. pen. ed illogicità della motivazione, in relazione al diniego della
continuazione.
3. La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 25 marzo 2010, annullava
l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di
Catania; seguiva l’ordinanza del 7 ottobre 2010, depositata il 18 marzo 2011,
con la quale la Corte territoriale determinava in complessivi 15 anni, 10 mesi di
reclusione e € 451 di multa la pena che il condannato doveva espiare.
4. In data 21 luglio 2011, il Saglimbeni presentava nuova istanza, ai sensi
dell’art. 666, in relazione agli articoli 671 e 442 cod. proc. pen., affinché la Corte
d’appello ride•-cleterminasse la pena, applicando la riduzione di pena prevista
dall’articolo 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato alle sentenze del 10

2

1. Con ordinanza in data 23 marzo 2009, depositata in cancelleria il 5 maggio

dicembre 1992 del G.U.P. del Tribunale di Messina, resa in esito ad applicazione
della pena su richiesta, ed alle due decisioni della Corte d’appello di Catania del
28 giugno 1993 e del 20 febbraio 2002, emesse in esito al rito abbreviato.
5 La Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 13 gennaio 2012, depositata il
18 settembre 2012, preso atto che avverso l’ordinanza emessa in sede di

esperibile solamente il ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione
dell’istanza a questa Corte.
6. Con provvedimento del 30 ottobre 2012 il ricorso era assegnato alla Prima
Sezione penale di questa Corte, la quale, all’udienza del 6 febbraio 2013, preso
atto della precedente sentenza del 25 marzo 2010, rinviava a nuovo ruolo, con
trasmissione degli atti alla Quinta Sezione per competenza interna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza del 13 gennaio 2012 della Corte d’appello di Catania va annullata
e gli atti vanno ritrasmessi a tale giudice, poiché l’istanza del condannato non
può essere considerata alla stregua di un ricorso per cassazione.
2. Dalla lettura dell’atto, fin dalla sua intestazione (“istanza ai sensi dell’art. 666
c.p.p. finalizzata all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 671 e 442”)
appare evidente che il Saglimbeni non ha proposto impugnazione nei confronti
della precedente ordinanza della Corte etnea, ma ha inteso sollevare un nuovo
incidente di esecuzione, in relazione al nuovo provvedimento di cumulo
comunicatogli il 23 marzo 2011, richiamando il principio secondo il quale allorché
il giudice dell’esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali
oggetto di condanna all’esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a
norma dell’art. 442 cod. proc. pen. deve essere riconosciuta anche quando,
risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena
autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale
è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in
aumento “ex” art. 81 cod. pen., che va pertanto ridotto di un terzo (Sez. 1, n.
49981 del 19/11/2009, Scalas, Rv. 245966).

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esecuzione non è ammissibile l’opposizione dinanzi allo stesso giudice, ma è

3. Gli atti vanno pertanto restituiti alla Corte d’Appello di Catania per la relativa
decisione e l’ordinanza del 13 gennaio – 18 settembre 2012 va annullata senza
rinvio.

Annulla senza rinvio l’ordinanza 13.1.2012 della Corte d’Appello di Catania, e,
qualificato il ricorso di Saglimbeni quale incidente di esecuzione, dispone
trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Catania per la relativa decisione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

Presi nte

P.Q.M.

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