Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17179 del 06/04/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17179 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fassari Alfio, n. il 22/05/1965 a Catania
avverso l’ordinanza del 17/12/2015 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente al primo motivo di ricorso.
Data Udienza: 06/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 dicembre 2015 il Tribunale del riesame di Catania ha
confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania in data 24
novembre 2015, che applicava a Fassari Alfio la misura della custodia cautelare in
carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309/1990, per avere
illecitamente detenuto e venduto, in più occasioni ed in concorso con altri coindagati,
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
fiducia, che ha dedotto due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la inosservanza di norme processuali previste a
pena di nullità ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per l’omessa traduzione dell’indagato
detenuto all’udienza di riesame del 15 dicembre 2015, sebbene egli avesse avanzato
formale richiesta di comparizione.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione in relazione al
requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto della distanza
temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare e dell’assenza di ulteriori
azioni delittuose a far data dal febbraio 2013. Il Fassari, peraltro, nel 2015 è stato tratto
in arresto in esecuzione di una condanna alla pena di sei anni di reclusione, inflittagli per
il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso nel 1991, a seguito del passaggio in
giudicato di una sentenza della Corte d’appello di Catania del 31 ottobre 2012, il che,
evidentemente, incide sull’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di
nuovi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e
precisate.
2. Inammissibile deve ritenersi la prima doglianza, poiché dagli atti non risulta
avanzata alcuna richiesta di comparizione in tempo utile da parte dell’interessato, né la
relativa questione, per la prima volta eccepita in questa Sede, risulta esser stata
tempestivamente dedotta in sede di riesame (Sez. 6, n. 48773 del 06/12/2012, C., Rv.
254159).
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sostanza stupefacente del tipo cocaina sino al febbraio 2013.
3. Infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, poiché l’ordinanza
impugnata ha congruamente esaminato il profilo inerente all’attualità e concretezza del
pericolo di reiterazione delle condotte delittuose oggetto di addebito, prendendo in
considerazione le deduzioni difensive, che ha coerentemente disatteso in ragione della
natura professionale e sistematica dell’attività criminosa costantemente esercitata
dall’indagato con l’ausilio di diversi complici, della rete di contatti, relazioni ed incontri
specificamente finalizzati alla cessione di partite di droga ed al recupero dei proventi
ambienti di criminalità organizzata in grado di rifornirlo di sostanze stupefacenti da
commercializzare nel territorio catanese.
Né il ricorrente ha individuato, al riguardo, passaggi o punti della decisione tali da
inficiare la complessiva struttura logica del discorso argomentativo delineato dal
Tribunale, ma ha sostanzialmente fatto leva sul diverso apprezzamento di profili di merito
già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione,
evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con
la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616
cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod.
proc. pen. .
Così deciso il 6 aprile 2016
Il Consigliere estensore
secondo uno schema operativo reiterato, nonché dell’evidenziato collegamento con