Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17178 del 11/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17178 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KERCUCU EMILIANO nato il 15/09/1972 a LUSHNJE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 10/07/2007 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
che ha concluso Mit,

4)rz, t=t) 11

1,

P.S9

Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore ;

L’avv.FORZANI STEFANO RICCARDO ENRICO preliminarmente dichiara che l’avv.
ZIDARICH WALTER era il difensore d’ufficio nel merito e conclude chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ impugnata, a seguito di ordinanza di restituzione nel termine emessa
dalla Corte di appello di Trieste in data 5 agosto 2014, la sentenza emessa dalla
stessa Corte di appello di Trieste nei confronti di Emiliano Kercuku il 5 – 8 ottobre
2007 con cui il Kercuku – imputato, in concorso con Federico Torchia, del delitto
di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, commesso in Udine, nel
settembre ottobre 1996 – era stato (in parziale riforma delle sentenza resa dal

riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena sospesa di
anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, mentre aveva ritenuto
prescritto altro reato, e che era stata appellata dal P.m.), condannato, escluse le
già riconosciute circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi sei
di reclusione ed euro 750,00 di multa, revocata la sospensione condizionale.
1.1. Il Kercuku, con l’impugnazione proposta dopo la restituzione nel
termine, ha dedotto tre motivi.
1.1.1. La sentenza della Corte di appello era nulla, per avere statuito in
violazione degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. e, più in generale,
delle norme regolatrici del giusto processo: il giudizio si era svolto senza il
rispetto della disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014, come dimostrava la
restituzione nel termine poi emessa dalla stessa Corte, giudice dell’esecuzione.
1.1.2. La sentenza era viziata anche per aver proceduto con le forme
previste per l’imputato dichiarato latitante in assenza dei requisiti di legge. Nella
medesima ordinanza del 5 agosto 2014 si era dato atto che il Kercuku non era a
conoscenza del procedimento penale a suo carico, con conseguente illegittimità
della dichiarazione di latitanza per l’assenza di volontarietà nel sottrarsi
all’esecuzione della misura cautelare applicata. Semmai, l’imputato avrebbe
dovuto essere considerato irreperibile, non latitante: sicché, per poter procedere
nei confronti dell’irreperibile, l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto disporre nuove
ricerche all’esito di ogni fase del giudizio e dunque anche prima della citazione
innanzi al Tribunale, oltre che prima della citazione innanzi alla Corte di appello:
il non averlo fatto aveva viziato in modo determinante, ex artt. 178 e 179 cod.
proc. pen., l’intero giudizio successivo all’udienza preliminare che era l’ultimo
momento nel quale erano state disposte ricerche nell’osservanza di quanto
stabilito dall’art. 160 cod. proc. pen., con la nullità di entrambe le sentenze.
1.1.3. Anche con riguardo al merito della sentenza di appello, si deduce
violazione di legge e vizio di motivazione: la prova a carico era costituita dalle
dichiarazioni del coimputato Torchia e dell’imputato di reato connesso Soldano,
però recepite senza la valutazione critica della relativa credibilità ed attendibilità.

2

Tribunale di Udine il 19 maggio 2004, che l’aveva ritenuto colpevole e,

1.2. Impostata la trattazione del procedimento secondo il rito camerale, il
Procuratore generale, aveva segnalato la fondatezza del secondo motivo di
impugnazione, assorbente rispetto agli altri.
1.3. E’ stata disposta dal Collegio la trattazione del procedimento in pubblica
udienza, nel corso della quale la difesa dell’imputato ha partecipato alla
discussione e il Procuratore generale ha prospettato l’inammissibilità del ricorso,
attenendo la restituzione in termini per impugnare alla sola sentenza di appello.

secondo motivo, nei sensi che seguono.
2.1. Assodato il titolo del Kercuku ad impugnare la sentenza di secondo
grado, per la restituzione nel termine in forza di ordinanza della stessa Corte di
appello (non impugnato), si rileva che, dopo l’emissione della sentenza di primo
grado, la condizione di latitante dell’imputato era, in ogni caso, venuta meno, ex
art. 296, comma 4, cod. proc. pen.: fatto certo, noto anche ai giudici di appello.
Invero, emessi l’ordinanza applicativa di misura custodiale cautelare del 26
giugno 2000 e poi il decreto di latitanza del Kercuku, l’imputato – giudicato in
tale condizione – era condannato dal Tribunale di Udine, con sentenza del 19
maggio 2004, per il reato in materia di armi a lui contestato, alla pena di anni
uno, mesi sei di reclusione, pena però sospesa. Era seguito il 5 giugno 2014
provvedimento di revoca (o presa d’atto della cessazione di efficacia) della
misura cautelare, stante la sospensione condizionale della pena accordata al
Kercuku. Però, come rivela anche l’epigrafe della sentenza di appello, impugnata
la prima decisione dal P.m., il decreto di citazione per il giudizio di appello
emesso il 3 aprile 2007 è stato notificato all’imputato ex art. 165 cod. proc. pen.
sul presupposto – ormai inesistente – della sua condizione di latitante.
Il riferimento all’avvenuta notifica al Kercuku, assistito da difensore di
ufficio, degli atti successivi alla revoca dell’ordinanza custodiale ex art. 159 cod.
proc. pen. (inerente alla posizione dell’irreperibile) contenuto nell’ordinanza di
restituzione nel termine è da ritenersi, quindi, inesatto. Né la notificazione ex
art. 165 cod. proc. pen potrebbe essere reputata equiparata a quella
all’irreperibile ex art. 159 cod. proc. pen., differenti essendo le condizioni per
l’accertamento delle due indicate situazioni (per la latitanza v. anche Sez. U, n.
18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792) ed i relativi effetti. La latitanza ha
immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria
dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria limitativo
della libertà e a non presenziare quindi al procedimento. L’irreperibilità è una
situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che
diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Sicché,

3

2. L’impugnazione è da ritenersi fondata, in parziale accoglimento del

in un procedimento diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo
non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può
affermarsi automaticamente che il latitante debba essere trattato come
irreperibile, se non se ne verificano le condizioni (Sez. 5, n. 5807 del
18/12/1997, dep. 1998, Rv. 210752). Infine, il profilo diacronico-funzionale degli
adempimenti muta con riferimento a ciascuna delle due figure indicate, dato che
le notificazioni all’imputato latitante vanno eseguite mediante consegna di copia
al difensore di fiducia o d’ufficio sino a quando non sia stata processualmente

ricerche ad ogni passaggio di fase o grado, mentre l’efficacia del decreto di
irreperibilità è limitata alle fasi scandite dall’art. 160 cod. proc. pen.
2.2. Esclusa la rilevanza del riferimento alla notifica all’irreperibile, nel caso
in esame si è proceduto alla notificazione ex art. 165 cod. proc. pen. della
citazione in appello a soggetto, però, pacificamente non latitante.
Non si è avuta semplicemente un’erronea dichiarazione di latitanza: è stato,
invece, notificato con le forme relative al latitante l’atto introduttivo dell’appello
ad imputato certamente non latitante, senza alcuna concreta possibilità che il
destinatario venisse a conoscenza dell’atto.
Posto ciò, all’omissione della citazione, determinativa della nullità assoluta
ed insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., deve parificarsi la
notificazione della stessa eseguita in forme del tutto diverse da quelle prescritte,
che risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv.229539; Sez. 3, n.
1621 del 30/09/2015, dep. 2016, Deninski, Rv. 266687; Sez. 1, n. 5032 del
17/12/2008, dep. 2009, Caccavallo, Rv. 243345): è quanto risulta essere
avvenuto nel caso di specie.
2.3. Occorre, pertanto, rilevare la nullità assoluta della formalità notificatoria
della citazione in appello e, di conseguenza, della sentenza di appello. Il vizio
emerso impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello summenzionata per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in data 11 dicembre 2017

accertata la cessazione della latitanza, senza necessità di rinnovazione delle

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