Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17177 del 29/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17177 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘ APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ABBONDANZA VINCENZO N. IL 01/06/1975
avverso la sentenza n. 5616/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
08/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l ‘ Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/09/2017

Udito il Sostituto Procuratore generale, in persona del dott. Simone Parelli
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato

del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 75 D.Lgs. n. 159 del 2011 per aver
ripetutamente violato la prescrizione di non associarsi con persone pregiudicate
e l’ha condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con la continuazione interna,
alla pena di anni uno mesi due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale,
chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 81 cod. pen., comma 4, in
relazione alla determinazione dell’aumento per la continuazione, operato in
misura inferiore a quella minima consentita, in considerazione della contestata e
ritenuta recidiva reiterata posta in bilanciamento con le riconosciute attenuanti
generiche.

3. Il ricorso è fondato.
Secondo l’art. 81, quarto comma, cod. pen., «se i reati in concorso formale
o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, l’aumento della
quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave».
Tale limite minimo di aumento, secondo l’orientamento della più recente
giurisprudenza di legittimità, confermata dalle Sezioni Unite, opera anche
quando il giudice consideri la recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti
(Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044).
Tanto premesso, e ribadito che il riferimento al limite minimo di aumento
della pena di cui all’art. 81 cod. pen., comma 4, va inteso in relazione
all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun
aumento successivo al primo, deve rilevarsi che, come dedotto dal ricorrente, il
corretto calcolo della pena da operare, partendo dalla pena base determinata dal
giudice del merito, con successiva determinazione non discrezionale ma
automatica, perché fissa, e quindi consentita anche in questa sede, è il

Abbondanza Vincenzo, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, colpevole

seguente: pena base anni uno di reclusione, aumentata nella misura fissa di un
terzo prevista dall’art. 81, comma 4, cod. pen., ad anni uno mesi quattro di
reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio che ridetermina in anni uno mesi quattro di reclusione.

Il

onsigliere

tensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017

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