Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17177 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17177 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Greco Giorgio, n. il 11/12/1964 a Lecce

avverso l’ordinanza del 05/01/2016 del Tribunale di Lecce

sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo,
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2016 il Tribunale di Lecce, decidendo a seguito
di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 dicembre 2015 e in
accoglimento dell’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Lecce ai sensi
dell’art. 322-bis cod. proc. pen., ha annullato l’ordinanza con la quale il G.i.p. aveva
rigettato, in data 15 aprile 2015, la richiesta di sequestro preventivo di un immobile

pertanto ordinato il sequestro.

2. Avverso la su indicata decisione hanno congiuntamente proposto ricorso per
cassazione il difensore di fiducia e l’indagato, che hanno dedotto due motivi di
doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 42 e 43, primo
comma, cod. pen., con riferimento all’art. 633 cod. pen., sul rilievo che nessun
accertamento sarebbe stato svolto riguardo alla sussistenza del dolo specifico, ed in
particolare sul fatto che l’indagato fosse o meno consapevole della circostanza che
la madre non aveva mai ottenuto la legittima assegnazione dell’alloggio, ovvero la
sua proprietà a seguito della procedura di riscatto.
Nella situazione di fatto che in concreto gli si rappresentava, l’indagato si
trovava in una condizione soggettiva tale da poter credere che la madre,
concedendogli di abitare nell’immobile ove lei aveva convissuto con il padre Greco
Paolo, iniziale assegnatario dell’alloggio, vi esercitasse un proprio diritto per il fatto
di avervi abitato anche dopo la sua morte.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione dell’art. 321 cod.
proc. pen. con riferimento al periculum in mora, per avere l’indagato prodotto in
atti la domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio, ove del resto ha portato
la propria residenza sin dal 9 marzo 2009, ossia tre anni prima dell’entrata in vigore
della legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, che ne stabilisce i relativi requisiti. Si
evidenzia, inoltre, il fatto che l’alloggio non è stato violentemente sottratto ad un
altro assegnatario e che il ricorrente, in condizione di disagio socio-economico in
quanto ex detenuto e disoccupato, si è impegnato al pagamento di quanto dovuto
per canoni e servizi, il che lascia presumere che la sua istanza possa trovare
benevolo accoglimento, escludendo la sussistenza del su indicato pericolo.

3. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 5 aprile
2016 il difensore del Greco ha dedotto l’intervenuta cessazione delle esigenze

1

di proprietà dell’I.A.C.P., abusivamente occupato da Giorgio Greco, e ne ha

cautelari, allegando copia del decreto in data 31 marzo 2016, con il quale il Sindaco
del Comune di Tuglie ha assegnato al ricorrente l’alloggio di edilizia residenziale
pubblica oggetto del sequestro impugnato, in deroga, ai sensi dell’art. 20 della
legge regionale 7 aprile 2014, n. 10.

CONSIDERATO IN DIRITTO

pacifico ‘insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,
Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), secondo
cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice.
Il ricorso, nella materia qui in esame, è consentito, dunque, solo per violazione
di legge, ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto
assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e il percorso logico-argomentativo seguito dal
giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele,
Rv. 254893).
Ciò posto, deve rilevarsi come l’ordinanza impugnata, tenuto conto della natura
cautelare reale della misura e dei suoi presupposti, abbia congruamente esaminato
e motivatamente disatteso le obiezioni difensive – in questa Sede prospettate come
violazioni di legge, ma in realtà risolventisi in non consentite censure del percorso
logico-motivazionale del provvedimento impugnato – sulla base di argomenti
immuni da vizi logico-giuridici ictu °cui/ percepibili, osservando, a fronte di rilievi
svolti in punto di fatto e basati su tesi meramente alternative a quelle ivi
puntualmente illustrate, che l’occupazione dell’immobile assumeva un carattere
abusivo in assenza del necessario requisito della pregressa convivenza tra il
legittimo assegnatario dell’immobile ed il successivo possessore del bene.
In ossequio alle statuizioni contenute nella su citata sentenza rescindente di
questa Corte, secondo cui il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto che
la madre dell’indagato fosse autorizzata a trasferire il possesso di un alloggio di
proprietà del Comune del quale la stessa non era assegnataria, l’ordinanza

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1. Il ricorso è infondato e va rigettato, dovendosi al riguardo richiamare il

impugnata ha coerentemente ritenuto la sussistenza dell’ulteriore requisito del
periculum in mora, muovendo dal dirimente rilievo che la libera disponibilità del
bene da parte dell’occupante costituisce di per sè, in ragione della natura
permanente dell’ipotizzato reato, una protrazione della condotta, a nulla rilevando il
fatto che il ricorrente abbia presentato un’istanza di regolarizzazione del rapporto
locatizio, confidando nella circostanza del suo, meramente eventuale, accoglimento

2. Non possono essere oggetto di valutazione, in questa Sede, il contenuto e gli
effetti della documentazione solo successivamente acquisita e prodotta dal
ricorrente (v., in narrativa il par. 3), il cui apprezzamento ai fini della verifica della
permanenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento impugnato rientra in
un vaglio di merito che esula dai limiti del sindacato attribuito alla Corte di
legittimità e che, in quanto tale, deve costituire oggetto di un’apposita istanza di
revoca da proporre innanzi al competente Giudice di merito.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 aprile 2016

Il Consigliere estensore

da parte dell’ente pubblico al riguardo competente.

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