Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17176 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17176 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pagliaro Renato, n. il 12/12/1949

avverso l’ordinanza del 14/12/2015 del GIP Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Annicis;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Corasaniti,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 06/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore e procuratore speciale di Renato Pagliaro ha proposto nel suo
interesse ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p.
presso il Tribunale di Roma il in data 14 dicembre 2015, nell’ambito di un
procedimento contro ignoti in relazione al reato di cui all’art.

371-bis cod. pen.,

avviato a seguito di una denuncia presentata dalla predetta persona offesa e da altri

lamentavano che alcune persone, escusse nell’ambito di procedimenti penali pendenti
a carico di altri membri della predetta associazione per i delitti di associazione per
delinquere, truffa aggravata e ricettazione, avessero reso false dichiarazioni in merito
alle caratteristiche ed alla capacità tecnica del macchinario “H.I.S.T.”.

2. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 409, 410, 127, 178, primo
comma, lett. c), cod. proc. pen., per avere il G.i.p. violato la garanzia del
contraddittorio disponendo l’archiviazione senza fissare la relativa udienza camerale,
benchè fosse stato presentato un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del
P.M., nel quale venivano indicate le indagini suppletive con i relativi elementi di prova,
ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen.. Al riguardo si lamenta, in particolare, il fatto che
le numerose sollecitazioni oggetto dei temi di prova indicati con la richiesta di indagini
suppletive non sono state prese in considerazione, sicchè il provvedimento impugnato
avrebbe anticipato valutazioni di merito, con una motivazione solo apparente sia per
gli aspetti inerenti alla fondatezza della notizia di reato, sia per quelli concernenti la
inammissibilità dell’opposizione. Peraltro, il reato di cui all’art. 371-bis cod. pen., così
come prospettato nell’atto di denuncia-querela, ben può dare avvio ad un autonomo
procedimento penale che convive con il procedimento in cui sono state rese le false
dichiarazioni accusatorie, con l’unica conseguenza, semmai, di una sua sospensione in
attesa della definizione dell’altro procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice investito dell’opposizione
della persona offesa non può ritenerla inammissibile sulla base di un giudizio di
superfluità ovvero di inutilità delle investigazioni suppletive indicate, in quanto tale
declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli
elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, giudizio che, in costanza di
opposizione, non deve essere fatto de plano. Ai fini della delibazione di ammissibilità,
infatti, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la
tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la specificità e la pertinenza della

componenti dell’associazione senza fine di lucro “scienza per amore”, i quali

richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il
carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle
indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale
valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che deve essere
affrontata in sede di udienza camerale (Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, dep.
18/09/2012, Rv. 253349; Sez. 2, n. 46426 del 09/10/2014, dep. 11/11/2014, Rv.
260998).

e non sulla loro pertinenza e specificità finirebbe per costituire, infatti, una
inaccettabile forma di anticipazione della decisione sul merito della regiudicanda, non
consentita qualora adottata senza l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, nella
camera di consiglio in cui la persona offesa possa esplicitare il significato probatorio
delle investigazioni richieste.
Nel caso in esame, invero, il provvedimento impugnato non ha fatto buon
governo di tali regole, poichè ha omesso di valutare la specificità e pertinenza delle
richieste, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, limitandosi ad esprimere
una immotivata prognosi di non conferenza che, da un lato, è stata impropriamente
riferita alla pendenza di un diverso ed autonomo procedimento penale (quello, cioè,
nel quale sarebbero state rese le false dichiarazioni accusatorie), e, dall’altro lato, non
poteva esser formulata se non all’esito dell’udienza in camera di consiglio, nel pieno
rispetto del contraddittorio dei soggetti interessati.

3. S’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di
Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 6 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Una valutazione diretta sulla capacità dimostrativa delle investigazioni suppletive

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA