Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17175 del 23/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17175 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Esposito Carmine, nato a Cercola il 19/06/1971
J

Simonetti Emilia, nata a Napoli il 29/02/1972
Coppola Anna, nata a San Giorgio a Cremano il 22/08/1977

avverso la sentenza del 17/12/2014 della Corte di assise di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che conclude per il rigetto dei ricorsi;
uditi nell’interesse dei ricorrenti Esposito Carmine e Coppola Anna l’avv. Marina
Condoleo, in sostituzione dell’avv. Rocco Bruno Condoleo, e nell’interesse della
ricorrente Simonetti Emilia l’avv. Michele Scarnera, che si riportano ai rispettivi
ricorsi e ne chiedono l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda processuale giunta al controllo di legittimità rappresenta lo
stralcio di un più ampio procedimento originariamente instaurato, oltre che nei

Data Udienza: 23/01/2017

i

confronti di Carmine Esposito, Emilia Simonetti e Anna Coppola, odierni
ricorrenti, anche nei confronti di altri nove imputati (Ciro Mancuso, Ciro De Luca,
Michelangelo De Luca, Pasquale Sarno, Vincenzo Sarno, Carmine Caniello,
Antonio De Luca Bossa, Salvatore Romano, Raffaele Cirella), tutti ricorrenti
avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2014 dalla Corte di assise di appello
di Napoli.
A seguito di istanza di rinvio, presentata il 9 giugno 2016 per impedimento,
ritenuto legittimo, dall’avvocato Rocco Bruno Condoleo, che assisteva gli imputati

disposto la separazione del procedimento nei confronti di detti imputati e della
coimputata Emilia Simonetti, la cui posizione ha ritenuto non separabile dalle
altre, rinviando a nuovo ruolo detto procedimento e procedendo oltre con
riguardo agli altri.

2. Limitando, pertanto, l’esame alla posizione dei detti ricorrenti si rileva in
fatto che, con sentenza del 16 luglio 2013, la Corte di assise di Napoli:
– ha dichiarato Carmine Esposito colpevole del delitto di omicidio, di cui agli
artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991,
commesso in danno dì Giovanni Veneruso, detto ‘Juarì’, il 31 luglio 1995 (capo
a); del delitto di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di due pistole, di cui
agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12 legge n. 497 del 1974 e 7 legge n. 203
del 1991, commesso il 31 luglio 1995 (capo b), e dei delitti di intestazione fittizia
di beni, di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 1992 e 7
legge n. 203 del 1991, commessi in concorso con Anna Coppola (capi o e p),
rispettivamente tra il 15 settembre 2007 e il 30 novembre 2009 e a far data dal
10 aprile 2010, e in concorso con Emilia Simonetti (capi q e r), rispettivamente
dal 5 gennaio 2006 al 25 novembre 2009 e tra il 21 febbraio 2007 e il 27 marzo
2007;
– ha dichiarato Anna Coppola colpevole, in concorso con Carmine Esposito,
dei delitti di intestazione fittizia di beni, di cui agli artt. 110 cod. pen., 12quinquies legge n. 356 del 1992, esclusa l’aggravante prevista dall’art. 7 legge n.
203 del 1991 (capi o e p);
– ha dichiarato Emilia Simonetti colpevole in concorso con Carmine Esposito
dei delitti di intestazione fittizia di beni, di cui agli artt. 110 cod. pen., 12quinquies legge n. 356 del 1992, esclusa l’aggravante prevista dall’art. 7 legge n.
203 del 1991 (capi q e r);
– ha condannato Carmine Esposito per il capo a) alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per durata di anni uno e alla pena complessiva di anni tre per

2

Carmine Esposito e Anna Coppola, questa Corte, con ordinanza in pari data, ha

4

gli ulteriori reati, previa unificazione per continuazione dei reati di cui ai capi o),
p), q) e r);
– ha condannato Anna Coppola ed Emilia Simonetti, unificati per
continuazione i reati rispettivamente ascritti, alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione ciascuna.

3. Con sentenza del 17 dicembre 2014 la Corte di assise di appello di Napoli

4. La Corte di assise di primo grado ha proceduto a un’ampia ricostruzione
dei fatti oggetto del procedimento, data per presupposta dalla Corte di secondo
grado, collegando gli episodi delittuosi alla sfera di operatività del clan Sarno di
Napoli e la loro commissione al periodo in cui detto sodalizio camorristico era
retto dai componenti dell’omonimo nucleo familiare, i fratelli Pasquale, Ciro,
Vincenzo e Luciano Sarno.
Il sodalizio, giudicato in numerose sentenze irrevocabili, operava, in
particolare, nell’area di Ponticelli, facente parte della zona periferica orientale di
Napoli, a partire dalla quale aveva tentato di espandersi territorialmente nei
centri circostanti, alleandosi con il clan Ricci e con il gruppo degli Amato-Pagano.
Esso, attivo anche nell’area orientale della provincia napoletana, si era
esteso anche nei centri di Somma Vesuviana, Cercola, Sant’Anastasia e San
Sebastiano, talora entrando in conflitto per il controllo del traffico di sostanze
stupefacenti con alcune consorterie camorristiche locali, tra cui i gruppi dei
Veneruso, degli Anastasio e dei Panico.
4.1. La formazione del sodalizio risaliva alla fine degli anni ottanta, quando,
dopo la dissoluzione dei gruppi che facevano capo alla cosiddetta Nuova Famiglia
e non gravando più sull’area criminale partenopea la minaccia della Nuova
Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, le varie famiglie malavitose napoletane
si erano spartite le zone del territorio, entrando spesso in conflitto tra loro e
causando diverse faide di camorra.
In questo contesto il clan Sarno, dapprima, era entrato in contrasto con i
gruppi camorristici dell’Alleanza di Secondigliano e, successivamente, con il clan
De Luca Bossa, facente capo ad Antonio De Luca Bossa che, in precedenza, era
stato suo alleato.
Gli episodi omicidiari, giudicati in sede di merito con le predette sentenze,
erano stati ritenuti ascrivibili a esponenti del clan Sarno, sulla base delle
propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, già esponenti del medesimo
clan.

ha confermato la sentenza di primo nei confronti degli indicati imputati.

4

4.2. L’omicidio che qui rileva, sub a) della rubrica, è quello commesso in
danno di Giovanni Veneruso detto ‘Juarì’, eseguito a Napoli in data 1 luglio 1995
all’interno del bar ‘Delle Rose’, posto al confine dei territori comunali di Napoli e
Cercola, contestato in concorso a Pasquale Sarno e Vincenzo Sarno, quali
mandanti, ad Antonio De Luca Bossa, quale istigatore ed esecutore materiale
unitamente a Minichini Ciro (giudicato separatamente dopo la sentenza di
condanna di primo grado), e a Carmine Esposito, odierno ricorrente, quale
preposto alla individuazione della vittima.

dichiarazioni rese dagli imputati collaboratori Ferdinando Adamo, Ciro De Luca,
Luciano Sarno, Vincenzo Sarno, Pasquale Sarno, Ciro Sarno, Raffaele Cirella e
Carmine Caniello, ed erano stati, inoltre, esaminati i collaboratori di giustizia
Vincenzo D’Ambrosio e Carmine Esposito, omonimo del ricorrente, detto ‘o
mellone’.
Il movente dell’omicidio era stato individuato nel rifiuto della vittima di
aderire alla consorteria camorristica dei Sarno, relativamente all’area di Cercola,
alla quale avevano già aderito altri esponenti della criminalità locale, come
Salvatore Esposito, Antonio Maione e Vincenzo Tubelli; le ragioni di detto rifiuto
erano state ricollegate al fatto che Veneruso aveva ritenuto di attendere la
scarcerazione di Gianfranco Ponticelli, con il quale intendeva confrontarsi prima
di accettare l’offerta dei vertici del clan Sarno di aderire al loro sodalizio.
Gli imputati Antonio De Luca Bossa e Carmine Esposito erano stati sottoposti
a esame dibattimentale, protestando la loro innocenza, ed erano stati sentiti,
quali testi a discarico, Massimo Esposito, Marcello Carta e Ciro Damiano, le cui
dichiarazioni erano state, tuttavia, giudicate inattendibili e scarsamente
compatibili con il compendio probatorio, imperniato soprattutto sulle dichiarazioni
confessorie di Pasquale Sarno e di Vincenzo Sarno.

5. La Corte di assise di appello di Napoli, illustrati i motivi di appello
proposti, con riguardo all’indicato specifico episodio omicidiario, dagli appellanti
Carmine Esposito e Antonio De Luca Bossa, richiamava preliminarmente le
condivise motivazioni della sentenza di primo grado, che condivideva, e, a
ragione della decisione di conferma dell’affermata responsabilità penale:
– rilevava che non sussistevano dubbi sull’attendibilità dei collaboratori di
giustizia, le cui dichiarazioni costituivano la prova a carico, esplicando gli
argomenti pertinenti alla loro ritenuta credibilità e attendibilità intrinseca ed
estrinseca, oggettiva e soggettiva-individualizzante, e ribadendo le fonti di prova
utilizzabili e utilizzate in concreto già in primo grado, rappresentate dalle
chiamate in correità di Pasquale Sarno e Vincenzo Sarno, dalle chiamate in reità

Su questo omicidio, nel dibattimento di primo grado, erano state acquisite le

de relato di Ferdinando Adamo (fonte De Luca Bossa), Lucano Sarno (fonte De
Luca Bossa), Oro Sarno (fonti i fratelli Vincenzo e Pasquale Sarno), Raffaele
Cirella (fonti De Luca Bossa e Ciro Minichini), Carmine Caniello (fonte Pasquale
Sarno) e Ciro De Luca (fonte Vincenzo Sarno), e dalle dichiarazioni di Vincenzo
D’Ambrosio e Carmine Esposito, detto ‘o mellone’;
– specificava che nel corso del giudizio di appello era intervenuta, in
aggiunta, la confessione dell’imputato Ciro Minichini, che, in sede di dichiarazioni
spontanee, aveva ammesso di avere partecipato all’omicidio Veneruso,

nell’attribuire a se stessi il ruolo di mandanti, avevano indicato tra i correi
Antonio De Luca Bossa e Ciro Minichini, quali esecutori materiali, e l’imputato,
qui ricorrente, Carmine Esposito, quale ‘specchiettista’, anche precisando le
ragioni dell’omicidio correlate al rifiuto della vittima di entrare a far parte del clan
Sarno;
– aggiungeva che dette dichiarazioni avevano anche rafforzato ulteriormente
l’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in reità de relato Raffaele Cirella e
del teste oculare Vincenzo D’Ambrosio;
– puntualizzava che le dichiarazioni dei mandanti, de relato sulla dinamica
omicidiaria, erano dirette quanto alla conoscenza degli autori dell’omicidio,
avendo essi deciso e organizzato il delitto, individuando chi doveva parteciparvi;
– riteneva non decisiva la richiesta di rinnovazione dibattimentale chiesta
dall’appellante Esposito; considerava non smentita da Carmine Esposito ‘o
mellone’ la presenza dello stesso Esposito (detto ‘o bombardiere’), quale
‘specchiettista’; ripercorreva le dichiarazioni di Vincenzo D’Ambrosio e di Carmine
Esposito ‘o nnellone’, testi oculari, e rimarcava che le due testimonianze
divergevano solo su particolari non essenziali, né decisivi, spiegabili in relazione
alla diversità della capacità attentiva di ciascuno, dei momenti e delle visuali di
osservazione, e comunque non riferibili alla fase esecutiva né agli indicati
imputati, su cui invece convergevano;
– rappresentava che, secondo le indicate testimonianze, l’azione delittuosa si
era svolta in più tempi (Esposito ‘o bombardiere’, come riferito da D’Ambrosio,
era arrivato prima dei killer invitando lo stesso e gli altri presenti ad allontanarsi;
Esposito ‘o mellone’, posizionato in posto diverso, aveva visto i killer prima su
una moto e poi fermarsi dinanzi al bar), e che le stesse divergevano solo
riguardo a Esposito ‘o bombardiere’, la cui presenza tuttavia Esposito ‘o mellone’
non aveva mai escluso;
– aggiungeva la necessaria valutazione congiunta degli elementi probatori a
carico degli indicati imputati, e rimarcava, illustrandola, la concordanza con dette
dichiarazioni degli ulteriori acquisiti apporti dichiarativi (chiamate in correità, in

5

rafforzando l’attendibilità dei collaboratori Vincenzo Sarno e Pasquale Sarno, che,

reità de relato, testimonianze e confessioni), senza che le eventuali divergenze
avessero intaccato il nucleo centrale della narrazione;
– riteneva sussistente l’aggravante della premeditazione, attesa la presenza
degli elementi cronologico e ideologico, espressi dal congruo e apprezzabile lasso
di tempo, che aveva richiesto la predisposizione del programma, e dalla correlata
possibile riflessione sul proposito criminoso.

6. All’imputato Carmine Esposito era ascritto anche il reato di cui all’art. 12-

Simonetti, rispettivamente sua segretaria e sua moglie.
6.1. In particolare a Carmine Esposito era contestato:
– al capo o), in concorso con Anna Coppola, di avere -quale titolare di fattoattribuito fittiziamente alla stessa la ditta individuale “Dog & Cat Mania di
Coppola Anna”, con sede in Cercola, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di prevenzione patrimoniale;
– al capo p), in concorso con Anna Coppola, di avere -quale titolare di fattoattribuito fittiziamente alla stessa la ditta individuale avente a oggetto il
trasporto di merci, con sede legale e operativa in Napoli, località Ponticelli, e due
autovetture Ford Fusion e Fiat 35 8 Van, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di prevenzione patrimoniale
– al capo q), in concorso con Emilia Simonetti, di avere -quale titolare di
fatto- intestato fittiziamente alla stessa la ditta individuale di trasporto merci su
strada “SI.E.M. Trans di Simonetti Emilia”, con sede legale in Cercola, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
– al capo q), in concorso con Emilia Simonetti, di avere -quale titolare di
fatto- intestato fittiziamente alla stessa due autovetture Audi A8 e BMW 530, al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.
6.2. La Corte, illustrate le ragioni di doglianza di ciascuno dei detti imputati,
fatte oggetto dei motivi di appello, rinviava alla condivisa motivazione della
sentenza impugnata e, a ragione della decisione:
– rilevava in diritto che la norma incriminatrice integrava una fattispecie a
concorso necessario perché il soggetto agente poteva realizzare l’attribuzione
fittizia di beni solo se vi fossero terzi che accettassero di acquistarne la titolarità
o la disponibilità;
– rilevava in fatto che dal quadro probatorio era emerso che le attività
indicate nei capi di imputazione, riconducibili a Carmine Esposito, costituivano il
provento delle sue attività delittuose, e segnatamente del traffico di droga svolto
in contesto associativo, con ricollocazione delle somme nelle ridette attività;

6

quinquies legge 256 del 1992 in concorso con Anna Coppola e con Emilia

- rappresentava che il primo Giudice aveva dato conto della modestia dei
redditi ufficiali di tutti gli imputati all’epoca dei fatti, come anche prima e dopo, e
del coinvolgimento di Carmine Esposito in pregressa attività associativa al
momento delle contestate intestazioni fittizie, e aveva ritenuto non giustificato il
possesso di auto e motoveicoli molteplici e di classe medio-alta con il volume di
affari che lo stesso aveva solo assunto di avere prodotto;
– condivideva le conclusioni cui la sentenza impugnata era pervenuta con
l’affermazione della fittizietà dei trasferimenti della titolarità o della disponibilità

decisionale nelle mani dell’interponente, la situazione di apparente riconducibilità
a terzi della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità per
sottrarli alla potenziale aggressione da parte del giudice della prevenzione ovvero
per farne poi oggetto di impiego.

7. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
imputati.

8. Carmine Esposito ricorre per mezzo dell’avv. Rocco Bruno Condoleo e
chiede l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in
relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in
relazione ai reati di cui ai capi a) e b).
Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello, ricalcando il percorso
argomentativo della sentenza di primo grado, ha disatteso le evidenti
incongruenze incorse nella fase dibattimentale.
Ripresi i punti focali elencati nella sentenza per ritenere l’attendibilità delle
dichiarazioni dei collaboratori, il ricorrente ne contesta i contenuti e la valenza di
attendibilità loro riconosciuta in sentenza, rappresentando che l’assenza di astio
è contrastata dalle emergenze della richiamata istruttoria dibattimentale alla pari
del dato del disinteresse, della reiterazione delle dichiarazioni e della loro
coerenza logica.
Il carattere interessato, artificioso e frammentario delle dichiarazioni emerge
evidente, ad avviso del ricorrente, dai richiami fatti in ricorso ai punti salienti
delle dichiarazioni di Pasquale Sarno (che, quanto a esso ricorrente, sono limitate
all’omicidio Veneruso, senza alcun riferimento alla sua posizione nella
ricostruzione della dinamica del gruppo Sarno, dimostrando totale
inconsapevolezza dell’evento omicidiario, attribuendogli il ruolo di ‘specchiettista’,
per quanto riferitogli dallo zio Salvatore Esposito, e limitandosi a dichiarazioni de

7

dei beni, essendosi ingenerata, con il mantenimento di fatto di ogni potere

relato ovvero desunte dallo svolgimento degli eventi), di Vincenzo Sarno (che ha
contraddetto il fratello Pasquale sul punto della partecipazione di esso ricorrente
alle riunioni preparatorie, costituente l’unico elemento del quale i propalanti
avevano conoscenza diretta per averne preso parte e che poteva dare
attendibilità alle loro dichiarazioni, oltre che sul punto della consegna delle armi,
anche contraddicendo se stesso e determinando contestati interventi del
Presidente del collegio), di Cirella Raffaele (che ha reso dichiarazioni che non
riscontrano quelle dei fratelli Sarno e riguardano una conoscenza avvenuta

all’inceppamento dell’arma, alla resistenza effettuata da Veneruso e all’intervento
successivo di Minichini, non spiegandosi in sentenza come la confessione
successiva di quest’ultimo abbia rafforzato ulteriormente detto collaboratore).
Né le affermazioni della Corte di assise di appello riguardo alle chiamate de
relato sono coerenti con i principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite con
sentenza n. 20804 del 29 novembre 2012, depositata il 14 maggio 2013 e con
l’accentuato obbligo di motivazione del convincimento del giudice, che si richiede
per dimostrarne l’attendibilità, essendo stato, nella specie, fonte di tutte le
propalazioni il coimputato Antonio De Luca Bossa, con evidente violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen.
Neppure la sentenza poteva assimilare nella trattazione degli appelli la sua
posizione e quella del detto De Luca Bossa, che aveva partecipato a tutti gli
incontri preparatori e aveva poi avuto il ruolo di killer, mentre non vi è alcuna
certezza della sua partecipazione attiva e del compito effettivamente svolto, non
essendovi convergenza di chiamate e non essendo stati i chiamanti in reità in
grado di fornire idonee e specifiche indicazioni sulla sua effettiva presenza.
Anche il collaboratore Vincenzo D’Ambrosio, ritenuto attendibile e
valorizzato, non ha reso dichiarazioni coerenti incorrendo in macroscopiche falle,
come quando, unico, ha dichiarato che egli ha fatto allontanare dal bar una
moltitudine di persone, senza che alcun riscontro vi sia stato o sia stato
valorizzato.
8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 12quinquies legge n. 356 del 1992, contestato ai capi o), p), q), r).
Secondo il ricorrente, che richiama in premessa gli elementi salienti
dell’istituto, la Corte di assise di appello, come già la Corte di assise di primo
grado, non ha svolto alcuna verifica in ordine al suo eventuale rischio di essere
assoggettato a misura ablativa, mentre la intestazione di sue attività commerciali
e altro a persone di fiducia è stata determinata solo dalla sua carcerazione e,

8

probabilmente a distanza di molto tempo dall’episodio criminoso, limitata

quindi, dalla necessità di individuare un soggetto che potesse operare nel suo
interesse nel periodo di restrizione.
I reati riguardanti il possesso di armi non rendevano inoltre concreto il
rischio dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

9. Emilia Simonetti ricorre con atto personale e chiede l’annullamento della
sentenza sulla base di due motivi.
9.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606, comma

n. 356 del 1992 in relazione alla configurabilità del dolo specifico in capo ai
soggetti ritenuti interposti e apparenza e carenza della motivazione.
Secondo la ricorrente, è apodittica l’affermazione che essa avrebbe
coscientemente condiviso le finalità di elusione della normativa di prevenzione
perseguite dal coniuge, non spiegandosi il motivo per cui essa fosse al corrente
dello stato economico dello stesso e la ragione per la quale dalla ipotetica
conoscenza del detto status dovesse discendere la volontà e la coscienza di
mistificare la realtà per proteggere i beni dagli attacchi dei giudici della
prevenzione.
9.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 62-bis e
69 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche, che invece dovevano essere concesse valutando situazioni e
comportamenti processuali incidenti sull’apprezzamento del reato e della sua
capacità a delinquere.

10. Anna Coppola ricorre per mezzo dell’avv. Rocco Bruno Condoleo e chiede
l’annullamento della sentenza sulla base di unico motivo con il quale denuncia, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in
relazione all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, contestato ai capi o) e p).
Secondo la ricorrente, che richiama in premessa gli elementi salienti
dell’istituto, la Corte di assise di appello, come già la Corte di assise di primo
grado, non ha svolto alcuna verifica in ordine all’eventuale rischio per Carmine
Esposito di essere assoggettato a misura ablativa, mentre la intestazione di
attività commerciali dello stesso a persone di fiducia era stata determinata solo
dalla sua carcerazione e, quindi, dalla necessità di individuare un soggetto che
potesse operare nel suo interesse nel periodo di restrizione.
I reati, ascritti a Esposito, riguardanti il possesso di armi non rendevano
inoltre concreto il rischio dell’applicazione a carico dello stesso di una misura di
prevenzione patrimoniale.

9

1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 12-quinquies legge

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Carmine Esposito merita accoglimento nei termini
che saranno precisati.

2. Non meritano accoglimento le censure svolte con il primo motivo, che si
articolano sul duplice versante della incorsa violazione delle regole di valutazione

collaboratori, e della contestata correttezza del percorso motivazionale seguito in
sede di merito -per pervenire al giudizio di responsabilità penale del ricorrente in
ordine ai delitti, ascrittigli in concorso, di omicidio (sub a) e di illecita detenzione
e porto di due pistole (sub b)- nell’analisi degli elementi probatori utilizzati, e in
particolare delle indicate fonti dichiarative quanto alla loro credibilità,
attendibilità e convergenza e in rapporto alla sussistenza di precisi e oggettivi
elementi di riscontro, idonei ad avvalorarle.
2.1. Deve rilevarsi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi
dal ricorrente alla sentenza di secondo grado, tale decisione non può essere
valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale
correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo
linee logiche e giuridiche concordanti senza difformità nelle conclusioni raggiunte
e dovendo ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della
seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo, al quale
occorre fare riferimento per giudicare della esaustività e congruità dello sviluppo
decisionale, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte
(tra le altre, Sez. U, n 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1, n.
17309 del 19/03/2008, Calisti, Rv. 240001, non massimata sul punto).
La sentenza impugnata, infatti, svolgendo le sue argomentazioni in rapporto
alle doglianze di merito svolte con il gravame, non ha prescisso dall’articolata
valutazione delle emergenze probatorie condotta dal Giudice di primo grado, che
aveva specificamente argomentato i singoli momenti dell’articolata formazione
della prova, ripercorrendo a sua volta i dati fattuali acquisiti, coerentemente
giustificando la loro lettura e dando conto degli itinerari interpretativi percorsi.
2.2. Movendo, in coerenza con l’approccio difensivo riferito alla contestata
sufficienza del quadro probatorio e alla contestata legittimità e coerenza con i
pertinenti parametri della valutazione dei contributi dichiarativi che lo
sostenevano, la Corte di assise di appello, richiamata quale parte integrante della
motivazione la disamina contenuta nella sentenza appellata della vicenda
processuale e degli apporti probatori (specificamente illustrati in detta sentenza,

10

probatoria di cui all’art. 192 cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni dei

tra gli altri fatti, nel capitolo relativo alla vicenda in oggetto, e sintetizzati sub 4
del «ritenuto in fatto»), ha apprezzato positivamente, ragionevolmente
recependo la svolta analisi critica, il giudizio di credibilità e attendibilità, espresso
con riguardo ai collaboratori di giustizia nella già svolta prima fase del merito e
ha posto dette dichiarazioni in coerente correlazione tra loro e con dati fattuali e
logici, che ne hanno supportato e riscontrato, oggettivamente o
soggettivamente, la valenza probatoria, secondo un metodo rispondente ai
consolidati parametri giurisprudenziali di valutazione probatoria.

quelle confessorie di Ciro Minichini, aggiuntesi nel giudizio di appello al già
acquisito univoco materiale probatorio, sì come sintetizzato sub 5 del «ritenuto in
fatto», si è soffermata sulla valenza delle ammissioni del detto Minichini circa la
propria responsabilità quale esecutore materiale dell’omicidio, traendone coerenti
ragioni rafforzative, oltre che dell’attendibilità del detto teste D’Ambrosio e del
chiamante in reità de relato Cirella, di quella dei chiamanti in correità Vincenzo e
Pasquale Sarno, che, mandanti dell’omicidio e propalatori del relativo movente,
avevano indicato in lui e in De Luca Bossa gli esecutori materiali e nell’imputato
Esposito, odierno ricorrente, lo ‘specchiettista’; ha rimarcato la infondatezza
delle obiezioni mosse dall’appellante in ordine all’attendibilità delle fonti
dichiarative utilizzate e, ponendosi in confronto con le dichiarazioni di D’Ambrosio
e di Carmine Esposito ‘o mellone’, ha sottolineato che le divergenze tra le stesse
attenevano a particolari non essenziali, né decisivi, indotti dalla diversa capacità
attentiva e dalla diversa collocazione spaziale dei dichiaranti, ferma la loro
concordanza con riguardo alla fase esecutiva e a quella immediatamente
precedente, e, con ribaditi richiami ai contenuti delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, ha rappresentato la coincidenza di tutta la prova orale e
la subvalenza delle denunciate divergenze -rispetto al «nucleo essenziale della
narrazione, ovvero la partecipazione [dell’appellante Esposito] all’omicidio del
Veneruso»-, giudicate inidonee a intaccarlo.
La sentenza, sviluppando ragionevoli argomenti per riaffermare che, anche
alla luce della riconsiderazione critica delle fonti di prova, seguita all’instaurato
secondo grado e nei limiti del devoluto, la ricostruzione del fatto e la
individuazione delle responsabilità, operate dal primo Giudice, erano esaustive in
fatto e corrette in diritto, ha anche apprezzato, a mezzo di coerenti rilievi, la non
accoglibilità della richiesta volta alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale
e, in via conclusiva, ha giudicato condivisibili gli argomenti della sentenza
appellata con riguardo al contesto carico della ritenuta aggravante della
premeditazione.

11

La Corte, richiamate anche le dichiarazioni del teste oculare D’Ambrosio e

2.3. Si tratta di considerazioni corrette in diritto per la loro coerenza ai
principi, affermati, ribaditi e riconsiderati nel tempo, oltre che in genere sulla
valutazione della prova orale, sul tema della chiamata in correità, dalle decisioni
di questa Corte, a sezioni semplici o unite, fino all’ultimo condiviso
pronunciamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.
2013, Aquilina, Rv. 255143), e, più specificamente, al principio di diritto,
secondo cui, se i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere
ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti, non è affatto necessaria

essendo invece sufficiente la loro concordanza sul nucleo centrale e significativo
della questione fattuale da decidere (tra le altre, Sez. 5, n. 9001 del
15/06/2000, Madonia, Rv. 217729; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese,
Rv. 239744; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368).
I rilievi svolti in sede di merito sono anche esenti da vizi logici, poiché,
fondandosi sulla disamina di informazioni congruenti con le risultanze in atti e
sviluppando un ragionamento probatorio coerente con le regole a esso preposte,
hanno tratto dalla coordinata analisi critica dei ripercorsi elementi di conoscenza
disponibili, provenienti dalle fonti dichiarative, oltre che dai relativi riscontri,
pertinenti ragioni giustificative della valenza probatoria privilegiata, convergente
su punti decisivi, riservata a specifici elementi da esse tratti al fine della
ricostruzione del fatto e del giudizio finale di esaustività del confermato quadro
probatorio di colpevolezza del ricorrente, come tale escludente la sostenibilità e
la plausibilità di alternative ipotesi ricostruttive o chiavi di lettura.
2.4. La struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza, che
neppure ha omesso di rilevare, confrontandosi, come già rilevato, con le censure
difensive articolate con i motivi di appello, che la esposta capacità dimostrativa
del risultato probatorio raggiunto non era incisa negativamente da esse, resiste
alle deduzioni difensive.
Tali doglianze, attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito
rispetto alle operate valutazioni e senza una effettiva correlazione con lo sviluppo
decisionale della sentenza e i suoi plausibili passaggi argomentativi, mentre
svolgono infondate osservazioni circa l’operato scrutinio, né meramente assertivo
né manifestamente illogico, della credibilità e attendibilità di collaboratori e testi
e il loro concordante apporto probatorio sul nucleo essenziale del fatto,
assumendone la genericità, si risolvono, opponendo gli esiti di un sovrapposto
discorso giustificativo della decisione e invadendo il capo della discrezionalità
nelle valutazioni di merito, in censure sul significato e sulla interpretazione degli
elementi di conoscenza acquisti al processo, nell’ottica di impegnare questa
Corte -il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in

12

la sovrapponibilità delle dichiarazioni, la quale risulterebbe anzi sospetta,

ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali- in
una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti
del sindacato logico della motivazione.
2.5. Né, in ogni caso, le indicate deduzioni sono accompagnate, alla stregua
del principio dell’autosufficienza del ricorso, dalla allegazione degli atti
processuali, indicati come travisati ovvero pretermessi, cui questa Corte non ha
accesso, né dalla rappresentazione, con specifica deduzione, della idoneità dei
loro contenuti a disarticolare effettivamente la complessiva tenuta dell’impianto

A tale ultimo riguardo non deve neppure sottacersi il richiamo al condiviso, e
qui riaffermato, orientamento di legittimità, alla cui stregua, quando ci si trova
dinanzi a una «doppia conforme», e cioè doppia pronuncia di eguale segno, il
vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo
nel caso in cui il ricorrente specificamente rappresenti che l’argomento
probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado,
non potendo superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità,
salvo il caso, qui neppure dedotto, in cui il giudice di appello, per rispondere alle
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007,
Medina, Rv. 236130; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207;
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 4, n. 4060 del
12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

3. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso proposto da Carmine
Esposito, che attiene alla contestata conferma del giudizio della sua
responsabilità penale per il reato ascrittogli ai capi o) e p) in concorso con Anna
Coppola e ai capi q) e r) in concorso con Emilia Simonetti.
3.1. Si premette in diritto che la norma di riferimento, rappresentata dall’art.
12-quinquies, di. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1992, n. 356, stabilisce che «salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità
di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali […] è punito con la reclusione da due a sei
anni».
La principale misura di prevenzione patrimoniale è la confisca, prevista
dall’art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, alla cui stregua «il
Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima

motivazionale, sì da renderlo non rappresentativo dell’espresso convincimento.

provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego»”.
L’art.

2-bis, comma 3, della stessa legge dispone, poi, che le indagini

sull’attività economica dei soggetti nei cui confronti possono essere proposte le
misure di prevenzione sono effettuate anche nei confronti del coniuge e dei figli,

risultano essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e il suo ultimo
comma, introdotto con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che fino a prova contraria si
presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni
antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti
dell’ascendente, del discendente e del coniuge.
3.2. Il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di
elusione delle misure di prevenzione patrimoniale un connotato dell’elemento
soggettivo, si commette, quindi, stando alla richiamata previsione incriminatrice,
con l’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre
utilità ad «altri», non ulteriormente individuati.
Tale mancanza di ulteriore specificazione selettiva è stata condivisibilmente
intesa dalla costante giurisprudenza di legittimità nel senso della non esclusione,
dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l’illecito trasferimento, di
quanti, ai sensi della richiamata legislazione di prevenzione patrimoniale, e ora
del vigente d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in particolare artt. 19 e 26), sono
comunque sottoposti alle indagini patrimoniali prodromiche alla emissione dei
provvedimenti di sequestro e confisca.
A tale riguardo si è, in particolare, evidenziato che la configurabilità del
reato di cui al citato art. 12-quinques non è esclusa dal fatto che i beni, la cui
titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un’attribuzione fittizia, siano stati
intestati a un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di
prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta comunque capace di mettere in
pericolo l’interesse protetto dello Stato, «posto che l’esistenza di una mera
presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto
(L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) non è certo elemento idoneo ad escludere ex se
l’offensività del contestato delitto di concorso L. n. 356 del 1992, ex art. 12
quinquies, commesso al deliberato scopo di eludere, appunto attraverso la
propria interposizione fittizia, la efficacia di adottande misure di prevenzione
patrimoniale» (Sez. 1, n. 31884 del 06/07/2011, Asaro, non massimata).

14

aggiungendo l’art. 2-ter citato che la confisca può colpire anche i beni che

Sotto concorrente profilo si è rimarcato, in fattispecie nella quale il
ricorrente aveva dedotto che la presunzione di fittizietà della intestazione di cui
all’ad 2-ter legge n. 575 del 1965 portava a escludere la concorrente violazione
di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, che l’ambito di operatività della
prima norma è squisitamente processuale, poiché la disposizione regolamenta
particolari aspetti del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali,
prevedendo presunzioni di interposizione fittizia destinate a favorire
l’applicazione di dette misure, mentre quello della seconda norma è penale

intestazione -comunque commessa- di un bene a un qualsiasi soggetto terzo, al
fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
con la conseguenza che l’applicazione dell’una non esclude l’applicazione
dell’altra (tra le altre, Sez. 2, n. 5595 del 27/10/2011, dep. 2012, Cuscinà e
altro, Rv. 252696; Sez. 6, n. 20769 del 06/05/2014, Barresi, Rv. 259609).
3.3. Poste tali premesse, deve essere riaffermato il principio – coerente con
la struttura del reato e con la sua peculiare connotazione, sotto il profilo
soggettivo, derivante dalla ridetta finalità, normativamente prevista, di elusione
delle misure di prevenzione patrimoniale- che, in tema di reato di trasferimento
fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta,
rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del
trasferimento di beni o valori in capo a soggetti che, in forza della normativa di
prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche
alla emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere
dall’apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all’atto del
trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva
dell’operazione patrimoniale, altrimenti lecita (tra le altre, Sez. 1, n. 17064 del
02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, Lo
Giudice, Rv. 254528; Sez. 5, n. 45145 del 2013, Femia, non massimata).
Non può, in particolare, ritenersi sufficiente la sola fittizietà della
intestazione anche nel caso in cui i beni siano stati intestati a un familiare di un
soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale,
valorizzando la non esclusa configurabilità del detto reato per la ritenuta
applicabilità dell’art. 2-ter, ultimo comma, legge n. 575 del 1965 (tra le altre,
Sez. 6. n. 20769 del 06/05/2014, citata; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014,
Filardo, Rv. 261656), poiché il fatto che l’elusione delle disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere
l’elemento soggettivo del reato («al fine di eludere») non autorizza la
conclusione della sua irrilevanza nella ricostruzione della fattispecie

15

sostanziale, poiché la disposizione punisce con la reclusione la fittizia

incriminatrice nei suoi elementi costitutivi sul piano oggettivo e su quello
soggettivo.
La capacità elusiva dell’operazione patrimoniale, potendo essere altre le
finalità perseguite e diversamente perseguibili le finalità elusive, deve essere,
pertanto, oggetto di apprezzamento in concreto ed essere corroborata da
elementi fattuali, che, senza esaurirsi nel rilievo della intervenuta attribuzione
fittizia, confortino la sussistenza nella stessa dei requisiti per sfuggire alle
previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale.

rappresentato da questa Corte (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, citata), il
compito di individuare detti elementi secondo un giudizio di plausibilità, non
astratto dal contesto in cui l’attribuzione è stata posta in essere.
3.4. Nel caso di specie, la Corte, che ha individuato il fondamento del reato
di cui all’art.

12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 nel fatto che le attività

riconducibili all’imputato erano conseguenti alla ricollocazione del provento del
traffico di droga svolto in contesto associativo, ha ritenuto esaustivo tale dato,
indicato come emerso dal quadro probatorio, e non meglio esplicato, unitamente
alla rilevata mancanza di redditi adeguati, per ritenere riconducibili i valori ad
attività delittuosa e integrata la fattispecie a concorso necessaria ascritta.
Era invece necessario che si desse conto della capacità elusiva delle singole
attribuzioni patrimoniali, rispetto a eventuali procedimenti di prevenzione
patrimoniale nei confronti dell’imputato, e del fatto che esse fossero dimostrative
della finalità elusiva perseguita dallo stesso, autore tipico del reato ascritto
(«chiunque attribuisce fittiziamente […]»), oltre che dalle altre ricorrenti, sue
concorrenti, che dovevano, a loro volta avere agito, secondo consolidati principi
(tra le altre, Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394; Sez. 2, n.
45 del 24/11/2011, dep. 2012, P., Rv. 251750; Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013,
Ferrigno, Rv. 256242; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764),
non soltanto con la generica disponibilità a rendersi titolari fittizie dei beni in
accordo con il cedente, ma con il dolo specifico di partecipare alla finalità
illegittima di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione
patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia
attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
3.5. Le rilevate carenze motivazionali, unitamente agli errori di diritto che le
sorreggono, impongono, quindi, l’annullamento della sentenza con riguardo ai
reati di cui ai capi o), p), q) e r), e il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte
di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, fermo il rigetto nel
resto.

16

Spetta, conseguentemente, all’interprete in sede applicativa, come già

4. L’esame del ricorso proposto da Emilia Simonetti, che attinge la sentenza
impugnata con riguardo alla sua affermata responsabilità per il reato di cui
all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, censurato sotto i concorrenti profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione, deve procedere movendo dal
rilievo che detto reato è stato alla stessa contestato ai capi q) e r) in concorso
con Carmine Esposito.
4.1. Ciò premesso, e rilevato che le comuni ragioni, già esaminate, non
hanno precluso, non presentando profili di inammissibilità, la corretta
instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione
(Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), la verifica che si
impone attiene al controllo del decorso del termine di prescrizione nei confronti
dell’imputata.
Tale termine deve ritenersi maturato, avuto riguardo al tempus commissi
delicti, da individuarsi -trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, la
cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l’attribuzione
fittizia (Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405)- alla data di
inizio dell’attività (5 gennaio 2006 per il capo q) e alle date delle intestazioni
fittizie (tra 21 febbraio e 27 marzo 2007 per il capo r), al titolo del reato e alla
non emersa sussistenza di ragioni di rilevante sospensione del suo corso.
Né a tale rilievo osta il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., dovendo
rilevarsi che, secondo il costante orientamento di legittimità, in presenza di una
causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione, a norma del secondo comma della indicata norma, soltanto nei casi
in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione

ictu

ocuii, che a quello di apprezzamento, e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), e non quando, come nella specie, il rinvio
al giudice del merito, che si imporrebbe, sarebbe incompatibile con il principio
della immediata applicabilità della causa estintiva, con carattere di pregiudizialità
su altri eventuali provvedimenti decisori suscettibili di adozione da parte del
giudice (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci, Rv. 220555), e con la
considerazione che, in ogni caso, il giudice di merito, destinatario del processo in
sede di rinvio, sarebbe obbligato a rilevarla e a dichiararla immediatamente (tra
le altre, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del
04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670)

e

4.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
nei confronti della ricorrente per essere i reati estinti per prescrizione.

5. Quanto, infine, al ricorso proposto da Anna Coppola, nel rilevarsi che alla
stessa sono stati contestati i reati di cui ai capi o) e p) in concorso con Carmine
Esposito e che il contenuto del ricorso ripete le ragioni che, opposte da
quest’ultimo, sono state apprezzate ai fini del disposto annullamento della
sentenza nei suoi confronti per un nuovo giudizio, deve procedersi alla verifica,

termine di prescrizione, in assenza di ragioni evidenti di assoluzione nel merito.
Tale termine è maturato solo per il reato di cui al capo o), attesa la sua
consumazione alla indicata data della intestazione fittizia (15 settembre 2007),
con conseguente declaratoria di estinzione del ridetto reato per prescrizione.
Deve, invece, disporsi il rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per
nuovo giudizio con riguardo al, non prescritto, reato di cui al capo p) della
rubrica.

6. Attesi l’accoglimento parziale del ricorso proposto da Carmine Esposito e
gli esiti dei ricorsi proposti da Emilia Simonetti e Anna Coppola, nessuna
pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Simonetti Emilia
in ordine ai reati a lei ascritti perché estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di Coppola Anna in
ordine al reato di cui al capo o) della rubrica perché estinto per prescrizione;
annulla la stessa sentenza nei confronti di Esposito Carmine in ordine ai
reati di cui ai capi o), p), q), r) della rubrica e nei confronti di Coppola Anna in
ordine al reato di cui al capo p) della rubrica, e rinvia per nuovo giudizio su tali
capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso dell’Esposito.
Così deciso il 23/01/2017

analoga a quella svolta per la coimputata Simonetti, dell’eventuale decorso del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA