Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17174 del 04/04/2016


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 17174 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA
sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata dal difensore della parte civile
Giovanni Lorenzo Catalano in riferimento al dispositivo della sentenza in data 1-3-16 di
questa Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di Gatto Francesco, nato a Plermo il
20-8-41.
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
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Rilevato che con sentenza in data 1-3-16 questa Sezione della Corte di Cassazione ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Gatto Francesco avverso la sentenza della Corte
di Appello di Palermo in data 8-1-15, condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende,
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle svariate parti civili costitute, liquidate, tra le
altre, jn favore di Giovanni Lorenzo Catalano in euro tremila, oltre iva e cpa;
che il difensore della predetta parte civile Giovanni Lorenzo Catalano ha richiesto la
correzione della suindicata sentenza dell’1-3-16, essendo stata omessa, nonostante esplicita
richiesta in tal senso, la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. degli onorari non riscossi e
delle spese anticipate.
Considerato che deve condividersi (in difetto di previsioni od esigenze —peculiari del
processo penale- ostative) il consolidato orientamento della giurisprudenza civile (Sez. un.,
sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, CED Cass. n. 613868; Sez. Ili, sentenza n. 293 del 10
gennaio 2011, CED Cass. n. 615248), in base al quale, in caso di omessa pronuncia sull’istanza
di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui
agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la
richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c.,
comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo
del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;
che nel caso di specie, in effetti -come dedotto dall’avv. Chiarenza- la sentenza de qua ha
omesso di provvedere sull’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c., senz’altro applicabile anche
nel processo penale, sicché va disposta la chiesta correzione del relativo errore materiale, nei
sensi precisati in dispositivo.
Per questi motivi
Corregge il dispositivo della sentenza in data 1-3-2016 della Sesta Sezione della Corte di
Cassazione nei confronti di Gatto Franccesco con l’inserimento dopo le parole “in favore di
Catalano Giovanni Lorenzo euro 3.000 (tremila) oltre iva e cpa” della frase: “con distrazione
degli onorari non riscossi e delle spese anticipate in favore del difensore, avv. Emilio
Chiarenza”. Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.
Roma, 4-4-2016.

Data Udienza: 04/04/2016

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