Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17172 del 30/03/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17172 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZIEMANN ULRICH nato il 11/07/1960 a BRAKE
avverso l’ordinanza del 09/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; sentite le
conclusioni del PG ALDO POLICASTRO che ha chiesto l’annullamento con
rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Ulric Zieman propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 9-2-2016 di convalida del suo
arresto a fini di estradizione sulla base del provvedimento emanato il 28-8-2013
dalla Corte di prima istanza di Abu Dhabi – E.A.U., rilevando la violazione del
principio di doppia incriminabilità in quanto, pur a fronte, secondo il
provvedimento impugnato, della contestazione nominale del reato di «truffa», il
fatto è chiaramente descritto quale emissione di un assegno bancario in assenza
di fondi disponibili; peraltro/ la stessa norma incriminatrice del codice penale
degli Emirati Arabi Uniti/ di cui è stata fatta applicazione sanziona non una
condotta corrispondente a quella della truffa – non essendovi alcun riferimento
ad artifizi o raggiri – bensì la semplice emissione di assegni privi di copertura.
Si tratta, quindi, di fatto pacificamente non (più) costituente reato in Italia.
La Corte di appello, pertanto, non ha effettuato una verifica obbligatoria anche i
tale fase cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Data Udienza: 30/03/2016
Questa Corte ha già ritenuto che non possa ritenersi truffa / secondo
l’ordinamento nazionale la condotta di emissione di assegni a vuoto, che di per
sé non è più reato, laddove non si collochi nel contesto di una più ampia
condotta finalizzata, grazie ad artifizi o raggiri, ad ottenere indebiti vantaggi
patrimoniali («In tema di mandato di arresto europeo ai fini della consegna per
l’estero è necessario che sia soddisfatto il requisito della doppia punibilità, se non
attraverso la piena corrispondenza dello schema normativo straniero a quello
nazionale, almeno sotto il profilo della concreta punibilità della fattispecie in
per il reato di inganno e emissione di assegni senza provvista, la Corte annullava
la sentenza di appello, che aveva disposto la consegna dell’imputato, sul
presupposto che l’incriminazione non corrispondeva, per la mancanza
dell’elemento dell’artifizio o del raggiro, al reato di truffa, e che l’emissione di
assegni a vuoto non è più reato). (Sez. 2, n. 36038 del 18/06/2009 – dep.
17/09/2009, Hogea, Rv. 245589» «In tema di estradizione per l’estero, va
annullata con rinvio, per violazione del principio della doppia incriminabilità,
l’ordinanza della corte di appello che convalidi l’arresto a fini estradizionali e
disponga la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una
domanda di arresto provvisorio avente ad oggetto l’acquisto di merci pagate con
assegni privi di copertura, qualora tale condotta sia ritenuta sussumibile nel
reato di truffa, senza evidenziare la presenza di artifici e raggiri. (Nell’affermare
tale principio, in relazione ad una estradizione richiesta dal Governo della
Romania, la Corte ha precisato che il mero acquisto di merci pagate con assegni
privi di copertura verrebbe a configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 2 L. 15
dicembre 1990, n. 386, depenalizzata dall’art. 29 del D.Lgs 30 dicembre 1999,
n. 507). (Sez. 6, n. 34624 del 27/06/2008 – dep. 04/09/2008, Niculescu, Rv.
241056)»).
Nel caso di specie, risulta soltanto che il ricorrente sia accusato di una
condotta di emissione di assegni a vuoto, essendo la stessa definizione di “truffa”
dell’ordinamento del paese richiedente sostanzialmente corrispondente alla
semplice emissione di assegni a vuoto.
La Corte di appello, quindi, rivaluterà, la richiesta eventualmente
esercitando i poteri istruttori che non sono riconosciuti al giudice di legittimità,
pur a fronte del potere di valutazione in merito per le decisioni in tema di
estradizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Milano.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2016
entrambi gli ordinamenti. (Nella fattispecie, relativa a procedimento in Romania
il Consiglier
so re