Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17171 del 30/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17171 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
Sul ricorso proposto
EL GHAZZAOUI MOURAD nato il 23/01/1995
avverso l’ordinanza del 11/01/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG ALDO POLICASTRO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Sentito il difensore avv. Vittorio Platì che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza del 7 gennaio 2016 ha
confermato la misura della custodia in carcere applicata a El Ghazzadui Mourad
per il reato di cui all’art. 270 bis primo e secondo comma cod. pen. per aver
partecipato alla associazione terroristica denominata Isis avente un programma
di attività violente sul territorio di più Stati, tra cui l’Italia.
Il ricorrente giungeva sul territorio nazionale in Pozzallo, a bordo di una
nave con circa 500 profughi di varie nazionalità. Gli elementi a carico,
nell’immediatezza dello sbarco, erano rappresentati dal materiale detenuto: due
telefoni cellulari con vari contenuti multimediali tra cui una foto del ricorrente
con armi da guerra, nonché materiale propagandistico riferito ad attività
terroristiche nonché all’attività della associazione “Martiri di Daraa”, prossima
per metodologie e programmi alla associazione Isis. Gli ulteriori e più dettagliati
accertamenti consentivano di individuare 71 files raffiguranti passaporti e
documenti vari, la disponibilità di 199 contatti con persone aventi utenze della
Giordania, Libia, India, Pakistan, Tunisia, Siria, Arabia Saudita, Svizzera,

Data Udienza: 30/03/2016

Germania. Un documento, in particolare, era un attestato “formale” di
appartenenza di una persona alla associazione Isis.
Il Tribunale, valutati gli argomenti specifici della difesa, affermava esservi la
giurisdizione italiana in ragione di attività della associazione criminale di
terrorismo internazionale estese anche al territorio italiano,econfermava la
rilevanza degli elementi a carico di El Ghazzaoui ritenendo inconsistenti le sue
argomentazioni per giustificare il possesso ed il significato del materiale.
El Ghazzadui Mourad propone ricorso a mezzo del difensore
Il primo motivo deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta

circostanza aggravante della transnazionalità, per verificare la sussistenza della
giurisdizione italiana è necessario circoscrivere la condotta ganStUF posta in
essere in Italia. Osserva che non è applicabile l’art. 6 del codice penalej in quanto
non vi è altro che la sua mera presenza sul territorio italiano senza svolgimento
di alcuna parte dell’azione. Con il secondo motivo osserva che le attività relative
alla detenzione di matrici di passaporti documenti non dimostrano la
partecipazione al reato associativo. Con il terzo motivo contesta la valutazione di
sussistenza di esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo contesta la sussistenza della giurisdizione della AG italiana
sul presupposto che, non essendo stata contestata la circostanza aggravante
della transnazionalità di cui all’articolo 4 legge 146/2006, “bisognerà
circoscrivere la condotta dell’indagato alloxattività posta in atto in Italia”.
Il motivo è erroneo sotto due profili:
innanzitutto la associazione terroristica in questione, nella configurazione
data dal giudice del riesame, sulla quale il ricorrente non formula alcun motivo,
ha il carattere di transnazionalità quale elemento costitutivo, operando su un
territorio non limitato ad un singolo Stato; quindi a tale reato non potrebbe
essere applicata una aggravante per una circostanza che ne rappresenta un
elemento costitutivo.
Poi, se anche la aggravante fosse configurabile, la sua mancata
contestazione formale non modificherebbe il fatto: la condotta contestata è di
avere operato (anche) in Italia per conto dell’organizzazione criminale.
E quindi corretta la decisione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza
di giurisdizione italiana sulla scorta dei presupposti di fatto accertata.
Il secondo motivo è infondato in quanto presuppone che la contestazione sia
nel senso che il ricorrente non avesse ancora aderito all’associazione / ma il
materiale a lui sequestrato dimostrasse soltanto degli “atti preparatori

giurisdizione italiana. Secondo il ricorrente, non essendo stata contestata la

all’esecuzione del programma criminoso”. I giudici di merito, invece, hanno
ritenuto, con motivazione che non è posta in discussione, che il materiale
detenuto fosse dimostrazione della attività in corso di esecuzione (quantomeno
proselitismo) con l’arrivo sul territorio nazionale. Rispetto a tale presupposto di
fatto, hanno correttamente ritenuto la attuale partecipazione alla associazione
terroristica.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto anche laddove si
dovesse ritenere che il pericolo di fuga non sussista a fronte della sussistenza del

meno le condizioni per il mantenimento della misura cautelare, per la quale è
sufficiente che ricorra una sola delle esigenze cautelari di cui al citato art. 274.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Ma da alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma
1-ter disp. at cod. proc. pen.
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ella camera di consiglio del 30 marzo 2016
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pericolo di cui alla lettera C) dell’articolo 274 cod. proc. pen., non verrebbero

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