Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17169 del 12/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17169 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
,

CUCURACHI MAURO, nato il 08/06/1975

Avverso l’ordinanza n. 7895/2015 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di LECCE, del
15/12/2015

Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. DOMENICO CARCANO.
Sentite le conclusioni del P.G. dott. Agnello Rossi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avvocato Gabriele Valentini che, come da delega dell’avv.to Umberto Leo,
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/02/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, quale giudice
de libertate ex art. 310 c. p. p., ha rigettato l’appello presentato dalla difesa di
Mauro Cucurachì, confermando l’ordinanza 18 novembre 2015 adottata dal

sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli
arresti donniciliari richiesta per incompatibilità delle condizioni di salute del
prevenuto con il regime carcerario.
Il Tribunale, all’esito di due perizie medico- legali, ha ritenuto essere stato
accertato che Mauro Cucurachi, pur se affetto da “epatopatia HCV che potrebbe
essere debellata con una terapia antivirale di ultima generazione la quale
determina in alcuni casi la completa guarigione della malattia” si trovava in
condizioni di salute globalmente compatibili con la detenzione in carcere. Il
perito, in particolare, segnalava solo che Cucurachi, sottoposto a terapia
anticoagulante per un precedente by pass femorale, avrebbe dovuto essere
sottoposto a una visita specialistica da parte di un chirurgo vascolare, per
verificare la possibilità di sospendere la terapia anticoagulante e passare all’uso
di farmaci con il medesimo effetto, ma compatibili con eventuale terapia
antivirale.
La seconda relazione peritale, depositata il 13 novembre 2015,
concludeva nel senso che le condizioni di Cucurachí, rispetto al precedente
accertamento, non erano sostanzialmente modificate, tranne la comparsa di
“parestesie all’arto inferiore destro e l’accertata negatività di reperti rilevati
all’ecodoppler”. Pertanto, il perito concludeva nuovamente per la non gravità
delle condizioni di salute e per compatibilità con la detenzione in carcere, pur
segnalando nuovamente l’opportunità di una verifica della sostituibilità
dell’anticoagulante “Coumadin” con nuovi farmaci compatibili con una efficace
terapia antivirale che potesse debellare l’epatopatia HCV; accertamento
quest’ultimo non ancora effettuato.

2. Avverso tale ordinanza, ha presentato ricorso Mauro Cuccurachi, con

atto sottoscritto dal suo difensore avv. Umberto Leo, il quale, formalmente con
un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 275 c.p.p.,
comma 4 bis, ed il vizio di motivazione per manifesta illogicità, per avere il
Tribunale di Lecce ingiustificatamente escluso la incompatibilità delle gravi
2

giudice per le indagini preliminar4 1 con la quale fu rigettata la richiesta di

condizioni di salute dell’indagato rispetto al regime carcerario, pur dopo aver
sostenuto che le conclusioni del perito medico-legale avessero reso evidente la
necessità di ulteriori accertamenti medici specialistici.

3.11 ricorso è infondato.
Questa Corte si è espressa più volte nel senso che la valutazione della

con il regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai
parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di
effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli
necessita (Sez. VI, 15 giugno 2011 n. 25706; Sez.VI, del 15 luglio 2010, n.
34433).
Le condizioni di salute del detenuto sono previste e disciplinate, in via
alternativa, dall’art. 275, comma quarto bis, c.p.p. – che postula una malattia
particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione – e dall’art. 11,
comma secondo, ord. pen. – che presuppone una patologia contingente e
curabile con il temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile – e
l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’una o
dell’altra delle due disposizioni forma oggetto di valutazione del giudice di
merito, insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da motivazione
adeguata e coerente(Sez. I, 28 febbraio 2014, n.15999).
A tale regola di diritto il Tribunale di Lecce si è attenuto, precisando che il
perito d’ufficio, pur riconosciuta la serietà delle patologie, ha sottolineato che i
periodici controlli diagnostici e gli opportuni accertamenti medici ben possono
garantire all’indagato interventi terapeutici molto più adeguati rispetto agli
attuali e ha concluso sollecitando la verifica di una sostituzione del farmaco
anticoagulante con altri farmici e, infine, sottolineando che gli esami effettuati
con “eco-dopler – ecocolor” sono risultati nella norma.
A fronte di tali valutazioni, nelle quali non vi è alcuna palese
contraddittorietà, le doglianze difensive appaiono caratterizzate da evidente
genericità, non avendo il ricorrente neppure prospettato una effettiva e reale
impossibilità di prestazione – nelle forme e con le modalità indicate dal perito e
precisate nell’ordinanza del Tribunale – dei trattamenti terapeutici di cui egli
abbisogna.
Ciò esclude la sussistenza la dedotta violazione di legge, essendo pacifico
che la necessità di periodici controlli clinici e strumentali, preordinati alla
valutazione nel tempo delle condizioni patologiche ed alla pianificazione della
terapia farmacologica più congrua, può essere realizzata anche a mezzo di brevi
3

gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità

ricoveri presso ambienti specialistici esterni al circuito carcerario; ricoveri da
effettuare, sensi dell’art.11 legge. n. 354 del 1975.
In conclusione, quanto clinicamente accertato non determina di per sé
uno stato di incompatibilità rilevante ex art. 275 comma 4 bis c.p.p., ai fini della
operatività del divieto di custodia cautelare in carcere.
5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c. p. p., la

presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1
disp.att. c. p. p.,.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016.

ter,

condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA