Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17166 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17166 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORETTO MICHELE nato il 11/08/1971 a ROVERETO

avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per l’inammissibilita’.

(vie

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento ha confermato la sentenza
del Tribunale di Rovereto emessa il 28 aprile 2015, che ha condannato Boretto Michelle
alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 495, commi 1 e 2, cod.
pen. per aver dichiarato falsamente al giudice, nel corso di un processo per direttissima
a suo carico, di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali.
2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il

si contestano vizio di violazione di legge e della motivazione, nonché erronea
quantificazione della pena, che non sarebbe stata tenuta, nella misura inflitta, entro i
limiti edittali.
In particolare, quanto alla motivazione, si lamenta che essa non ha tenuto conto della
mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato delle funzioni penali svolte dal
giudice di pace dinanzi al quale pendeva un processo a suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e per la loro manifesta
infondatezza.
2. Le ragioni addotte nel ricorso sono del tutto apodittiche ed assertive, nonché
aspecifiche in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata,
per questo incorrendo nel vizio di genericità estrinseca.
Costituisce, infatti, orientamento pacifico della giurisprudenza ritenere che i motivi
difensivi siano da considerarsi aspecifici (con il conseguente vizio di genericità
estrinseca) qualora manchi la necessaria correlazione tra le ragioni argomentative della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449
del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; da ultimo, con riferimento all’applicabilità di tale
vizio dell’impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all’atto di
appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
Peraltro, il ricorso è afflitto anche da genericità intrinseca poiché non propone
specifiche ragioni di critica della motivazione ma si limita a vaghe ed apodittiche
affermazioni circa la mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato delle funzioni
penali del giudice di pace di Riva del Garda, dinanzi al quale era in corso un processo
per ingiuria, minacce e percosse ai danni della moglie, nel corso del quale il ricorrente
era stato anche presente in diverse udienze, non potendo, pertanto, ignorarne
l’esistenza né la valenza.

2

proprio difensore avv. Stefano Gubernati, deducendo un unico motivo di ricorso con cui

In ogni caso, la sentenza d’appello ha ampiamente e logicamente motivato, senza
incongruenze, sulle ragioni per le quali non poteva invocarsi errore scusabile su norma
extrapenale in relazione al fatto costituito dallo “status” di im’putato in procedimenti
penali del ricorrente.
2.1. Anche la doglianza relativa alla quantificazione della pena è del tutto
manifestamente infondata, poiché la sanzione inflitta rientra pacificamente nei limiti
edittali ed anzi si colloca vicina al minimo previsto dall’art. 495 cod. pen.
3. All’inammissibilità del ricorso si collega, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la

favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in
2.000 euro, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del
ricorrente e, quindi, rilevandosi profili di colpa (cfr. Corte costituzionale n. 186 del
2000).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Matilde Brancaccio

Maurizio Fumo

condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche al versamento, in

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