Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17165 del 05/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17165 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARIGU ANTONIO N. IL 09/12/1974
avverso la sentenza n. 389/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 05/02/2013
R.G. 24399/12
Motivi della decisione
Farigu Antonio ricorre avverso la sentenza 24.11.2011 della Corte
d’appello di Cagliari, che l’ha condannato per rapina impropria lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa
contrastanti con quelle di un testimone.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico in ordine all’attendibilità della persona offesa, sicché la relativa
valutazione di fatto non è censurabile in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 5.2.2013.
Il ricorso è inammissibile perché svolge censure di merito.