Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17165 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17165 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MISURALE BENITO nato il 17/05/1935 a TARANTO

avverso la sentenza del 09/05/2016 del TRIBUNALE di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per la rimessione alle S.U. in ordine al primo motivo di ricorso;
in subordine, per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Udito il difensore d’ufficio avv. Papalia che si riporta ai motivi.

(te

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in funzione di giudice d’appello, in
accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte civile Craus Cezara Ruth, ha
riformato la sentenza del giudice di pace di Taranto del 29 ottobre 2014, condannando
l’imputato Misurale Benito, per il reato di lesioni, commesse in Taranto il 22.7.2011, al
risarcimento dei dannO morali subiti dalla stessa parte civile, liquidati nella misura di

2. Avverso tale sentenza d’appello propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputato, con atto depositato il 1 settembre 2016, articolando diversi motivi di
ricorso.
2.1. Si deduce, anzitutto, la tardiva costituzione di parte civile con conseguente nullità
della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 79, 484 e 491 cod. proc. pen.
emessa proprio a seguito dell’appello proposto dalla sola parte civile avverso la
sentenza di assoluzione del giudice di pace di Taranto.
Secondo il ricorrente, la costituzione era avvenuta non alla prima udienza, nella quale
si era svolto il controllo della costituzione delle parti (il giorno 31.10.2012), bensì
all’udienza successiva del 12.12.2012, prima dell’apertura del dibattimento, ma non per
questo tempestivamente. Erroneamente il giudice di pace avrebbe rigettato l’eccezione
di tardività immediatamente proposta dall’imputato, ritenendo che la costituzione possa
avvenire fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, laddove, invece, il termine
utile coincide con il momento della verifica sulla regolare costituzione delle parti.
L’inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di
decadenza dall’art. 79 cod. proc. pen., comporta l’inammissibilità della costituzione di
parte civile, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e la
conseguente nullità dell’atto di appello proposto, nonché della sentenza emanata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso l’imputato deduce vizio di illogicità e
contraddittorietà della motivazione per violazione del canone dell’o/tre ogni ragionevole
dubbio, poichè il rovesciamento dell’esito assolutorio di primo grado è stato basato dal
giudice d’appello su una diversa valutazione della prova dichiarativa meramente
cartolare, senza rinnovazione dell’istruttoria, contrariamente a quanto affermato
dall’art. 6, par. 3, CEDU. Si sarebbero dovute riassumere in giudizio, in particolare, le
dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile ed attendibile in appello, anche alla
luce della testimonianza della sorella e del referto medico in atti.
2.3. Con un terzo, ultimo motivo, si deduce la mancanza di motivazione in relazione
alla quantificazione della condanna alla liquidazione dei danni morali subiti dalla parte
civile, nel raffronto tra la somma individuata e la lesione riportata, come attestata nel
referto medico (una piccola ferita lacero contusa al labbro inferiore e alla guancia
sinistra).
2

3.000 euro, oltre alle spese del giudizio, ritenuta la sua penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.2. Anzitutto deve premettersi che il ricorso personale è ammissibile nel caso di
specie, poiché non è applicabile la nuova formulazione delle disposizioni di cui agli artt.
613 e 571 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che
escludono tale possibilità.

dell’entrata in vigore della novella normativa (3 agosto 2017) ed avverso un
provvedimento, ovviamente, precedente all’intervento di modifica legislativa.
Pertanto, per il principio tempus regit actum, sia che il discrimine di applicabilità venga
collegato alla data di proposizione del ricorso (come sostenuto da Sez. 5, n. 53203 del
7/11/2017), sia che venga collegato alla data di emissione del provvedimento
impugnato (secondo la tesi adottata da altre pronunce: cfr. Sez. 5, n. 51106 del
26/9/2017 e Sez. 5, n. 55408 del 15/9/2017), a prescindere dalla valenza che ciascuna
delle due tesi ricollega ai principi affermati da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista,
Rv. 236537, deve ritenersi ammissibile, nel caso di specie, la modalità personale della
sua proposizione.

2. Il primo motivo è infondato.
Effettivamente, come esposto dal Procuratore Generale, nella giurisprudenza di
legittimità si evidenziano opzioni diverse in relazione al termine per la costituzione di
parte civile ed alla conseguente inammissibilità dell’istanza di ammissione al processo
per sopravvenuta decadenza.
Una tesi afferma che il termine per la proposizione dell’istanza di costituzione di parte
civile coincide con quello immediatamente antecedente all’apertura del dibattimento.
In tal senso, Sez. 5, n. 4972 del 13/12/2006, dep. 2007, Fortunato, Rv. 236313 ha
ritenuto rituale la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio,
purché non sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento, pur se alla prima udienza
non ammessa per ragioni formali, ma reiterata, quale primo atto, proprio all’udienza di
rinvio (in precedenza, Sez. 3, n. 8880 del 16/6/1998, Stringa, Rv. 211690 ha ritenuto
sempre possibile e legittima la costituzione di parte civile fino a quando non sia
avvenuto l’inizio del dibattimento, in un caso in cui alla prima udienza era stato
eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la
contumacia dell’imputato, aveva rinviato il dibattimento per dare modo di sanare la
nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza;
ancora sulla legittimità della costituzione di parte civile in udienza successiva a quella di

3

Il ricorso, infatti, è stato depositato in data 1 settembre 2016 e, dunque, ben prima

rinvio e prima dell’apertura del dibattimento v. Sez. 5, n. 3205 del 4/10/2012, dep.
2013, Di Egidio, Rv. 254383).
Recentemente Sez. 5, n. 28157 del 3/2/2015, Lande, Rv. 264918 ha ritenuto che il
termine ultimo per la costituzione di parte civile debba individuarsi, ex art. 79, comma
primo e 484, comma primo, cod. proc. pen., nel momento antecedente all’apertura del
dibattimento allorché il giudice ha esaurito l’accertamento della regolare costituzione
delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi

Altra tesi propende per l’inammissibilità della costituzione di parte civile che sia
avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della
regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste
dall’art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono (Sez. 5, n. 38982 del
16/7/2013, Zoccali, Rv. 257763, in una fattispecie in cui è stata ritenuta
l’inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di
contumacia dell’imputato e prima dell’ apertura del dibattimento; conforme Sez. 3, n.
25133 del 15/4/2009, Greco, Rv. 243906). Ciò perché – si afferma ancora – la
costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dall’art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli
adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine
coincidente con l’apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 10958 del 24/2/2015, L., Rv.
262988: nella specie è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile
avvenuta nell’udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona
offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti,
dichiarando la contumacia dell’imputato).
Tuttavia, nell’ipotesi concreta oggetto di giudizio da parte del Collegio, non è
necessario prendere posizione sul rilevato contrasto poiché irrilevante nel caso di
specie, avendo il Collegio verificato – con esame degli atti consentito dalla natura del
vizio dedotto – che alla prima udienza di costituzione delle parti il giudice aveva
disposto rinvio in prosieguo proprio per la trattazione delle ragioni di costituzione,
sicchè non vi è dubbio che si fosse ancora nel momento processuale delimitato dagli
adempimenti di cui all’art. 484 cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo è egualmente infondato.
La giurisprudenza della Cassazione, dopo le sentenze delle Sezioni Unite n. 27620 del
28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267486-92 e n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv.
269785-87, ha definito l’ambito in cui l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale va affermato in caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione,
anche ai soli fini civili, come nel caso di specie, precisando pressochè univocamente
4

dell’art. 491, comma primo, cod. proc. pen.

che non ne sussistono i presupposti qualora l’overturning sia fondato non già su un
diverso apprezzamento in ordine all’attendibilità di una prova dichiarativa
diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo
contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria
degli ulteriori elementi indiziari a carico esterni alle dichiarazioni

(ex multis, tra quelle

massimate, cfr. Sez. 2, n. 3917 del 13/9/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592; Sez. 5,
n. 45847 del 28/6/2016, Colombo, Rv. 268470) ovvero all’esito della differente

dell’intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, Fazzini, Rv. 271012;
Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. 3, n. 19958 del
21/9/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782 che valorizza il diverso apprezzamento del
significato probatorio della prova dichiarativa in rapporto con le altre prove, per
negare l’obbligo di rinnovazione in appello).
Ebbene, nel caso della sentenza impugnata, il giudice d’appello non ha proceduto ad
una rivalutazione di mera attendibilità della prova dichiarativa costituita dalla
testimonianza della persona offesa, bensì ha riletto e riordinato l’intero compendio
probatorio atomisticamente valutato dal primo giudice, valorizzando l’ulteriore,
rilevante testimonianza ed il referto medico in atti relativo alle lesioni patite dalla
Craus.

4. Infine, deve essere rigettato per infondatezza anche il motivo relativo alla
mancanza di motivazione sulla quantificazione della somma liquidata a titolo di danno
morale. Da un lato, infatti, la condanna generica al risarcimento dei danni,
pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta
esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale
capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale
fatto e il pregiudizio lamentato (Sez. 5, n. 45118 del 23/4/2013, Di Fatta, Rv.
257551; Sez. 6, n. 14377 del 26/2/2009, Giorgio, Rv. 243310; Sez. 6, n. 12199 del
11/3/2005, Molisso, Rv. 231044). Dall’altro, la sentenza, nella sua motivazione, ha
dato atto di aver ricollegato il danno alla condotta dell’imputato, così facendo
implicitamente riferimento alla sua quantificazione pur necessaria e puntualmente
indicata. Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema
di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata
ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta
al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (ex multis Sez. 6, n.
48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 3, n. 34209 del 17/6/2010,
Ortolan, Rv. 248371; Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006, Avenati, Rv. 235024),
censurabile solo se sussista difetto totale di giustificazione o divergenza macroscopica
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interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione

dai dati di comune esperienza o radicale contraddittorietà (Sez. 5, n. 35104 del
22/6/2013, R.C. Istituto Città Studi, Rv. 257123).

P. Q. M.

Così deciso il 1 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Matilde Brancaccio

Maurizio F
e

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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