Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17164 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17164 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVUEVIC NESA nato il 22/09/1968 a STALAC CICEVAC( SERBIA)

avverso la sentenza del 04/02/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per l’inammissibilita’.

09e

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha riformato, sotto il solo
profilo della misura della pena inflitta, la pronuncia di primo grado emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 23.2.2011, in composizione monocratica, che ha dichiarato
Radosavljevic Nesa responsabile per i reati di cui agli artt. 349 e 48-476 cod. pen.,
rideterminando la sanzione in anni 1 e mesi 9 di reclusione, ritenuta la contestata
recidiva reiterata specifica infraquinquennale, perché, inducendo in errore il funzionario

circolazione

attestando

falsamente

lo

smarrimento

della

precedente

dell’ufficio della Motorizzazione civile addetto al rilascio, formava una falsa carta di
e,

successivamente, violava i sigilli posti sul veicolo relativo a tale targa.
2.

Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato,

attraverso il suo difensore, articolando, con un unico motivo, diverse ragioni di ricorso.
2.1. Si deduce, anzitutto, l’erronea valutazione di sussistenza della recidiva reiterata
specifica infraquinquennale all’imputato, negando la possibilità che essa, come
accaduto nel caso di specie, possa essere contestata nel corso del dibattimento,
dovendo, invece, necessariamente essere previamente formulata, pena la nullità della
sentenza emessa tenendone conto.
2.2. In via subordinata, qualora si ritenesse possibile la contestazione della recidiva
così come effettuata, si deduce nullità ‘della sentenza per non avere il giudice sospeso il
dibattimento e disposto la notifica all’imputato contumace dell’estratto del verbale
d’udienza (relativo alla contestazione) ai sensi dell’art. 520 cod. proc. pen.
2.3. Infine, si lamenta carenza ed insufficienza motivazionale avuto riguardo alle
ragioni che hanno fatto ritenere al giudice d’appello la sussistenza e l’applicabilità della
recidiva, della continuazione e della mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.

2. Il primo motivo, riferito alla mancata previa contestazione della recidiva è infondato.
E’stato più volte affermato da un condiviso orientamento di legittimità, infatti, che, in
tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una
circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in
fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale
all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perché,
nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle
2

Que

indagini preliminari, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione
nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile
di formare oggetto di un autonomo giudizio penale (cfr. ex Multis Sez. 2, n. 3192 del
8/1/2009, Caltabiano, Rv. 242672; Sez. 6, n. 44980 del 22/9/2009, Nasso, Rv.
245284; Sez. 5, n. 16989 del 2/4/2014, Costa, Rv. 259857; Sez. 2, n. 45298 del
14/10/2015, Zani, Rv. 264903).
Il Collegio non ignora come, in passato, vi siano state pronunce difformi (cfr. Sez. 6, n.
10125 del 22/2/2005, Aricò, Rv. 231225; Sez. 6, n. 1431 del 10/12/2001, dep. 2002,

Tuttavia, per le ragioni già esposte, si ritiene preferibile aderire all’opposto, e
sicuramente maggioritario indirizzo interpretativo, seguito in prevalenza dalle pronunce
più recenti ed avallato, peraltro, anche dall’autorevole opinione delle Sezioni Unite,
secondo cui la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di
cui all’art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del
dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche
sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 2009, Barbagallo, Rv. 212757).
Del resto, lo stesso orientamento difforme, a ben vedere, come si evince da un’attenta
lettura delle motivazioni delle sentenze citate, nell’affermare la legittimità della
contestazione suppletiva svolta prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, non ha
inteso circoscrivere tassativamente a tale fase l’ambito in cui potrebbe essere
esercitato il relativo potere quando la contestazione si basi su elementi già acquisiti,
ma più semplicemente smentire l’obiezione per cui il pubblico ministero potrebbe
procedere a contestazione suppletiva solo qualora l’istruzione dibattimentale sia stata
già avviata.

3. Il motivo relativo alla mancata sospensione del dibattimento ed alla mancata notifica
all’imputato contumace dell’estratto del verbale della contestazione della recidiva, ai
sensi dell’art. 520 cod. proc. pen., è inammissibile perchè proposto per la prima volta
in sede di legittimità.
Costituisce condivisa affermazione della Suprema Corte, infatti, quella secondo cui non
possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice
d’appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua
cognizione (Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940; Sez. 5, n.
28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 8890 del 31/1/2017, Li
Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n.
13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745) tranne che si tratti di questioni rilevabili
di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in
precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/1/2016, Menna, Rv. 266202), dovendosi evitare il
3

Porricelli, Rv. 223844), secondo quanto argomenta anche il ricorso.

rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con
riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un
inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla
cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).
Del resto, in ogni caso, deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di nuove
contestazioni, la modifica dell’imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto
(qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato
permanente a “contestazione chiusa”, oppure, come nel caso di specie, la

dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta
qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito
il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo
sostanziale dell’addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare
con esattezza il fatto contestatogli, l’omessa notificazione del verbale di udienza
contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con
l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza
successiva (cfr. Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320), circostanza
quest’ultima che non risulta nel caso di specie.
Nell’ipotesi di mancata notifica del verbale di udienza per la contestazione della recidiva
non vi è dubbio che la modifica non abbia ad oggetto il nucleo essenziale dell’addebito,
bensì un elemento attinente alla personalità dell’imputato e, peraltro, del tutto a sua
conoscenza nel proprio nucleo fattuale, vertendo su condanne passate in giudicato
sicuramente note.

4. Inammissibili risultano, infine, anche le doglianze relative alla motivazione della
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di confermare la sussistenza della
recidiva reiterata specifica infraquinquennale a carico dell’imputato, l’esclusione delle
attenuanti generiche e la misura dell’aumento per la continuazione decise dal primo
giudice.
Il ricorso propone affermazioni laconiche ed assertive al riguardo, senza confrontarsi
con la motivazione d’appello che, invece, ha argomentato ampiamente delle condizioni
di mancata concessione delle attenuanti generiche ed ha sostanzialmente confermato il
giudizio del primo giudice quanto all’aumento per la continuazione ed alle ragioni per le
quali, dai precedenti penali, e dalla complessiva condotta e personalità dell’imputato, si
dovesse ritenere sussistente la recidiva.
L’atto di impugnazione, pertanto, è afflitto da genericità estrinseca ed è, pertanto,
inammissibile, secondo il principio che deve essere ribadito in base al quale i motivi
difensivi sono da considerarsi aspecifici quando mancanti di correlazione tra le ragioni
argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
4

contestazione della recidiva), non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale

dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; da ultimo,
con riferimento all’applicabilità di tale vizio dell’impugnazione non soltanto al ricorso
per cassazione ma anche all’atto di appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,
Galtelli, Rv. 268822).
La sentenza impugnata prende in esame, dunque, già tutti i profili di doglianza del
ricorso, che, invece, ricalca pedissequamente i motivi d’appello, con ciò pure
alimentandosi il giudizio di inammissibilità (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 8700 del

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1 febbraio 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Maurizio Fumo

Matilde Brancaccio

Depositato in Cancellarla ,
Roma, lì

…….4÷A,p44.2g48.

21/1/2013, Leonardo, Rv. 254584).

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