Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17161 del 05/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17161 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSIBBA ROSARIO N. IL 26/08/1947
avverso la sentenza n. 2403/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 05/02/2013
R.G. 24304/12
Motivi della decisione
Cassibba Rosario ricorre avverso la sentenza 21.11.2011 della
Corte d’appello di Catania, che l’ha condannato per ricettazione
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità in ragione della sua mera presenza
nell’abitazione dei coimputati.
infondato.
Nel ricorso neppure si fa cenno alla ragione per la quale la Corte di
merito ha rigettato il relativo motivo di appello e cioè la sua disponibilità
dell’immobile e la consapevolezza della presenza dei beni compendio di
delitto.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 5.2.2013.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente