Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17160 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17160 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Rosciglione Giuseppe nato a Palermo il 28/3/1979
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 9/11/217 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pietro Molino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Filippo Maria Gallina che ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/9/2017 il Giudice per le indagini preliminari del

Data Udienza: 28/03/2018

Tribunale di Caltanissetta disponeva l’applicazione della misura« cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Rosciglione Giuseppe in ordine al
reato di cui all’art. 629 c.p. ex alios , con Rinzivillo Salvatore , nella qualità di
esponente di vertice dell’associazione mafiosa Cosa Nostra di Gela,
partecipato all’estorsione in danno di Stassi Simone, debitore di Giannone
Carmelo e Giannone Angelo, appartenenti all’associazione Cosa Nostra di
Gela .

contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1.2. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione del riesame, con ordinanza del
30/10/2017, respingeva l’istanza confermando l’ordinanza cautelare .
2. Ricorre per Cassazione l’indagato, sollevando i seguente motivi di ricorso:
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 629 c.p.
Ci si duole, in particolare, della ritenuta sussistenza del reato estorsivo , in
quanto erroneamente ricavato dalla supposta appartenenza del Rosciglione
all’associazione mafiosa Cosa Nostra di Palermo, partecipazione invero
smentita dalla produzione difensiva che dimostrava che l’indagato aveva
riportato precedenti penali per il delitti di associazione a delinquere semplice
e rapina.
2.1. Con una memoria depositata il 26/3/2018 il ricorrente ribadisce i motivi
illustrati nel ricorso evidenziando la erroneità della motivazione basata su
una valutazione in ordine alla appartenenza del Rosciglione all’associazione
mafiosa del tutto congetturale ed apodittica .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile .
1.1. E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa
Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla
libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio
condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
Io spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione

2

À 1(

1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato

della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al
fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di
carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in
sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che

lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146

9212/2017, Rv. 269438).). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione
delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è
diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica
dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di
probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli
indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il
giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale
probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori
logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione
dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non
risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa
estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle
questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. F.
47748/2014, Rv. 261400; Sez. 6, 49153/2015, Rv. 265244).
2. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue: il
provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.
2.1. Il Tribunale di Caltanissetta si è adeguatamente confrontato con la doglianza
sollevata nei motivi di riesame ed oggi reiterata con il ricorso per Cassazione
( circa l’ insussistenza del requisito soggettivo dell’appartenenza del Rosciglione
all’associazione di stampo mafioso, da cui discenderebbe l’insussistenza del reato
estorsivo ) e la soluzione accolta risulta puntuale in fatto e corretta in diritto. In
tale direzione , con motivazione analitica ed affatto carente viene dato atto che il
giudice per le indagini preliminari si è basato, ai fini della sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 629 c.p. aggravato ex art.
7 D.L. 152/91, su intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione che
attestavano la partecipazione del Rosciglione alla vicenda estorsiva in danno di
Stassi Simone, a nulla rilevando che egli non fosse stato condannato per il delitto

3

del 25.05.1995, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2,

di cui all’art. 416 bis c.p., avendo rI Tribunale ricavato la detta partecipazione al
delitto di estorsione in danno di Stassi Simone, da plurime fonti di prova :
intercettazioni e servizi di osservazione che attestavano il collegamento tra il
Rosciglione ed il Maranto e di questi con Rosciglione Giuseppe, per la risoluzione
della vicenda di Stassi Simone debitore di Giannone Carmelo, oltre che il ricorso
alle intimidazioni mafiose come metodo di risoluzione delle controversie ( pag. 8
e 9 dell’ordinanza impugnata).

partecipazione al fatto, il Tribunale, ha ricostruito il contesto associativo mafioso
nel quale si era sviluppata la vicenda debitoria ed ha sottolineato la caratura dei
soggetti interessati e, conseguentemente, anche la rilevanza attribuita alla
ripartizione delle competenze territoriali che giustificavano l’intervento del
Rosciglione (e di un terzo: tale Vincenzo), su sollecitazione del Maranto.
La difesa non ha contestato la ricostruzione degli accadimenti ed il succedersi dei
contatti tra i soggetti coinvolti, ( Giannone Carmelo titolare dell’impresa ittica a
partecipazione mafiosa, Rinzivillo Salvatore che interviene per ottenere la
riscossione del credito di Giannone presso Maranto , quest’ultimo che investe
Rosciglione ed un terzo palermitano per la risoluzione della questione), quanto
piuttosto il giudizio di colpevolezza, sia pure in termini di gravità indiziaria , a
carico dell’indagato, siccome ricavato dalla appartenenza del Rosciglione ad una
associazione mafiosa, nonostante egli non fosse mai stato condannato per tale
delitto. Ebbene tale requisito , non è stato tratto dal giudice di merito da fonti
giudiziarie, ad avviso del ricorrente erroneamente interpretate, ma da elementi
di fatto ed in particolare dalle intercettazioni ( colloqui tra i due Giannone e tra
Giannone Carmelo e Stassi Simone (il debitore) nonché tra Rosciglione e tale
Vincenzo che parlavano chiaramente del ricorso ad intimidazioni e tra Rinzivillo
Salvatore e Giannone Carmelo) dalle quali emergeva che l’intervento di
Rosciglione Giuseppe si giustificava in quel determinato territorio, in ragione di
un condiviso criterio di ripartizione di competenza territoriale per cui per
risolvere la questione del credito di Giannone, occorreva investire chi, in quel
contesto, aveva l’autorità di esercitare la pressioni mafiosa.
2.3. In altre parole l’appartenenza dell’indagato al clan mafioso di Palermo, quale
elemento fondante la gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione , in
concorso, è stata concretamente accertata tenendo conto dei dati emergenti dal
procedimento. In questo senso, il provvedimento impugnato contiene
l’indicazione di plurimi elementi convergenti che – considerati unitariamente appaiono fondare un’ argomentazione assolutamente univoca e coerente rispetto

4

2.2. Prima di dedicarsi alla posizione del Rosciglione e individuare la condotta di

alla quale« le critiche difensive Si atteggiano a censure di fatto in quanto dirette a
dare una diversa lettura dei dati indiziari raccolti.
2.4. Occorre aggiungere che perché si possa parlare di estorsione ambientale
come nella specie, non è necessario, che la vittima debba conoscere l’estorsore
ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è la modalità della richiesta estorsiva,
quando questa sia attuata in una zona (come quella del territorio di Palermo )
che si trovi sotto l’influsso di notori ed agguerriti clan mafiosi ( Sez. 2,

3. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi
inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente che lo ha
proposto al pagamento spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende .
Così deliberato in camera di consiglio, il 28/3/2018

Il Consigliere estensore
L9cia Aielli

Il Presidente
illo Davigo
Pierc a\
..,,..

22975/2017, Rv. 270175).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA