Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17160 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17160 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GORI MASSIMO N. IL 26/9/1964
FAVORIDO MARCO N. IL 29/10/1970
avverso la sentenza n. 6248/2014 CORTE APPELLO di MILANO del 12/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AGNELLO ROSSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. PIETRO BOGLIOLO,

che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 marzo 2015, oggi impugnata, la Corte di Appello di Milano
confermava la condanna di Gori Massimo e Favorido Marco per corruzione di Gori,
ispettore della polizia di Stato in servizio a Genova, che accettava denaro ed altre
utilità per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio consistenti
nell’accompagnare, con la copertura della propria funzione, da Milano a Torino
Schiavone Alberto, sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in
Milano, e Favorido Marco, pregiudicato, nonchè per il concorso nella violazione
della misura di prevenzione da parte di schiavone.
Gori Massimo con atto a firma del difensore deduce un unico motivo di
violazione di legge con il quale osserva:

Data Udienza: 12/02/2016

- sono state utilizzate intercettazioni provenienti da altro procedimento,
secondo la difesa inutilizzabili in quanto l’uso in diverso processo non è consentito
«neppure quando i due procedimenti siano strettamente connessi sotto il profilo
oggettivo e probatorio».
– Non è stata verificata la regolarità delle intercettazioni nell’altro
procedimento.
– Non è motivato il punto della consapevolezza del Gori che Schiavone era

– Il comportamento del Gori era finalizzato ad ottenere informazioni per
indagini sulla stampa di soldi falsi.
Favorido Marco propone ricorso a mezzo del proprio difensore.
Con unico motivo deduce il vizio di motivazione sulle doglianze della difesa e
sulle valutazioni dell’apporto collaborativo dell’imputato nonché sulle sue
condizioni di salute ai fini della determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Favorido si limita a genericissime contestazioni in termini di determinazione
della pena chiedendo una rivalutazione in fatto non consentita in sede di
legittimità.
Quanto al ricorso di Gori:
il primo motivo è manifestamente infondato innanzitutto perché nega che la
connessione probatoria rilevi al fine del «medesimo procedimento» di cui all’art.
270 cod. proc. pen. , laddove il contrario risulta dalla giurisprudenza costante di
questa Corte secondo cui il medesimo procedimento secondo la citata norma si
estende alla ipotesi di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 371, comma 2,
lett. b cod. proc. peri. Quanto alla doglianza sulla mancata verifica di irregolarità
delle intercettazioni nell’altro procedimento, va considerato che è onere della parte
che intende effettuare una tale contestazione chiedere l’acquisizione dei relativi
atti del diverso procedimento, attività che il ricorrente non ha affatto svolto.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità perché ripropone le
medesime questioni già proposte in sede di appello senza tener conto delle
risposte offerte dalla Corte di merito nella sentenza impugnata rispetto alle quale
nessuna critica specifica è stata mossa.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria v determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

sottoposto a sorveglianza speciale.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1500 in favore della cassa delle
ammende.
Roma • -‘ de o nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016

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il Presidente
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