Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17159 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17159 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Majale Francesco nato a Mazara del Vallo 12/7/1966
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 26/10/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/9/2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Caltanissetta disponeva l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Majale Francesco in ordine al delitto
di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso dalla finalità di
1

Data Udienza: 28/03/2018

agevolazione dell’associazione mafiosa e dall’appartenenza di alcuni dei
correi all’associazione mafiosa ) per avere, in concorso con Giannone
Carmelo, Giannone Angelo e Rinzivillo Salvatore posto in essere nei confronti
di Ottavino Francesco, un’estorsione consistita nel costringere l’Ottavino a ”
fornire a credito” il pescato alla società gestita dai Giannone senza esigere
l’immediato pagamento in contanti .
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato

della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari , da parte del Gip rispetto
alla richiesta del P.m.
1.2. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione del riesame, con ordinanza del
26/10/2017, accoglieva parzialmente l’istanza in punto di adeguatezza della
misura cautelare ed applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari
confermando, nel resto, l’ordinanza del Gip.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, sollevando i seguenti motivi di ricorso:
vizio di omessa o apparente motivazione dell’ordinanza del Tribunale del
Riesame, in relazione alle deduzioni difensive volte a sollecitare
un’autonoma valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari in
relazione alla posizione del ricorrente; violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso del Majale nel
delitto di estorsione aggravata, ad avviso del ricorrente erroneamente tratta
da intercettazioni ambientali “prive di pregio investigativo” trattandosi di
dichiarazioni de relato e comunque contrastate da altri elementi di indagine
posto che il Tribunale non avrebbe indicato alcun elemento specifico dal
quale desumere che il ricorrente volesse consapevolmente agevolare
l’associazione mafiosa, non essendo in tal senso probante il dato della mera
frequentazione di personaggi appartenenti a Cosa Nostra ; in ultimo il
ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il Tribunale
pur avendo riconosciuto l’episodicità del fatto contestato, la commissione
dello stesso in luogo distante dal territorio di Gela e lo stato di
incensuratezza dell’indagato, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di
reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile .

2

contestando la sussistenza dell’autonoma valutazione in ordine al profilo

1.2. Il ricorrente” deduce la nullità dell’ordinanza del riesame ex art. 309 c. 9′
c.p.p., ritenendo mancante il dato dell’autonoma valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2. Ebbene deve invece rilevarsi che il Tribunale di Caltanissetta ha correttamente
applicato il dettato normativo di cui all’art. 309 c. 9 c.p.p., come modificato dalla
L. 47 /2015, dando atto dell’autonoma valutazione operata dal GIP, rispetto alla
richiesta del P.m., dei parametri normativi di cui all’art. 292 comma 2 e 2 bis

indagine, ha espresso le proprie valutazioni critiche utilizzando un carattere di
scrittura diverso da quello utilizzato dal P.M. e recependo solo in parte la
richiesta del P.M. così dimostrando di avere effettuato una valutazione critica e
non meramente adesiva della richiesta cautelare ( cfr. sul punto Sez. 2, n.
25750/2017; Rv. 270662; Sez. 2, 13838/2016, Rv. 269970; Sez. 3 35296/2016;
rv. 268113).
2.1. Al riguardo preme osservare che la modifica dell’art. 292 c.p.p. per mezzo
della L. 47/2015, ovvero l’introduzione dell’ “autonoma valutazione” da parte del
giudice che applichi una misura cautelare delle specifiche esigenze cautelari e
degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta ( art. 292 c. 2 lett. c)
c.p.p.) , dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti
dalla difesa, nonché nel caso di applicazione della custodia in carcere, dei motivi
per i quali tale misura non può essere sostituita con altra meno grave giudice (
art. 292 c. 2 lett. c bis c.p.p.), e dunque il relativo potere di annullamento del
Tribunale del riesame ex art. 309 c. 9 c.p.p., impone al giudice di motivare
l’ordinanza cautelare in maniera esaustiva e cadenzata su specifici elementi, al
fine di evitare il fenomeno della mera trasposizione, nel testo del provvedimento,
degli argomenti formulati dal pubblico ministero senza una rielaborazione logica,
e di assicurare una tutela effettiva dei diritti della persona sottoposta a
trattamento cautelare, per cui non è ammesso il ricorso a formule di stile ovvero
a motivazioni per relationem appiattite sulla richiesta del P.m., ma non è escluso
che il giudice possa adottare modelli legali, quali quello in esame, da cui possa
ricavarsi comunque lo svolgimento di una autonoma riflessione in ordine ai
predetti requisiti motivazionali.
2.2. Riscontrata la sussistenza dell’autonoma valutazione da parte del Gip
rispetto a tali elementi, il Tribunale del Riesame ha poi proceduto alla verifica
circa la fondatezza degli argomenti difensivi in ordine alla sussistenza della
gravità indiziaria rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
che le conversazioni intercettate delle quali il ricorrente, inammissibilmente,

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Jo,

c.p.p., sottolineando che il GIP, dopo aver riportato l’esito dell’attività di

censura il significato, ma soprattutto le dichiarazioni rese dai coindagati in sede
di interrogatorio di garanzia: Giannone Carmelo, Giannone Angelo e Mauro
Vincenzo, davano atto dell’incontro in Mazara del Vallo, tra Majale e Rinzivillo
per discutere delle questioni relative al rapporto commerciale dei Giannone con
l’Ottavino ovvero delle difficoltà di questi a rifornire i Giannone a causa di un
pregresso insoluto, che dopo tale incontro l’Ottavino riprendeva le forniture in
favore di Giannone Carmelo, dimostrando ampia disponibilità in luogo della

seguito del predetto incontro, si convinceva a richiedere il proprio credito nei
confronti del solo Pasqualino ( e non di Giannone ).
Data la ricostruzione in fatto, non contestata dal ricorrente, il Tribunale ne ha
dedotto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di estorsione
aggravata.
In particolare il Tribunale ha evidenziato il contesto associativo mafioso nel quale
si erano sviluppate le due vicende debitorie ed ha sottolineato la caratura dei
soggetti interessati e conseguentemente anche la rilevanza attribuita all’incontro
del 10/2/2017 tra il ricorrente ed il Rinzivillo
La difesa non ha contestato la ricostruzione degli accadimenti ed il succedersi dei
contatti tra i soggetti coinvolti, ( Giannone Carmelo titolare dell’impresa ittica a
partecipazione mafiosa, Rinzivillo Salvatore che interviene presso il Majale,
quest’ultimo che si attiva per la soluzione delle questioni in senso favorevole ai
Giannone), quanto piuttosto il giudizio di colpevolezza, sia pure in termini di
gravità indiziaria, a carico dell’indagato, siccome ricavato da intercettazioni
ritenute dalla difesa prive di pregio investigativo. Ebbene a prescindere dalla
insindacabilità, in questa sede, del significato attribuito alle conversazioni
intercettate – va rammentato infatti che, in tema di intercettazioni telefoniche,
la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al
sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri
della logica e delle massime di esperienza ( S. Unite 2247/2015, Rv. 263715;
Sez. 2 50701/2016, Rv. 268389) – deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha
puntualizzato che le intercettazioni telefoniche e ambientali, per il loro
susseguirsi nel tempo e per i soggetti che vi partecipavano , consentivano di
ricostruire gli eventi prima del loro accadere e immediatamente dopo e
dimostravano con assoluta chiarezza il coinvolgimento attivo del Majale nella
vicenda in questione , ma soprattutto il Tribunale ha attribuito valenza pregnante
alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Giannone Carmelo

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precedente ostilità e che, con riguardo alla questione Boccellato, questi, a

e Mauro•Vincenzo i quali riferivano dell’interessamento del Rinzvillo nella vicenda
debitoria dei Giannone con Ottavino, del coinvolgimento tramite Majale
Francesco del capo famiglia del territorio di Mazara e che Giannone Francesco
riferiva al Mauro che il ricorrente era mafioso . Il Tribunale, dunque ,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espressamente preso in
esame le argomentazioni ed i risultati delle investigazioni difensive, ritenendo
che il ruolo dell”indagato ed il significato mafioso del termine ” principale ” cui si

tramite del reggente della famiglia mafiosa del mazarese tanto che dopo il
sollecitato intervento l’Ottavino riprendeva le forniture le forniture di pesce, così
pure adeguatamente motivata è la circostanza aggravante di cui all’art. 7
D.L.152/91, delineata nei suoi profili oggettivo e soggettivo ( pag. 15
dell’ordinanza impugnata ) .
4. Quanto poi alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha verificato la
sussistenza e fondatezza del giudizio espresso dal GIP ed ha ulteriormente
precisato quale fosse il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato
legato alla gravità dei fatti desunta dall’accertato impiego del metodo mafioso,
dalla finalità di agevolazione della cosca mafiosa e dal coinvolgimento di due
esponenti di vertice delle diverse articolazioni territoriali della stessa , dati che
anche per la loro vicinanza nel tempo rispetto all’adozione della misura ,
deponevano per sussistenza del pericolo di recidiva.
5. Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi inammissibile il
ricorso, con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto al
pagamento spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende .
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Lucia Aielli

Uti)

Il Presidente
Pier millo Davigo

riferiva il Majale, lasciavano chiaramente intendere all’intervento per il suo

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