Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17158 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17158 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Licata Giuseppe nato a Catania il 16/12/1965
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta 30/10/2017 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Pietro Molino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso ;
Premesso in fatto
Con ordinanza del 22/9/2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Caltanissetta disponeva l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Licata Giuseppe in ordine al reato di
cui all’art. 416 bis c.p. per avere il Licata partecipato all’associazione
mafiosa , in particolare all’articolazione territoriale di Gela, facente capo a ai

1

Data Udienza: 28/03/2018

fratelli Rinzivillo e nella specie diretta da Rinzi -villo Salvatore, ” offrendo ogni
utile supporto per favorire l’infiltrazione dell’associazione nel tessuto
economico di attività con le quali riciclare i proventi illeciti” ed inoltre, al
capo aa), per la detenzione di un’arma comune da sparo, reato aggravato
dall’art. 7 D.L. 152/1991.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

30/10/2017, accoglieva l’istanza con riguardo al delitto di cui al capo aa)
ritenendo il quadro indiziario, fondato su una sola conversazione
intercettata, insufficiente a ritenere sussistente l’ipotesi di reato contestata e
respingeva nel resto l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l’indagato, sollevando i seguente motivi di ricorso:
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p.
Si duole, in particolare, della ritenuta sussistenza del reato associativo pur
avendo la difesa rappresentato la carenza del dato organizzativo
dell’associazione, presupposto essenziale per ritenere sussistente la condotta
partecipativa del Licata la cui attività si sarebbe limitata a favorire non già la
associazione nel suo complesso, ma un singolo soggetto ovvero Rinzivillo
Salvatore, amico d’infanzia del Licata, per cui non sarebbe dimostrato
l’inserimento del ricorrente nella compagine associativa contestata posto che
per giurisprudenza costante, le semplici frequentazioni per parentela, affetti
comune estrazione ambientale o sociale per amicizia , possono essere al più
configurate quali motivi di sospetto ma, se non supportati da elementi di
riscontro, non possono essere valorizzati quali prove nemmeno indirette o
logiche .
3. Quanto poi alla partecipazione del Licata all’associazione mafiosa, il
ricorrente sottolinea che le intercettazioni poste a base della ricostruzione
della vicenda relativa all’acquisto di un autoarticolato da parte di Giannone
Carmelo, sponsorizzato dal Rinzivillo, presso la società riconducibile al
ricorrente ( la Do Li car di Gela ) ed alla vicenda Maranto , relativa alla
esecuzione di alcuni lavori di sbancamento poi eseguiti da altri soggetti,
avrebbero un contenuto neutro, non risultando dalle stesse un ruolo
dinamico e funzionale svolto dal Licata all’interno della consorteria.
Con memoria depositata il 20/3/2018 il ricorrente sottolinea la carenza della
gravità indiziaria in ordine al reato associativo avuto riguardo sia alla ritenuta

2

1.2. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione del riesame, con ordinanza del

• “messa a disposizione”, sia al contributo apportato al sodalizio criminoso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
1.1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa

personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio
condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun
potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile
del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché
del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 6, n. 2146/1995, Rv. 201840; Sez. 2 56/2011 rv.
251760; Sez. 2, 9212/2017, rv. 269438). Il controllo di legittimità, in
particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento
del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che,
pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal
giudice dì merito .
2. Nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha giustificato la propria
valutazione degli elementi indiziari, relativi alla sussistenza della ipotizzata
associazione mafiosa ed al ruolo rivestito dall’odierno indagato, con
motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come
tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di
legittimità.
2.1. I giudici di merito hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di
una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine,

3

Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà

rappresentati dalle numerose conversazioni, anche ambientali, intercettate,
spesso riportate per stralci, unitamente agli esiti di una complessa attività
investigativa condotta attraverso servizi di controllo e osservazione.
Alla luce di tali plurime emergenze investigative risultano compiutamente prese
in esame tutte le prospettazioni difensive, in questa sede reiterate ed oggetto di
ricorso, le quali sono state confutate alla stregua di considerazioni che risultano
puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal

illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell’esistenza
di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella
avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare
ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata da criteri valutativi più
fluidi ed elastici propri della fase cautelare.
2.3. Tanto precisato, nel caso in esame va osservato che il Tribunale del riesame,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha affatto omesso di
considerare il profilo indiziario relativo al reato associativo di stampo mafioso,
ma ne ha evidenziato gli elementi strutturali ed il modello operativo richiamando
la storia criminale del sodalizio mafioso facente capo ai fratelli Rinzillo che, dopo
la scarcerazione di Rinzivillo Salvatore, andava ricostituendosi attorno alla sua
figura e riprendeva vigore, infiltrandosi, come già dimostrato dalla richiamata
storia giudiziaria, nel tessuto economico e sociale anche in aree distanti dalla
Sicilia, avvalendosi di imprenditori, professionisti ed appartenenti alle istituzioni,
collusi, riciclando nelle e tramite le imprese mafiose i proventi dell’attività di
commercio dello stupefacente, i proventi delle altre attività illecite realizzate
mediante l’intimidazione violenta e di natura estorsiva finalizzata a garantire il
controllo del territorio.
Il Tribunale ha esaustivamente adempiuto al proprio onere motivazionale in
ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., richiamando le
precedenti decisioni giudiziarie utilizzate come dato storico ed evidenziando
l’identità soggettiva dei vertici , l’identità di strategia operativa, nonchè l’utilizzo
della metodologia mafiosa nello svolgimento di attività d’impresa caratterizzata
dall’ ingerenza del boss quale intermediario e sfruttando il Licata la sua posizione
per ottenere commissioni, in un’ ottica di reciproco supporto funzionale
all’infiltrazione di Cosa Nostra nel tessuto economico.
3. L’apporto del Licata, a prescindere dalla risalente amicizia con Rinzillo
Salvatore, si è sottolineato, non si limitava al conferimento al sodalizio di un
contributo episodico e temporalmente limitato, finalizzato all’attuazione di propri

4

che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall’evidenziare profili di evidente

obiettivi estranei agli scopi del sodalizio criminoso; detto apporto, invece, alla
luce delle emergenze investigative acquisiste, era funzionale agli interessi
dell’organizzazione criminale e volto, nello specifico, alla infiltrazione
dell’associazione nel tessuto economico legale di attività con le quali riciclare i
proventi dell’attività illecita .
Nel provvedimento sono riportate analiticamente intercettazioni telefoniche che
danno atto di tale contributo anche per ciò che concerne l’attività di riscossione
di crediti con metodi estorsivi ( vicenda Cosenza ) , oltre che del rapporto

In conclusione, si è ritenuto che, a livello di gravità indiziaria, fosse emersa
un’attività posta in essere dal ricorrente di cooperazione nel perseguimento degli
scopi del sodalizio costituiti dal conseguimento di ingiusti profitti derivanti dallo
svolgimento di attività imprenditoriale in regime di favore grazie alla
“persuasione mafiosa “, in grado di alterare le regole della concorrenza di
mercato , consentendo in questo modo al sodalizio di accrescere la propria
capacità economica e quindi consolidare la propria presenza criminale sul
territorio.
In particolare l’esito di attività di intercettazione permetteva di ricostruire il
coinvolgimento del Licata ( che quale imprenditore operante nel settore degli
autotrasporti aveva collaborato per lungo tempo con Domicoli Maurizio, già
condannato per associazione mafiosa nel periodo di gestione comune
dell’azienda), nell’affare che Rinzivillo intraprendeva con Giannone Carmelo
titolare dell’Ittica San Francesco , ditta considerata impresa mafiosa , per avviare
il mercato del pesce in Germania , nella vicenda relativa alla assunzione in nero,
di Lucini Giuseppe parente del Rinzivillo, presso l’impresa del Licata, nella
vicenda relativa alla coinvolgimento del Licata in alcuni lavori da eseguirsi in
Palermo grazie all’intercessione del Rinzivillo, presso Maranto Antonio, esponente
mafioso palermitano.
Trattasi

di

elementi

indiziari

correttamente

ritenuti

significativi

della

compenetrazione del Licata nel sodalizio criminoso che il ricorrente censura
attribuendo alle intercettazioni un significato “neutro”, a suo avviso non
conducente verso la ritenuta partecipazione all’associazione mafiosa.
Va rammentato allora che, in tema di intercettazioni telefoniche, la
interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce
questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al
sindacato di

legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri

5

fiduciario che legava il Licata al Rinzivillo ( vicenda Giannone e Lucini).

della logica e delle massime di esperienza ( S: Unite 2247/2015, Rv. 263715;
Sez. 2 50701/2016, Rv. 268389) .
Con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, dunque, il
giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate
sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di
ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non
lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati; in

contenuto di tali conversazioni. Alla stregua delle indicate linee interpretative,
dunque, le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di incursione nel
nneritum causae, non consentito – come tale – in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , la condanna
del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese del procedimento
nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C
2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempienti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28/3/2018

Il Consigliere estensore

L ucia Aielli

Il Presidente
Piercannillo Davigo

questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua decisione sul

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA