Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17158 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17158 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DELLA PORTA UGO N. IL 19/4/1943
avverso la sentenza n. 640/2012 CORTE APPELLO di SALERNO del 21/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere
PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AGNELLO ROSSI che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile l’avv. FEDERICO CONTE in sostituzione dell’avv. Michele
Tedesco che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. GENSERICO MINIACI che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della sentenza ovvero la declaratoria di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Della Porta Ugo impugna la sentenza del 21 ottobre 2014 della Corte di
Appello di Salerno che confermava la sua condanna per il reato di falsa
testimonianza per avere reso false dichiarazioni in un processo civile sullo stato
di lastre di marmo oggetto di una fornitura per lavori edili.
Deduce:
con primo motivo la violazione dell’ art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario per
essere stato il processo trattato in primo grado da un giudice onorario pur se il
reato per il quale si procedeva non rientrava nelle ipotesi di cui all’art. 550 cod.
proc. pen. ;
con secondo motivo la violazione delle disp. att. cod. proc. pen. art. 132 bis.
La Corte di Appello disponeva rinvio con la sospensione dei termini di prescrizione
1

Data Udienza: 12/02/2016

ai sensi del citato articolo, per il periodo di mesi 16 e giorni 27, ma il
provvedimento era illegittimo non rientrando il reato per il quale si procede
nell’elenco di cui alla norma citata.
con terzo motivo il vizio di motivazione avendo erroneamente la Corte ritenuto
vere le dichiarazioni di Fruscione e Gentile con una motivazione illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, pur se è vero che il reato per il quale si proceduto

a giudizio, non per questo può affermarsi la mancanza di «capacità» del giudice
onorario, soggetto regolarmente investito di funzioni giudiziarie. La disposizione
che si assume violata, difatti, indica un «criterio» di assegnazione di affari
all’interno dell’ufficio giudiziario e non disciplina affatto i limiti delle attribuzioni
giurisdizionali del giudice onorario. La irregolarità, quindi, non ha alcun effetto
sulla validità del processo.
Quanto al secondo motivo, non può essere sindacata la legittimità della
sospensione della prescrizione. Innanzitutto non vi era stata la tempestiva
impugnazione della ordinanza di sospensione del processo e, poi, va rammentato
che, secondo il d.L. 93/2008 convertito in I. 125/2008, la sospensione della
prescrizione è subordinata alla non opposizione dell’imputato. Della Porta, invero,
è stato ritualmente interpellato poiché dal verbale di udienza risulta che le parti
«nulla oppongono» al rinvio.
Il terzo motivo è infondato in quanto si limita a contestare genericamente la
responsabilità sulla scorta di una frettolosa affermazione di inaffidabilità delle
prove orali raccolte.
P.Q.M.
Rigetta il ri orso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

(
mera di consiglio del 12 febbraio 2016
il Presi ente
F

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non rientrava tra quelli per cui l’art. 550 cod. proc. pen. prevede la citazione diretta

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