Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17157 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17157 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO S.C.A.R.L.
nel procedimento a carico di
LA REGINA Guglielmo ed altri

avverso l’ordinanza del 29/12/2017 del Tribunale di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 29/12/2017, dichiarava
inammissibile l’istanza di riesame proposta da Gianluca Corsicato, legale
rappresentante del Consorzio Stabile del Mediterraneo, avverso il decreto di
sequestro preventivo del P.m. presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto la
somma di denaro pari a C 100.495,70 che costituiva la quota del finanziamento
che il Ministero dei Beni culturali aveva concesso al Comune di Francolise, quale
ente capofila di un raggruppamento di enti locali, per provvedere al pagamento
dei corrispettivi dovuti in forza del contratto di appalto concluso tra quegli enti
locali e il Consorzio Stabile del Mediterraneo. Il Tribunale esponeva che la

Data Udienza: 16/03/2018

L
somma non era stata ancora corrisposta dal Ministero al Comune, in quanto la
relativa procedura era sospesa; che quella somma corrispondeva all’importo del
quarto stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dal consorzio; che in tale
situazione la posizione del Consorzio ricorrente rendeva palese il difetto di
interesse alla proposizione dell’istanza di riesame, non avendo il Consorzio né il
diritto alla restituzione in proprio favore della somma sequestrata, né alcun
titolo per conseguire il possesso o la detenzione del bene sequestrato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Consorzio, deducendo

alle norme che disciplinano la legittimazione a proporre l’istanza di riesame in
materia di misure cautelari reali, nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen.
3. Successivamente, con dichiarazione pervenuta il 15 marzo 2018, il
ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
3. Il ricorso, ai sensi dell’art. 591, lett. D) cod. proc. pen., è inammissibile.
4. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/3/2018.

Il Consigliere e fl..ore
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