Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17156 del 22/04/2016
Penale Ord. Sez. 1 Num. 17156 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTE DI CASSAZIONE
avverso l’ordinanza n. 41951/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 04/03/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
-4ektt+04ifenel.-7
yA2>
Data Udienza: 22/04/2016
i.
— Con sentenza n. 17.023 del 4 marzo
2016
questa Corte suprema di cassa-
zione — Sez. I Penale, giudicando sul ricorso proposto dall’imputato Giuseppe
Marrone avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Palermo 12 febbraio 2015, di condanna alla pena dell’ergastolo, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 9, primo
comma, della legge 1423/56, essendo il reato estinto per prescrizione, nonché
limitatamente alla premeditazione, che ha escluso; ha disposto la trasmissione
giudizio in ordine alla determinazione della pena; ha rigettato nel resto il ricorso
del Marrone e ha condannato costui a rifondere alle parti civili le spese del giudizio.
2. –
Nella motivazione della decisione la Corte ha stabilito, al paragrafo 5, quan-
to appresso: «Il rigetto del ricorso nel resto comporta, ai sensi dell’art. 624,
comma i, cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all’accertamento della penale responsabilità per i delitti di omicidio e di
occultamento di cadavere e la immediata esecutività della condanna relativamente alla pena principale nel limite di anni ventuno di reclusione, nonché relativamente alle pene accessorie con la esclusione della pubblicazione
della sentenza ».
3. — Alla omissione delle correlate e conseguenti declaratorie nel dispositivo
della sentenza in parola deve porsi riparo di ufficio, ai sensi dell’art. 624, comma
3, cod. proc. pen., mediante la presente ordinanza.
Al riguardo la Corte provvede de plano giusta dispositivo che segue.
P. Q. M.
Dispone la integrazione, ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. del dispositivo della sentenza di questa Corte suprema di cassazione — Sezione I Penale, n. 17.023 del 4 marzo 2016 di questa Corte suprema di cassazione e, per
l’effetto ordina, che immediatamente dopo le statuizioni concernenti la liquidazione delle spese a favore delle parti civili e, prima della data, si intendano inserite le parole:
« Dichiara la irrevocabilità della sentenza nella parte relativa all’ accertamento della penale responsabilità per i delitti di omicidio e di occultamento di cadavere e la immediata esecutività della condanna relativamente alla pena
2
degli atti ad altra sezione della Corte di assise di appello Palermo per nuovo
principale nel limite di anni ventuno di reclusione, nonché relativamente alle
pene accessorie con la esclusione della pubblicazione della sentenza.
Si comunichi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ».
Manda la Cancelleria per l’esecuzione della presente ordinanza mediante annotazione per estratto in calce all’originale della sentenza, con foglio di allunga-
Roma,
22
aprile 2016.
IL PRESIDENTE
mento, e per gli altri incombenti di rito.