Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17156 del 16/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17156 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORTENZI MANUEL nato il 24/05/1993 a ROMA

avverso l’ordinanza del 13/12/2017 del Tribunale di Roma
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 13/12/2017, in parziale
accoglimento dell’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Roma, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Manuel Ortenzi, indagato per il delitto di estorsione
aggravata in concorso, sostituiva la misura con quella degli arresti dorniciliari.
2. Il procedimento era sorto a seguito delle denunce sporte dalla persona
offesa Iannarelli Rosati Flavio Domingo, che aveva riferito di avere formulato,
assieme ai fratelli Ortenzi (e su proposta di costoro) e ad altro soggetto a nome
Tonelli, una proposta di acquisto di un esercizio commerciale, con l’impegno di
versare alla promittente alienante la somma di 5.000 euro a titolo di caparra;
l’accordo non era sfociato nella stipula del contratto e a distanza di circa un

Data Udienza: 16/03/2018

anno lo Iannarelli era stato raggiunto da alcuni individui che gli intimavano di
consegnare loro la somma di 2.500 euro che spettava ai fratelli Ortenzi; seguiva
un altro episodio in cui un terzo soggetto si metteva in contatto con la vittima
manifestando l’urgenza di provvedere, pena il rischio di subire conseguenze
negative; quindi veniva nuovamente raggiunto da uno dei personaggi che si
erano recati da lui la prima volta, che intimava nuovamente con toni minacciosi
di consegnare la somma pretesa; nell’occasione, la vittima consegnava la
somma di 500 euro che riusciva a recuperare e l’uomo, allontanatosi e

con il complice; l’uomo in attesa nella vettura veniva identificato nell’odierno
ricorrente.
3. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’Ortenzi, deducendo con il
primo motivo di ricorso la violazione di legge, oltre il difetto di motivazione ai
sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., relativamente alla valutazione
condotta in ordine al requisito della gravità indiziaria; il ricorrente lamenta che il
Tribunale si sia limitato a recepire gli argomenti contenuti nella motivazione
dell’ordinanza del G.i.p., senza dare conto delle ragioni su cui dovrebbe fondarsi
il giudizio sia in ordine alla consapevolezza del ricorrente, circa le modalità
messe in atto per il recupero delle somme, sia nell’attribuire all’Ortenzi un
contributo specifico nella realizzazione della condotta di reato contestata
(essendo all’evidenza insufficiente il mero dato della presenza nel giorno in cui
era avvenuta la consegna del denaro a terzi soggetti).
4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge, oltre il
vizio per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.,
nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva escluso che il fatto
accertato dovesse inquadrarsi nella fattispecie di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni; sottolineava il ricorrente che dagli elementi raccolti poteva
legittimamente ritenersi che l’Ortenzi avesse avuto la possibilità di ritenere che
stesse agendo per la tutela di un proprio diritto; censurava la motivazione della
decisione che aveva ricollegato l’impossibilità della differente qualificazione
giuridica del fatto, in virtù della connotazione particolarmente grave delle
minacce poste in essere, ricordando la più recente giurisprudenza di legittimità
che aveva escluso la rilevanza di quel dato, privilegiando l’accertamento
delrelemento intenzionale; riteneva che, alla stregua dell’ operata ricostruzione
della vicenda, fosse pacifico che l’indagato avesse inteso tutelare un proprio
diritto, ritenuto legittimamente esistente e tutelabile davanti all’autorità
giudiziaria.

2

raggiunta una vettura ove si trovava un altro soggetto, veniva tratto in arresto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico
(nella misura in cui risulta evidentemente carente del requisito della specificità
dei motivi a fondamento del ricorso con sui si censura il profilo della gravità
indiziaria e della motivazione relativa).
2.1. Il primo motivo di ricorso non specifica quale aspetto del giudizio
formulato sia in contrasto con la disciplina positiva, o con l’obbligo della

lamentato difetto della “certezza in merito alle condotte contestate” è
evidentemente vizio che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità volto
a sindacare la motivazione del provvedimento del riesame; il presupposto
indicato dall’art. 273 cod. proc. pen. infatti, non impone un’operazione di verifica
che conduca ad esprimere giudizi in termini di certezza, ma piuttosto richiede il
controllo degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e prospettati dalla
pubblica accusa, per accertare se gli stessi siano idonei a fondare un giudizio di
qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati
addebitatigli (atteso che «i “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli
“indizi” intesi quali elementi di prova, idonei a fondare un motivato giudizio finale
di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri
richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non
richiamato dall’art. 273, comma primo-bis, cod. proc. pen.» (così da ultimo,
Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172).
2.2. In ogni caso, appaiono generiche le censure che il ricorrente muove al
provvedimento che non avrebbe indicato i dati fattuali su cui dovrebbe fondarsi
l’ipotesi di accusa relativa al concorso morale dell’Ortenzi nella realizzazione delle
condotte materiali, poste in essere dal coindagato che in più occasioni aveva
avvicinato la vittima, intimando il pagamento di una somma di denaro facendo
anche uso di un’accetta per intimorire la persona offesa. La ricostruzione in fatto
della vicenda mette in luce l’evidente interesse che muoveva l’Ortenzi nel
pretendere una somma equivalente alla caparra che sarebbe stata versata al
promittente venditore; le richieste minacciose del coindagato non potevano
essere frutto di iniziative autonome e sconosciute all’Ortenzi, poiché l’oggetto
delle richieste dipendeva direttamente dalla vicenda contrattuale in cui era stato
parte attiva l’Ortenzi che intendeva ottenere la restituzione della caparra versata
anziché dalla controparte, da uno dei partecipi dell’offerta avanzata da lui e da
altri soggetti. Del resto, l’interesse dell’Ortenzi era confermato dall’esser stato

3

necessaria motivazione del provvedimento ex art. 309 cod. proc. pen. Il

sorpreso in attesa del coindagato che si era recato dalla vittima per estorcere la
somma di denaro asseritamente dovuta.
3.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il

provvedimento impugnato ha puntualmente chiarito le ragioni che non
consentivano di qualificare i fatti ascritti all’indagato alla stregua del reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il Tribunale ha fatto leva non solo sul
carattere grave e spropositato delle minacce utilizzate per costringere la vittima
a versare le somme di denaro pretese (che, peraltro, già denunciano il carattere

legittimità: Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini, Rv. 270425; Sez. 2, n.
51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512; Sez. 2, n. 1921 del
18/12/2015, dep. 2016, Li, Rv. 265643), ma anche e soprattutto sull’assenza di
qualsivoglia elemento per ritenere che la pretesa dell’Ortenzi fosse tutelabile
davanti all’autorità giudiziaria. Infatti, il provvedimento ha dato conto della
vicenda contrattuale intercorsa tra le parti e ha correttamente evidenziato sia
che la pretesa della restituzione di 2.500 euro era del tutto sganciata dalle
pattuizioni contrattuali, sia che ove la stessa fosse stata interpretata come
richiesta di restituzione della caparra versata dai fratelli Ortenzi, per effetto della
mancata conclusione dell’operazione commerciale, non poteva essere
legittimamente avanzata nei confronti dello Iannarelli ma, al più, doveva essere
rivolta alla parte che aveva ricevuto il versamento della caparra (ossia, la
promittente alienante); inoltre, il provvedimento impugnato non ha mancato di
sottolineare come l’intervento di un terzo, estraneo alla conclusione degli accordi
raggiunti per formulare la proposta di acquisto, finalizzato alla richiesta di
restituzione della somma pretesa, incaricandolo della materiale ricezione della
somma, rendeva evidente la sussistenza di un’ipotesi estorsiva, come più volte
ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Sez. 2, n. 46288 del
28/06/2016, Musa, Rv. 268360: «Il reato di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da
quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria,
perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la
titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel
reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal
titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo
nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale),
mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del
creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell art. 629 cod. pen.»).
4. All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati

4

ingiusto della pretesa, come ribadito ancora di recente dalla giurisprudenza di

i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p.
Così deciso il 16/3/2018.

Il Consigliere tensore
Sergi

ola

esid ente
G.

ni Diotallevi

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA