Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17154 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17154 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SEBETO FRANCESCO nato il 18/07/1976 a NAPOLI
SBRESCIA ANTONIO nato il 02/02/1991 a POLLENA TROCCHIA
BALDASSARRE MASSIMILIANO nato il 13/07/1976 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del Tribunale di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
Udito l’Avv. Salvatore Barbuto difensore di Massimiliano Baldassarre che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 11/10/2017, rigettava
l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di
Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di Francesco Sebeto, Antonio Sbrescia e Massimiliano Baldassarre,
indagati per il delitto di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 7 I.
203/91 e dell’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen.
2. Il procedimento era sorto a seguito delle denunce sporte dalla persona
offesa che aveva riferito di una successione di episodi in occasione dei quali era
state rivolte alla vittima richieste estorsive, culminate prima in un’aggressione

Data Udienza: 16/03/2018

ad opera di due individui a bordo di uno scooter e poi al danneggiamento, con
esplosione di colpi d’arma da fuoco, della carrozzeria della vettura della vittima
3. Propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati ‘Sebeto e
Sbrescia, deducendo con il primo motivo di ricorso la violazione della legge
processuale, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento
all’omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare ex art. 309 comma
5, cod. proc. pen.; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto irrilevante l’omessa
trasmissione al Tribunale del riesame dei filmati registrati, considerando che

4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della legge
penale, in riferimento alle disposizioni degli artt. 192, comma 3, 210 e 273 cod.
proc. pen.; il provvedimento impugnato aveva errato nel valutare le
dichiarazioni della persona offesa, Piccolo Giovanni, in quanto il Piccolo doveva
essere ascoltato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., come risultava dalle
dichiarazioni del teste Paccone che aveva riferito di aver ricevuto un prestito dal
Piccolo a tassi di usura; conseguentemente, erano necessari riscontri per
attribuire valenza indiziaria alle dichiarazioni del Piccolo.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale,
in riferimento alle disposizioni degli artt. 628, 3 comma, n. 3 cod. pen. e
dell’art. 7 I. 203/91, relativamente all’affermata sussistenza delle circostanze
aggravanti ivi previste; il ricorrente censurava la motivazione del
provvedimento impugnato poiché non erano stati indicati gli elementi che
attestavano la qualità soggettiva degli indagati, necessari per integrare
l’aggravante indicata dall’art. 628 cod. pen.; allo stesso • modo, nella
motivazione dell’ordinanza non erano specificati né quale fosse l’organizzazione
di riferimento cui ricollegare la condotta estorsiva, né le modalità mafiose
adottate nella commissione del delitto.
6. Ha proposto ricorso la difesa dell’indagato Baldassarre Massimiliano.
7. Con un unico articolato motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di
motivazione, per difetto della valutazione delle deduzioni difensive, con
riferimento al requisito della gravità indiziaria; il vizio di violazione della legge
penale, in riferimento agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. in relazione all’art. 628,
comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen., art. 7 I. 203/91, artt. 110 cod. pen., 4 e 7 I.
895/67. Censurava il ricorrente il giudizio di attendibilità della persona offesa,
operato senza considerare le illogicità dovute ad un’estorsione realizzata nei
confronti di un soggetto mai sottoposto in precedenza a simili intimidazioni, da
parte di soggetti dalla scarsa o nulla caratura criminale, con modalità
rudimentali e inverosimili (tre approcci diretti con la vittima, a distanza di mesi
l’uno dall’altro); anche la credibilità soggettiva del dichiarante era stata

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quei filmati non erano stati sottoposti all’esame del G.i.p.

erroneamente affermata, considerando le frequenti considerazioni personali che
accompagnavano le dichiarazioni della presunta persona offesa; ad ulteriore
conforto dell’inattendibilità del Piccolo, militava l’annullamento dell’ordinanza
cautelare emessa nei confronti di altro indagato (che la persona offesa aveva
indicato come conducente del motociclo su cui viaggiava il ricorrente
nell’episodio dell’ aggressione armata in danno del Piccolo). Il ricorrente ha
egualmente criticato la valutazione dei potenziali elementi di riscontro alle
dichiarazioni dell’ipotizzata vittima: le dichiarazioni del teste Paccone, anziché

emergere dei rapporti di debito del Paccone nei confronti del Piccolo, rapporti
che dovevano considerarsi di natura usuraria e che potevano aver costituito la
ragione dell’intervento del Baldassarre, volto a inibire al Piccolo ulteriori
richieste di restituzione del denaro al Paccone; le immagini estratte
dall’impianto di videoregistrazione non consentivano in alcun modo di attribuire
al ricorrente né una specifica condotta di aggressione in danno del Piccolo, né
tantomeno la disponibilità di un’arma; egualmente di scarso valore probatorio
l’episodio denunciato come avvenuto il 22/9/2017, difettando ogni elemento
obiettivo in grado di ricondurre l’esplosione dei colpi verso la vettura del Piccolo
alla stessa arma che sarebbe stata utilizzata nell’aggressione del 17/9/2017.
Infine, il ricorrente censurava il provvedimento impugnato, nella parte in cui
aveva omesso di motivare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per
ravvisare l’aggravante del metodo mafioso, in entrambe le possibili modalità di
manifestazione (mancando elementi di apprezzamento dell’intimidazione da
parte della vittima, che al contrario aveva assunto un atteggiamento di sfida e
reazione alle richieste dei presunti estorsori, oltre a difettare la prova del diretto
collegamento dell’attività delittuosa ad attività svolta da sodalizi mafiosi);
riteneva, conclusivamente, che anche le argomentazioni dell’ordinanza in merito
al profilo delle esigenze cautelari erano del tutto inesistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso proposto nell’interesse degli indagati Sebeto e Sbrescia è
inammissibile, perché manifestamente infondato e generico (nella misura in cui
risulta evidentemente carente del requisito della specificità dei motivi a
fondamento del ricorso, che censurano i profili della gravità indiziaria e della
motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato).
1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che
inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti ripropongono i medesimi
argomenti già sollevati in sede di riesame, senza confrontarsi con l’ analitica

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sostenere la versione del Piccolo la screditavano, poiché avevano fatto

motivazione del provvedimento impugnato, che ha puntualmente chiarito
l’inesistenza di un obbligo di trasmissione di dati probatori che non siano stati
messi a disposizione del G.i.p. con la richiesta formulata dal P.M.
Da tale premessa discende la conseguenza secondo cui «deve escludersi che
rientrino fra gli atti da trasmettere ai sensi dell’art. 309, comma quinto, cod.
proc. pen. quelli a contenuto meramente processuale, che non costituiscono
elementi sui quali si fonda il provvedimento limitativo della libertà ai sensi
dell’art. 291, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. F, n. 34858 del 30/07/2015,

fattispecie dell’omessa trasmissione dei supporti contenenti le eseguite
videoregistrazioni, affermando che «in tema di riesame di misure cautelari
personali, l’inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale
degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non
risulta che l’atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese
effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritannente non inviato, fosse stato
trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p.» (Sez. 4, n. 18807 del
23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885). Nello stesso senso, è stato altresì precisato
che «in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere, ai
sensi del comma quinto dell’art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici
contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura, (nella
specie, ritraenti le sequenze della azione delittuosa) quando gli esiti delle stesse
siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 1, n. 33819 del
20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092).
1.3. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, sia perché
caotico e confuso nell’esposizione, sia in quanto generico nelle censure che
rivolge all’ordinanza. La tesi già sostenuta con l’istanza di riesame, viene
nuovamente proposta senza però aggiungere elementi convincenti circa
l’esistenza di un rapporto di prestito a tassi di usura tra il Paccone ed il Piccolo;
la motivazione del provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni,
plausibili e non meramente astratte, che conducono ad escludere quel carattere
al prestito erogato dal Piccolo: l’assenza di circostanze di fatto relative a tale
evenienza; l’insufficienza della singola espressione utilizzata dal Paccone impropriamente, a dire del Tribunale – nel descrivere il suo rapporto di debito
nei confronti del Piccolo; il dato neutro dell’intervento del Baldassarre nel
sollecitare il Paccone a non saldare i debite con il Piccolo, trattandosi di
evenienza che attesta in modo sicuro l’astio del Baldassarre nei confronti del
Piccolo (motivo, questo, che sorregge l’ipotesi dell’estorsione tentata nei
confronti del Piccolo).

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Liotta, Rv. 264502). Il principio è stato poi espressamente applicato nella

1.4. Il terzo motivo di ricorso è evidentemente inammissibile: il Tribunale
del riesame aveva esplicitato le ragioni per le quali l’impugnazione rivolta
esclusivamente a censurare l’esistenza di determinate circostanze aggravanti
deve ritenersi non assistita dall’interesse all’impugnazione (non derivando
dall’eventuale accoglimento alcun effetto nuovo e diverso per il ricorrente, non
incidendo l’eventuale esclusione delle aggravanti sulla legittimità della misura
cautelare: v. Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502: «In tema
di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia

ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione
derivi, per lui, una concreta utilità»). Il ricorrente non si è confrontato con tale
capo della motivazione, reiterando la doglianza ma senza indicare in concreto
quale sarebbe stato l’esito favorevole per l’indagato ove fosse stata pronunciata
l’esclusione di alcuna delle circostanze aggravanti indicate.
2.1. Anche il ricorso dell’imputato Baldassarre è inammissibile.
2.2. La critica che il ricorrente rivolge alla motivazione del provvedimento
impugnato per aver omesso di rispondere alle censure relative al giudizio di
attendibilità della persona offesa, non tiene conto degli argomenti che il
Tribunale del riesame ha utilizzato per esaltare, rispetto alle distinte occasioni in
cui il Piccolo è stato ascoltato dalla polizia giudiziaria, la fondatezza e
verosimiglianza delle dichiarazioni raccolte (grazie a servizi di appostamento, che
consentivano di verificare la veridicità del primo incontro sollecitato dagli
indagati, oltre che di identificare alcuni tra i responsabili delle intimidazioni
rivolte al Piccolo; attraverso i riscontri ottenuti visionando riprese video che
documentavano l’aggressione subita dalla vittima; mediante l’individuazione
fotografica operata in più occasioni nel corso delle indagini e che consentiva di
identificare gli indagati; rilevando i danneggiamenti subiti dal veicolo del Piccolo,
conseguenze sia dei colpi ricevuti dai calci degli aggressori in occasione del
tentativo di aggressione a mano armata, sia dell’esplosione di colpi d’arma da
fuoco). Allo stesso modo, quelle che il ricorrente indica come circostanze
anomale e inconsuete nel metter in atto l’estorsione denunciata, svilendo anche
la caratura criminale degli indagati, sono state rappresentate nella motivazione
dell’ordinanza resa dal Tribunale come fasi successive della progressione tipica
che conduce prima all’avvicinamento della vittima, poi alla formulazione della
richiesta estorsiva, infine alla fase dell’esplicazione palese della violenza e della
minaccia, a fronte della resistenza mostrata dalla vittima.
2.3. La circostanza che le indicazioni del Piccolo, riferite all’identificazione
del soggetto che aveva trasportato il Baldassarre sullo scooter in occasione
dell’aggressione a mano armata, fossero state ritenute inidonee con altro

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al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad

provvedimento che aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario a carico del
soggetto riconosciuto dal Piccolo, non rappresentano elementi in grado di
contrastare l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa
rispetto al differente tema di prova che riguarda l’attribuibilità dei fatti all’odierno
indagato (risultando ciò compatibile anche con un’erronea individuazione del
correo).
2.4. Quanto, poi, all’ ipotizzata esistenza di rapporti di natura usuraria tra il
Piccolo ed il Paccone (che aveva reso dichiarazioni a riscontro dell’identità dei

astio proprio del Baldassarre nei confronti del Piccolo) la motivazione del
provvedimento impugnato ha indicato le ragioni che hanno indotto i giudici del
riesame ad escludere l’esistenza di condizioni obiettive documentate in grado di
dimostrare tale assunto, ritenendo in modo corretto insufficiente ed inidoneo il
solo riferimento, più volte reiterato dalla difesa, ad una singola espressione
verbale (in cui il Paccone aveva riferito di aver contratto un prestito con il
Piccolo, “nonostante il quale” egli nutriva sentimenti di amicizia nei confronti del
Piccolo) come indicativa del sicuro carattere usurario del prestito.
2.5. Anche le censure che mirano a criticare la motivazione dell’ordinanza
nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante
prevista dall’art. 7 I. 203/91, sono manifestamente infondate; il provvedimento
del Tribunale del riesame ha puntualmente indicato i dati di fatto (il comune
linguaggio aggressivo e imperativo utilizzato in tutti gli episodi narrati, l’uso di
espressioni al plurale, evocative dell’esistenza di un gruppo nel cui interesse
venivano messe in atto le condotte, la perentorietà delle richieste e il riferimento
geografico a località in cui dovevano essere realizzati gli incontri estorsivi,
corrispondente a quella in cui dimorava un personaggio di spicco della criminalità
organizzata, luogo conosciuto dalla vittima) da cui era agevole desumere il
ricorso a modalità mafiose per conseguire l’ingiusto profitto dell’estorsione in
danno del Piccolo.
2.6. Infine, del tutto generico e aspecifico il motivo di ricorso con cui il
ricorrente si duole della mancata considerazione delle osservazioni difensive, in
relazione al tema delle esigenze cautelari, senza però indicare i vizi della
motivazione al riguardo.
3. All’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento a carico di ciascuno
di essi della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa
delle ammende.

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soggetti che avevano messo in atto il tentativo estorsivo e dell’atteggiamento di

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore
dell’istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno alla cassa delle

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p.
Così deciso il 16/3/2018.

Il Consiglier
Sergi

stensore
aola

idente
Gio UTi Di tallevi

ammende.

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