Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17152 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17152 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CESARE Giuseppina, nata a Napoli il 19/01/1955
avverso l’ordinanza emessa in data 16/02/2017 dal Tribunale di S Maria Capua
Vetere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore della ricorrente, avv. Gianluca Giordano, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/02/2017, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha
rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di DI CESARE Giuseppina,
confermando il decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli
Nord: decreto recante per errore materiale la data del 27/09/2015, ma in realtà
emesso – secondo quanto precisato a pag. 2 dell’ordinanza – in data 11/01/2017.

Data Udienza: 23/02/2018

Il Tribunale ha ricostruito l’origine ed il contenuto del provvedimento
impugnato in sede di riesame; rilevando che, nel Corso dell’esecuzione – di un
decreto di perquisizione e sequestro emesso nei confronti di PONTICELLI Pietro
(indagato per il reato di truffa

online), gli operanti si erano recati anche

nell’abitazione della DI CESARE (coinvolta con il genero PONTICELLI in diversi
procedimenti penali) ed avevano proceduto al sequestro, nei confronti della donna
(e del figlio di quest’ultima), di una serie di beni analoghi a quelli appresi poco
prima nell’abitazione del PONTICELLI (cellulari, tablet, carta postepay, ecc.). Il

materiale, disponendone peraltro il dissequestro ed il contestuale nuovo sequestro
con il provvedimento impugnato dalla DI CESARE, nel quale veniva precisato
trattarsi di corpo del reato.
Il Collegio ha quindi respinto le censure difensive imperniate sull’assenza di
motivazione, ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati in quanto «gli
indagati muovono da una evidente ipotesi investigativa di truffe ordite online,
commesse anche in concorso, se non mediante la costituzione di un’associazione,
ed il materiale prelevato è del tutto coerente con la indicata ipotesi investigativa
perseguita».
2. Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore della DI
CESARE, deducendo violazione di legge e assenza di motivazione. Si deduce che
l’ipotesi accusatoria indicata nel provvedimento era ascritto al solo PONTICELLI,
senza alcun coinvolgimento della ricorrente, ed il provvedimento di sequestro ai
danni di quest’ultima era privo di motivazione, non potendo ritenersi idoneo a tal
fine il richiamo alla natura di corpo di reato dei beni appresi. Si censura il tentativo
del Tribunale di sanare il vizio motivazionale con il riferimento ad un’associazione
volta a commettere truffe online del tutto assente nella prospettazione del P.M.:
non potendo il Collegio supplire alla carenza motivazionale in ordine al
collegamento tra i beni sequestrati e le ipotesi di reato perseguite, Si evidenzia
inoltre che il richiamo al precedente sequestro (emesso nell’ambito di un diverso
procedimento penale, a carico del PONTICELLI e della DI CESARE per fatti del tutto
diversi da quello menzionato nel decreto oggi impugnato) era stato effettuato al
solo fine di individuare i beni.
Su tali basi, il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2

P.M. procedente non aveva convalidato nei termini il sequestro di tale ulteriore

2. Coglie nel segno, ad avviso del Collegio, il rilievo difensivo concernente la
motivazione in ordine alla . sussistenza della necessaria correlazione tra i beni
oggetto di sequestro in danno della DI CESARE e l’ipotesi accusatoria perseguita.
Come già accennato, trattasi di beni appresi dagli operanti – impegnati
nell’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti del
PONTICELLI – all’esito della perquisizione dell’abitazione della ricorrente, effettuata
sul duplice presupposto della ritenuta disponibilità anche di tale abitazione da
parte del PONTICELLI (genero della DI CESARE), e della pendenza di una pluralità

ordinanza, sopra riportata nella parte di interesse, sembra in effetti evocare uno
scenario di tal fatta, avuto riguardo ai riferimenti a truffe online commesse anche
in concorso, se non in contesti propriamente associativi.
Va peraltro qui posto in rilievo che il decreto oggetto di riesame, con cui il
P.M. – non avendo convalidato nei termini la richiamata attività di P.G. – ha
disposto il dissequestro ed il contestuale nuovo sequestro del materiale appreso
nell’abitazione della DI CESARE, fa esclusivo riferimento ad un unico reato di truffa
online ipotizzato a carico del (solo) PONTICELLI, posto in essere avvalendosi di
una carta Postepay avente un numero identificativo diverso da quello della carta
rinvenuta e sequestrata nell’abitazione dell’odierna ricorrente.
Non risulta quindi adeguatamente evidenziata, dal Tribunale del Riesame, la
natura di corpo di reato dei beni in questione, non avendo la motivazione
dell’impugnato provvedimento fatto emergere la indispensabile correlazione tra
beni sequestrati e ipotesi accusatoria concretamente perseguita. Di qui la
necessità di annullare in parte qua l’impugnato provvedimento, con rinvio al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla motivazione in ordine alla
qualità di corpo di reato di quanto in sequestro con rinvio al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per nuovo esame sul punto.

Così deciso il 23 febbraio 2018
7-)
Il Consilier estensore
Vittor P/azienza

di procedimenti penali a carico di entrambi. La motivazione dell’impugnata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA