Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17152 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17152 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORSO SEBASTIANO N. IL 31/10/1977
avverso l’ordinanza n. 1290/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
15/12/2015
sei-1f ta la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. CA

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Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in

accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso quella del G.I.P. dello stesso
Tribunale di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare
dell’obbligo di dimora nei confronti di Corso Sebastiano, applicava a Corso tale
misura e dettava le conseguenti prescrizioni.
La misura era stata chiesta dal P.M. in relazione alla scadenza dei termini di

il pericolo di reiterazione criminosa alla luce del periodo di custodia in carcere
subita e del rispetto degli obblighi derivanti da quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale rigettava l’eccezione della difesa dell’indagato secondo cui non vi
era prova che il G.I.P. avesse provveduto su richiesta del P.M., ravvisando una
correlazione funzionale tra tale richiesta e il provvedimento adottato (entrambi
depositati lo stesso giorno, senza indicazione dell’ora); nel merito, rilevava che
Corso e gli altri indagati avevano dato origine ad un’associazione criminale
specializzata nei furti agli sportelli bancomat con l’uso di esplosivo, già operativa
da tempo, dotata di autoveicoli potenti, ricetrasmittenti, targhe false, esplosivo,
indumenti idonei a non lasciare tracce, così dimostrando una notevole
professionalità, oltre che temerarietà e spregiudicatezza; tenuto conto dei
precedenti specifici e della mancanza di resipiscenza, sussisteva un allarmante
pericolo dì recidiva, non eliminabile dalla condotta tenuta nel periodo trascorso
agli arresti domiciliari.
Il pericolo era concreto ed attuale: poiché Corso era inserito in contesti
delinquenziali particolarmente agguerriti, le occasioni per la reiterazione
criminosa si presentavano con continuità. Il Tribunale rimarcava che l’indagato è
pregiudicato per rapina aggravata e furto aggravato, che aveva perseverato
nella consumazione dei delitti anche mentre era sottoposto alla misura
dell’obbligo di dimora e non aveva dato segni di resipiscenza. Non vi era
nemmeno prova che egli avesse commesso i delitti in ragione della sua
tossicodipendenza. Il Tribunale riteneva adeguata la misura dell’obbligo di
dimora.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Sebastiano Corso, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente censura la violazione dell’art. 307 cod. proc. pen., che permette
l’applicazione di una misura solo se sussistono le ragioni che avevano
determinato la custodia cautelare: il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le
esigenze cautelari ora come allora, nonostante gli elementi offerti dalla difesa e
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custodia cautelare in precedenza applicata; il G.I.P. aveva ritenuto insussistente

senza una verifica attuale e concreta del pericolo di reiterazione criminosa.
La motivazione era contraddittoria in quanto dava atto dell’assenza di segni
di resipiscenza, ma non valorizzava gli elementi positivi emersi. Anche il decorso
del tempo non era stato preso in considerazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 307 cod. proc. pen., consentendo l’adozione di misure sostitutive solo
se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, va
interpretato nel senso di ricomprendere tanto l’ipotesi di permanenza di tutte,
alcune, o una sola delle esigenze originarie, quanto quella di sopravvenienza di
nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in
epoca successiva (Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014 – dep. 18/06/2014, Riva e
altro, Rv. 259975).

Il Tribunale non avrebbe potuto affermare la persistenza delle originarie
esigenze, all’atto di adozione della misura sostitutiva, omettendo di compiere
qualunque verifica in concreto, in quanto la norma impone una verifica della loro
persistenza nel momento in cui viene a cessare il termine di custodia cautelare;
del resto, come esattamente afferma il ricorrente, il pericolo di reiterazione
criminosa deve essere attuale e concreto.
Ma il Tribunale di Bologna, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, non ha affatto omesso tale verifica: non si è limitato a valutare la
rilevanza e gravità delle esigenze cautelari alla luce delle modalità della
condotta, dell’organizzazione professionale dell’associazione, della lunga
operatività del sodalizio criminoso e dei precedenti penali di Corso, ma ha anche
affrontato il tema degli effetti della custodia cautelare subita, sottolineando la
mancanza di una resipiscenza e valutando come insufficienti otto mesi di arresti
domiciliari per mutare il quadro cautelare, così da poter esprimere una prognosi
favorevole in ordine alla futura reiterazione di condotte illecite. Il Tribunale ha
anche affrontato la questione della tossicodipendenza dell’indagato ed analizzato
la documentazione prodotta dalla difesa, rilevando da una parte che non vi era
prova della consumazione dei delitti in relazione a tale stato, dall’altra, che la
difesa non aveva nemmeno provato che fosse in corso un programma
terapeutico efficace.
Anche le ulteriori considerazioni relative alla possibilità che a Corso si

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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

presentino nuove occasioni di commettere il delitto – benché non correlate a
qualche specifica condotta tenuta nel corso della misura – non appaiono astratte
e congetturali, in quanto correlate all’inserimento dell’indagato in un contesto
delinquenziale, alla sua indubbia professionalità e alla frequenza dei reati contro
il patrimonio (dato, quest’ultimo, che può essere considerato notorio).

Le censure del ricorrente, in definitiva, devono essere rigettate.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 5 aprile 2016-

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

P.Q.M.

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