Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17151 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17151 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA RAGIONE Giona, nato a Napoli il 07/06/1966
avverso l’ordinanza emessa in data 05/09/2017 dal Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, avv. Saverio Campana, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/09/2017, il Tribunale di Salerno ha rigettato la
richiesta di riesame proposta nell’interesse di DELLA RAGIONE Giona,
confermando l’ordinanza appiicativa degli arresti domiciliari, emessa nei suoi
confronti, in data 27/07/2017, da! G.i.p. del Tribunale di Salerno in relazione ai
delitti di ricettazione di assegno contestati ai capi a), b) e c) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione il DELLA RAGIONE, a mezzo del proprio difensore,
deducendo:

Data Udienza: 23/02/2018

2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 291 cod. proc. pen., avendo il
Tribunale, in primo luogo, erroneamente affermato che la misura cautelare era
stata emessa anche in relazione agli altri reati ascritti al ricorrente (falso, truffa),
per i quali vi era peraltro divieto di applicazione di misura coercitiva: ciò aveva
determinato una contraddittorietà esterna della motivazione, per contrasto con
quella dell’ordinanza genetica.
Si lamenta poi l’erronea configurazione di tre distinti reati di ricettazione, in
quanto gli assegni indicati nei capi a) b) e c) costituivano tutti provento del

che il DELLA RAGIONE avesse acquistato singoli moduli, già da altri estratti dal
medesimo stock.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze
cautelari. Si censura il fatto che il Tribunale si sia richiamato agli elementi già
valorizzati dal giudice emittente la misura (commissione di reati in un ristretto
arco temporale, inverosimiglianza della linea difensiva ritenuta sintomo di mancata
dissociazione, rilievi mossi al ricorrente sul piano disciplinare, sequestro di una
“palina” simile a quelle in dotazione alla Polizia, recenti trattative condotte via
intenet su materiale nautico), in quanto l’errata individuazione dei reati cui si
riferisce la misura aveva inficiato l’intero percorso motivazionale.
Il Tribunale avrebbe infatti dovuto tener conto della scarsa gravità dei reati di
ricettazione e falso, della natura bagatellare degli altri quattro reati contestati,
della risalenza nel tempo delle ricettazioni. Per altro verso, risultavano
manifestamente illogici e contraddittori i riferimenti del Tribunale sia a contesti
associativi (essendovi solo imputazioni monosoggettive), sia agli illeciti disciplinari
e alle trattative su internet quali elementi idonei a comprovare l’attualità delle
esigenze, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza anche a Sezioni
Unite in ordine alla necessità di far riferimento, quanto all’attualità, alla
sussistenza di occasioni prossime favorevoli, e non a dati afferenti la personalità
dell’indagato. Si censura infine l’omessa motivazione sulla inidoneità di misure
gradate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, ed in parte inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, nella parte in cui si deduce
vizio di motivazione per aver il Tribunale fatto ampio riferimento anche ai reati di
truffa e falso contestati al ricorrente, oltre che a quelli di ricettazione a lui ascritti.
Invero, dalla lettura dell’ordinanza applicativa della misura – alla quale è
ovviamente necessario rifarsi, ai fini specifici dedotti con il motivo di ricorso 2

medesimo furto, e non avendo il Tribunale indicato elementi idonei a comprovare

emerge, in modo assolutamente inequivoco, che quest’ultima è stata emessa in
relazione al solo delitto di ricettazione contestato ai capi a), b) e c), «unico titolo
idoneo a consentire l’applicazione della misura cautelare» (cfr. pag. 6 ord. del
G.i.p. del Tribunale di Salerno).
È dunque da escludere, per un verso, che vi sia stata una (illegittima)
applicazione di misura detentiva per reati che, per ragioni edittali, tale misura non
consentono. Per altro verso, va evidenziato che la diffusa esposizione (contenuta
non solo nell’ordinanza genetica, ma anche in quella emessa in sede di riesame)

assegni provento di furto – con particolare riguardo all’utilizzo dei titoli, da parte
del DELLA RAGIONE, per la commissione delle truffe a lui contestate ai capi d), e),
f) della provvisoria incolpazione – non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo in
alcun modo ipotizzabili pregiudizi di sorta per i diritti di difesa. Si tratta anzi di
apporti ricostruttivit che concorrono a realizzare un esaustivo inquadramento della
vicenda, anche ai fini dell’individuazione della più appropriata “risposta” sul piano
cautelare.
Infondata è poi la doglianza relativa alla mancata unificazione dei tre episodi
contestati in unico reato di ricettazione di assegni.
Risulta invero non conferente, quantomeno allo stato delle acquisizioni
menzionate nell’ordinanza applicativa ed in quella emessa in sede di riesame, il
richiamo al precedente giurisprudenziale che individua, appunto, un unico reato
nella detenzione di più moduli di assegno in bianco provenienti dal medesimo
carnet, anche se utilizzati in tempi e luoghi diversi. Ben diversa, infatti, è la
situazione ricorrente nella specie, in cui i sei assegni complessivamente contestati
costituiscono parte del provento di un furto di ben 197 assegni circolari in bianco,
denunciato da un dipendente dì una filiale napoletana della B.N.L. (cfr. pag. 2
dell’ordinanza applicativa della misura). In assenza di qualsiasi attendibile
contributo proveniente dall’imputato in ordine alle circostanze e alle modalità di
impossessamento dei titoli, risulta immune da censure la contestazione di una
pluralità di reati, anche avuto riguardo al fatto – desumibile dalle singole
contestazioni di ricettazione – che i titoli in questione non presentano (salvo quelli
del capo a) una numerazione progressiva.
3. Infondate sono anche le doglianze dedotte in punto di esigenze cautelari.
3.1. Come già evidenziato, l’inquadramento del contesto truffaldino in cui è
emersa la ricettazione dei titoli, da parte del DELLA RAGIONE, non solo non dà
luogo ad alcuna nullità né ad alcun vizio motivazionale: nella prospettiva che qui
ora specificamente interessa, detto inquadramento risulta anzi del tutto
appropriato, avendo il Tribunale ravvisato (in piena sintonia con il primo giudice)
un concreto ed attuale pericolo di commissione di reati della stessa specie.

3

del contesto in cui è stata accertata la disponibilità, in capo al ricorrente, degli

In tale prospettiva, appare quindi immune da censure la valorizzazione, da
parte del Tribunale del riesame (cfr. pag. 14), sia della serialità delle truffe
commesse – in un ristretto arco temporale, ma in luoghi posti a notevole distanza
ed in un settore, quale quello della nautica (moto d’acqua), in cui il DELLA
RAGIONE operava quale rappresentante della Polizia di Stato – sia dell’ampia
dotazione strumentale costituita, oltre che dagli assegni ricettati, da documenti
falsi, schede telefoniche intestate a terzi inconsapevoli o compiacenti, ecc.
Altrettanto significativo appare poi il richiamo non solo al mancato ritrovamento

RAGIONE (tra l’altro trovato ingiustificatamente in possesso di una “palina” del
tipo in dotazione alle Forze di Polizia) era impegnato in trattative via internet per
la compravendita di motori e pezzi di ricambio per imbarcazioni.
Tale ultima circostanza consente, tra l’altro, di ritenere l’impugnato
provvedimento immune da censure anche sotto lo specifico profilo dell’attualità
delle esigenze, alla luce del condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui «in
tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito
dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c),
cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza
del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la
continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va
apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità
criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei
a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura
cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello,
Rv. 267232. In senso conforme, v. tra le altre Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016.
Modica, Rv. 266749; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv.
265618). Invero, l’accertata dedizione ad ulteriori trattative commerciali nel
settore nautico, e la certamente non incongrua valorizzazione di tale elemento in
funzione di possibili nuove condotte illecite, configura proprio un “elemento
indicativo recente idoneo a dar conto della effettività di concretizzazione” del
pericolo di reiterazione evocato.
3.2. Infondato è, infine, il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta l’omessa
motivazione in ordine alla inidoneità di misure meno afflittive.
Il Tribunale ha infatti motivato, con argomentazioni immuni da vizi deducibili
in questa sede, sia con riferimento a misure coercitive non custodiali (ritenute
inidonee ad isolare il DELLA RAGIONE dal contesto di relazioni illecite emerse con
gli episodi in contestazione) sia in relazione a misure interdittive (ritenute inidonee
perché le condotte contestate erano estranee alle funzioni svolte dal ricorrente).

4

degli ulteriori assegni provento del predetto furto, ma anche al fatto che il DELLA

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore
/
Vittorio Pazienza

Così deciso il 23 febbraio 2018

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