Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17150 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17150 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRAHIME MAUSSA N. IL 04/01/1986
avverso la sentenza n. 2285/2017 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BOLZANO, del 12/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21.7.2017, il GUP del Tribunale di Bolzano ha applicato ex artt. 444
ss. c.p.p., in ordine al reato ascritto a MOUSSA BRAHIME, generalizzato ed imputato
come in atti, la pena dallo stesso imputato richiesta.

Contro tale sentenza, MOUSSA BRAHIME ha presentato personalmente ricorso
depositato in data 14.9.2017, lamentando erronea qualificazione giuridica del fatto

Procedendo senza formalità, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come
da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché presentato dall’imputato personalmente dopo il
3.8.2017, cioè dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del
2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., eliminandola – in precedenza prevista facoltà di presentare ricorso redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato: a seguito
di tali modifiche, il ricorso per cassazione (contro qualsiasi tipo di provvedimento: cfr. Sez.
un., sentenza n. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010, Aiello) deve essere
sottoscritto, a pena d’inammissibilità (rilevabile senza formalità, ai sensi dell’art. 610,
comma 5-bis, c.p.p., a sua volta aggiunto dalla citata novella), da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione.

La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità
per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di
detta colpa – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichtara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza camerale 17 gennaio 2018
Il Consigliere estensore
Sergic Beltrani

contestato.

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