Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17150 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17150 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO MASSIMO N. IL 18/08/1976
avverso la sentenza n. 1904/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 05/02/2013

R.G. 23854/12
Motivi della decisione
Amato Massimo ricorre avverso la sentenza 16.5,2012 della Corte
d’appello di Roma, che l’ha condannato per ricettazione ed altro
lamentando violazione di legge in relazione alla mancata presenza del
difensore nel giudizio di appello e vizio di motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità.
Il giudizio di appello era camerale sicché non era necessaria la
presenza del difensore, peraltro regolarmente avvisato.
Le ulteriori censure sono di merito.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 5.2.2013.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

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