Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17149 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17149 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARANZETTI ANDREA N. IL 18/07/1996
avverso l’ordinanza n. 1089/2017 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
19/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
le,tté/sentite le conclusioni del PG Dott. N eleQ_ ,Co_ zdLa/ jAjt.
1-te it 0 é{d MA: Ceino/
01.9.,AL)

Udit i difensor

_e_ stit,ge (2,w•
rCk: yrèl- Q+0 Q_ l lA_AAD

e.,Len t i .e

dt+Loo-uz.
etZ 1A: c.z) Tnyi

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento
dell’appello cautelare presentato dal P.M., ha disposto applicarsi, nei confronti di ANDREA
CARANZETTI, in atti generalizzato, ed indagato per i delitti di rapina ed altro, la misura
cautelare degli arresti domiciliari; a fondamento della valutazione, di segno opposto rispetto a
quella del GIP, il Tribunale ha essenzialmente posto gli esiti delle riprese operate dalle
telecamere di videosorveglianza esistenti sul luogo nel quale si era svolto l’episodio che aveva

fatti (in particolare osservando che i visionati filmati confermavano lo svolgersi dei fatti
secondo quanto riferito dai soggetti rimasti vittime dell’aggressione violenta da parte
dell’indagato).
Contro tale provvedimento, l’indagato, con l’ausilio di un difensore abilitato al patrocinio
innanzi a questa Corte, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi via. di
motivazione,
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio,
ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex
art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (in quanto meramente reiterativi di doglianze già
incensurabilmente disattese dal Tribunale del riesame) e comunque manifestamente
infondati.

Il ricorrente premette che il GIP aveva convalidato l’operato arresto in flagranza
dell’indagato, ma rigettato la richiesta di emissione di misura cautelare coercitiva in suo
danno, rilevando la carenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza, in particolare
valorizzando le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio nel corso dell’udienza
di convalida, nonché quelle assunte dal difensore nel corso delle immediatamente espletate
indagini difensive, dal complesso delle quali sarebbe emerso che l’indagato aveva agito in
stato di legittima difesa. Di qui le censure di manifesta illogicità della motivazione per
travisamento della prova, con riferimento specifico alla valutazione delle ss.ii.tt . rese dalla
presunta p.o. e da altri quattro soggetti (COCO, CAZZATO, ORTOLANO, LA COGNATA).

Nondimeno, ad integrazione del necessario quadro indiziario, il Tribunale del riesame (cfr.
f. 2 ss. dell’ordinanza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato non soltanto le ss.ii.tt .
raccolte, ma anche quanto oggettivamente emergente dalla visione dei filmati acquisiti dalla

originato la contestazione, oltre alle sommarie informazioni rese da persone informate sui

PG, in particolare evidenziando che «CARANZETTI è intervenuto in un momento successivo
[rispetto all’iniziale intervento dell’APOLLONIO per sedare una lite che aveva visto coinvolte
ERIKA DE PASQUALI ed altre due ragazze] e dalle immagini si vede chiaramente che subito
dopo essere uscito dal locale si scaglia contro l’APOLLONIO, aggredendo poi, mentre
quest’ultimo è ancora a terra, il collega COCO; a quel punto l’ORTOLANI cerca di calmarlo, ma
lui si avvicina nuovamente all’APOLLONIO, che, come si vede nelle immagini, non si è ancora
alzato. Tali circostanze emergono chiaramente dalle immagini e riscontrano compiutamente il

Tali considerazioni, se, da un lato, evidenziano che il ricorso difetta della necessaria
specificità (poiché con esse non si confronta, avendo il difensore indirizzato le sue censure
unicamente in direzione delle acquisite dichiarazioni, valorizzando vere o presunte
discrepanze che ne minerebbero l’attendibilità in danno dell’indagato), palesano, dall’altro,
anche la manifesta infondatezza delle censure difensive, posto che i rilievi emergenti dai
visionati filmati appaiono decisivi al fine di attribuire attendibilità alle narrazioni delle vittime
dell’aggressione de qua, piuttosto che a quelle, sicuramente interessate e quindi di per sé non
incondizionatamente attendibili, rese dall’indagato in sede di convalida, in particolare perché
smentiscono oggettivamente la dinamica dei fatti come ricostruita dal difensore anche
attraverso le espletate indagini difensive.

Risulta anche incensurabilmente chiarito che CARANZETTI (in virtù di un episodio
verificatosi qualche giorno prima del verificarsi delle odierne vicende, puntualmente
ricostruito a f. 4 dell’ordinanza impugnata) era certamente consapevole del fatto che
l’APOLLONIO, ovvero la persona armata, e gli altri antagonisti erano poliziotti; d’altro canto,
l’aggressione perpetrata dal ricorrente in danno della p.o. è tanto più ingiustificata, ove si
consideri che «l’APOLLONIO era intervenuto per sedare la lite tra le due ragazze. D’altra
parte, la carica aggressiva che lo animava contro APOLLONIO e gli amici di quest’ultimo è del
tutto evidente nelle immagini che lo ritraggono mentre colpisce come una furia, con calci e
pugni, sia l’APOLLONIO che il COCO (anche quest’ultimo riportava lesioni come da referto in
atti)»

Né risulta ipotizzabile l’invocato stato di legittima difesa (anche putativa), poiché, come
incensurabilmente evidenziato dal Tribunale:
– è da escludersi che il CARANZETTI dovesse difendersi dall’APOLLONIO, che si trovava a
terra dopo aver subito i colpi che proprio il CARANZETTI gli aveva inferto;
– era anzi proprio l’APOLLONIO a trovarsi nella necessità di difendersi dal CARANZETTI,
che nuovamente stava scagliandosi contro di lui.

narrato della p.o.»).

La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – apparendo evidente
dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa
d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa come desumibile dalla rilevata causa d’inammissibilità – della somma
di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, udienza camerale 17 gennaio 2018
Il Cons gliere estensore

Il Pre

Sergio

Giova

te
Jbiot..11evi

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA