Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17149 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17149 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP BUSTO ARSIZIO nei confronti di:
GUP MILANO
con l’ordinanza n. 4269/2014 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 22/09/2015
senfta la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIA~0 ROCCHI;
le e/sentite le conclusioni del PG Dott. O
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Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza
del 16/1/2014, dichiarava la propria incompetenza per territorio in merito alla
fattispecie di calunnia contestata a Koxhai Oltjon, che aveva denunciato lo
smarrimento di un assegno in precedenza consegnato a Cafarelli Nunzio con
denuncia presso la Stazione Carabinieri di Sedriano (MI) il 23/6/2010.
Poiché il luogo del commesso reato era Sedriano, la competenza si radicava

esercitata nel mese di ottobre 2013, mentre, in precedenza, il G.I.P. del
Tribunale di Milano non era stato investito di nessuna richiesta.

2. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio solleva
conflitto negativo di competenza: alla data di consumazione del reato
(23/6/2010), il Comune di Sedriano rientrava nella competenza territoriale del
Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho; la competenza doveva essere
individuata con riferimento a tale data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Comune di Sedriano fa attualmente parte del circondario del Tribunale
di Milano a decorrere dal 31/3/2014 in forza del D. L.vo 19 febbraio 2014, n. 14;
faceva già parte dello stesso circondario prima del 13/9/2013, rientrando nel
territorio della Sezione distaccata di Rho; dal 13/9/2013 al 30/3/2014, la
Sezione distaccata di Rho essendo stata soppressa, il territorio del circondario
era stato attribuito al Tribunale di Busto Arsizio.

2. La determinazione della competenza consegue all’entrata in vigore del
decreto legislativo 14 del 2014, che ha introdotto i commi 2 bis e 2 ter all’art. 9
del D. L.vo 155 del 2012, stabilendo che “La soppressione delle sezioni
distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti
civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali
si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede
principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la
notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. La
disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione,
mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei
circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’articolo 1 (…)”.

2

nel territorio del Tribunale di Busto Arsizio, poiché l’azione penale era stata

Di conseguenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i
decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, si considerano già “pendenti”, con conseguente
radicamento della competenza per territorio, i procedimenti penali relativi a
notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero
entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012, come
chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 19
febbraio 2014, n. 14 (Sez. 1, n. 41757 del 16/09/2014 – dep. 07/10/2014, Confl.

07/08/2014, Confl. comp. in proc. De Vizia e altri, Rv. 260645; Sez. 1, n. 20344
del 08/04/2014 – dep. 15/05/2014, Confl. comp. in proc. Gagliardo, Rv.
259799).

In applicazione di tali principi, deve essere dichiarata la competenza del
G.U.P. del Tribunale di Milano: la notizia di reato era pervenuta alla Procura di
Milano in data anteriore al 13/9/2013 (il procedimento è stato iscritto nel
registro delle notizie di reato nel 2012) e, quindi, la competenza si è ivi radicata.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Milano cui dispone
trasmettersi gli atti.

Così deciso il 5 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presid,rite

comp. in proc. c/ Ignoti, Rv. 260934; Sez. 1, n. 34750 del 11/07/2014 – dep.

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