Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17148 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17148 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sutricorse proposte da:
CALIENDO GIUSEPPE N. IL 19/10/1960
VITO ANTIMO N. IL 25/02/1975
avverso l’ordinanza n. 752/2017 TRIB. LIBERIA’ di BOLOGNA, del
27/07/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. h. fietz. Zirt -uk 9 c.ie cz.

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Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato
l’ordinanza con la quale, in data 23.6.2017, il GIP del Tribunale di Rimini aveva applicato a
GIUSEPPE CALIENDO e VITO ANTIMO, in atti generalizzati, indagati per il delitto di concorso
in rapina aggravata anche dall’uso delle armi, commessa in Riccione in data 27.4.2017, la
misura cautelare della custodia in carcere.

innanzi a questa Corte, ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi vizi di
motivazione, e violazioni di leggi.
All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio,
ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati.

1. La difesa di VITO ANTIMO lamenta plurimi vizi di motivazione quanto ai gravi indizi di
colpevolezza ed alle esigenze cautelari.
1.1. Premesso un riepilogo di orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione
indiziaria, il ricorrente afferma che ciascuno degli indizi valorizzati dal Tribunale sarebbe privo
di consistenza per difetto di gravità, che non potrebbe essere ritenuta valorizzando ciascun
indizio unitamente agli altri
1.1.1.

L’assunto è infondato, poiché confonde la gravità indiziaria che legittima

l’emissione di una misura cautelare coercitiva ex art. 273 c.p.p. con l’accertamento indiziario
che prelude all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 192 c.p.p.
Come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 22968 del 08/03/2017, Rv.
270172), ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque
elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza”
non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato
giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri
richiesti, per il giudizio di merito., dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. – che, oltre
alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273,
comma primo-bis, cod. proc. pen.
In quest’ottica, la valutazione congiunta delle acquisite risultanze non è meramente
consentita, ma anzi assolutamente doverosa: si è, infatti, chiarito anche che <

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