Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17148 del 05/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17148 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSETTI ALESSIO N. IL 24/07/1968
avverso la sentenza n. 3104/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 05/02/2013
R.G. 23845/12
Motivi della decisione
Bosetti Alessio ricorre avverso la sentenza 22.2.2012 della Corte
d’appello di Brescia, che l’ha condannato per tentata truffa e falso in
scrittura privata lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto la responsabilità per il falso in non sarebbe stata accertata.
L’estratto contumaciale è stato notificato il 29.3.2012, mentre il
ricorso è stato depositato il 21.5.2012 ed il termine per impugnare era di 30
giorni.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 5.2.2013.
Il Consigliere relatore
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.