Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17147 del 28/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17147 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da :
A.A.
B.B.
C.C.
D.D.
E.E.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 14/11/2016
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi ;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;

Data Udienza: 28/03/2018

E.E., l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatarnente al trattamento «sanzionatorio in conseguenza
dell’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di rapina,
eliminazione dell’aumento di pena per il concorso dei reati e inammissibilità nel
resto.
Per B.B. l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio e rideterminazione della pena in anni 5, mesi 9 e giorni 10 di
reclusione ed euro 1.600,00 di multa.

Premesso in fatto
1. Con sentenza del 14/11/2016 la Corte d’appello di Milano confermava la
sentenza del Gip del Tribunale di Milano che in esito al giudizio abbreviato aveva
condannato gli odierni ricorrenti alle pene ritenute di giustizia, in ordine ai delitti
di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di reati :
rapine aggravate, tentate e consumate, ricettazione, possesso di segni distintivi
contraffatti, usurpazione di funzioni pubbliche, violazione di domicilio e porto
abusivo di arma. In particolare la Corte territoriale, condividendo la decisione del
giudice di primo grado, riteneva integrata la fattispecie di cui all’art. 416 c.p. ed i
singoli reati fine, essendo provato che gli imputati, associatisi tra loro (e con
C.S. e S.S. per i quali si è proceduto separatamente), al
fine di commettere una serie di rapine simulando di appartenere alla Guardia di
Finanza e di agire in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
disponendo a tal fine anche di armi illegalmente detenute, si introducevano nella
private abitazioni e con minaccia si impossessavano o, in taluni casi, tentavano
di impossessarsi dei beni posseduti dai privati.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione:
2.1. A.A., personalmente, deducendo il vizio di violazione di legge
ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di penale
responsabilità per tutti i reati di cui all’imputazione ed in particolare con
riferimento al capo A) : art. 416 c.p., per la mancanza di prova circa l’iniziale

Per A.A. e C.C. l’inammissibilità dei ricorsi.

programmazione dei reati fine visto che i soggetti coinvolti nelle diverse rapine
erano diversi e che , con riguardo specifico alricorrente, non risultava che lo
stesso avesse un ruolo attivo che giustificasse la ritenuta partecipazione
all’associazione ; mentre con riferimento ai reati fine, in particolare in relazione
al capo C1) , il ricorrente ritiene che vi sia stata un’errata correlazione degli
elementi probatori e che l’affermazione di penale responsabilità sia stata fondata
su mere congetture, così anche in relazione ai reati di cui ai capi C2) e C3)( artt.
497 ter n. 2 e 648 c.p.) la Corte non avrebbe dimostrato che il ricorrente era a

capi di imputazione D2), D3), D4), D5), deduce il difetto di motivazione con
particolare riferimento alla carenza di elemento soggettivo ; con il secondo
motivo eccepisce il difetto di motivazione in relazione alla deduzione difensiva
circa la sussistenza della attenuante di cui all’ad 114 c.p. ; con il terzo motivo si
duole del trattamento sanzionatorio avuto riguardo alla mancata esclusione della
recidiva , al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione
della pena .
2.2. C.C. con ricorso personale deduce, analogamente al ricorrente
A.A., il vizio di illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta
sussistenza del reato associativo, sotto il profilo oggettivo e soggettivo
potendosi, al più , ritenere sussistente l’ipotesi del concorso di persone nel reato
( motivi da 1 a 8); deduce altresì il vizio di violazione di legge in relazione al
delitto di tentata rapina di cui al capo C1) ( motivi da 9 a 11 ) ed ancora la
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo
D1) : tentata rapina aggravata, anziché il meno grave delitto di tentata truffa ; si
duole, infine, al pari A.A., del mancato riconoscimento dell’attenuante di
cui all’art. 114 c.p., del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della
omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, tenuto conto
dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell’irrogare al B.B. ed al
correo A.A. la stessa sanzione ( anni cinque mesi nove di reclusione ed euro
1.600,00 di multa), nonostante la ritenuta recidiva reiterata specifica contestata
( solo) al primo.
2.3 B.B., per mezzo del difensore, propone ricorso avverso la
sentenza di secondo grado riproducendo , anche graficamente ( motivi n. 1 e n.
2 ), i motivi di doglianza prospettati in appello, riguardanti il trattamento
sanzionatorio; nei successivi motivi il ricorrente si duole della mancata
derubricazione dei reati di tentata rapina, in tentata truffa e della omessa
motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuati generiche.
Con motivi aggiunti del 12/3/2018 il ricorrente insiste nel rilevare l’errore
contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado e riprodotto nella

3

conoscenza della provenienza illecita della targa, mentre in relazione ai restanti

sentenza di appello, relativamente all’indicazione della pena ( anni sei di
reclusione anziché anni 5 e mesi nove di reclusione); e ribadisce la censura di
omessa motivazione o motivazione apparente in relazione alla qualificazione
giuridica del fatto ex art. 628 c.p, dovendosi ravvisare, invece, il reato di truffa .
2.4. Il ricorrente D.D. deduce il vizio di violazione di legge in relazione
alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 416 c.p., non ricavabile dalla
consumazione di singoli reati fine ed in relazione alla attribuzione al ricorrente
del ruolo apicale, a suo avviso fondato su semplici presunzioni; con il secondo

relazione alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva ed al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.
2.5. D.D.  con il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di
legge in relazione al mancato assorbimento del reato di cui al capo B3) : art. 614
c.p., in quello contestato al capo B1) : art. 628 c. 3 n. 3 bis c.p., tenuto conto
del trattenimento dei correi all’interno del domicilio delle vittime per il tempo
necessario alla consumazione della rapina; con il secondo motivo deduce la
manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta recidiva che la
Corte d’appello avrebbe applicato assimilando, erroneamente , la posizione del
ricorrente con quella del fratello D.D. e di A.A..
2.6. I ricorrenti E.E. con un unico atto ricorso
deducono i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione
( artr. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione alla ritenuta sussistenza del
concorso di reati : rapina aggravata ex art. 628 c. 3 n. 3 bis c.p. e violazione di
domicilio art. 614 c.p. (di cui ai capi B1 e B3), in luogo del reato complesso ex
art. 84 c.p.
Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione alla
ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 416 c.p., in luogo del concorso di
persone nel reato ex art. 110 c.p., dovendosi escludere che i correi disponessero
di un’unica base logistica, di apparecchiature e strumentazione utili alla
realizzazione del programma criminoso, di utenze cd. dedicate , evidenziandosi
piuttosto che, come emergeva dalle intercettazioni, essi si avvalevano di soggetti
sempre diversi per la esecuzione dei reati e si spartivano i proventi delle
ipotizzate operazioni delittuose secondo il proprio personale interesse piuttosto
che in vista dell’interesse del gruppo ; con il terzo motivo il ricorrente E.E. censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione alla
affermazione di penale responsabilità per tutti i reati contestati, siccome fondata
sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di Caracausi Santo invero del tutto

L.

motivo censura, in termini di omessa motivazione , la sentenza impugnata in

inattendibili e sfornite di riscontri individualizzanti ; in ultimo il ricorrente si duole
del trattamento sanzionatorio in’ particolare dell’immotivato diniego delle
circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorsi sono inammissibili in quanto generici ad eccezione dei ricorsi
proposti da E.E. e da D.D. che sono

Giuseppe con riguardo alla determinazione della pena .
1.1 In linea generale deve rilevarsi che tutti i motivi dedotti sono privi
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c)
c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che < impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre
il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega
la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; Sez. 2,
11951/2014,rv 259425). Ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso. ( Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 ; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568 ;
Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di
appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa
riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere
considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte
d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei
requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
2. I ricorrenti nel caso di specie, criticano – sotto mentite spoglie – la
valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi
sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale ( in ordine al delitto
associativo ovvero ai singoli reati fine). La valutazione delle prove, tuttavia, è
riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e
non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o una
manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel caso in esame – deve però

parzialmente fondati avuto riguardo al primo motivo proposto e di quello di B.B.

escludersi. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione
più volte di precisare che “L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte
di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione
impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio

“ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi
di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento” (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv.
226074). Nel caso di specie i giudici d’appello hanno bene esplicitato, con
ponderato richiamo alla sentenza di primo grado ed alle conversazioni
intercettate ivi riportate, i passaggi logico giuridici fondanti la pronuncia di
responsabilità in ordine al delitto associativo ed ai singoli reati fine richiamando
plurime fonti probatorie a sostegno del proprio convincimento : intercettazioni
ambientali , sequestri di armi, radio portatili, ricetrasmittenti, falsi documenti
impiegati nelle operazioni oggetto delle imputazioni che dimostravano l’esistenza
di un’organizzazione criminale dotata di una propria struttura operativa con
ripartizione di ruoli e disponibilità di mezzi, utili alla realizzazione dei singoli reati
fine, organizzazione che agiva secondo una strategia precisa, in vista della
realizzazione di un programma criminoso comune ovvero la consumazione di una
serie di rapine caratterizzate tutte non solo dal medesimo modus operandi nella
fase esecutiva, ma anche in relazione all’approvvigionamento dei veicoli da
utilizzare per la commissione dei reati , all’acquisizione di informazioni utili sugli
obiettivi criminosi, alla scelta del luogo ove riunirsi prima della rapina, in
conformità ad un complessivo progetto criminoso unitario che dimostra la stabile
predisposizione di mezzi per il perseguimento delle attività illecite, laddove la
commissione dei singoli reati fine, è stata valorizzata dalla Corte di merito quale
argomento dimostrativo del reato associativo, posto che a fronte di plurime
commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine
dell’associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto
ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della
natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella
limitata durata dei rapporti con costoro ( Sez. 3 n. 42228/2015, Rv. 265346 ;

denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile

Sez. 2 5300/2016, rv. 268540; Sez. 2 19435/2016; rv. 266670). A ciò deve
aggi-ungersi che il giudice di secondo grado ha a« nche puntualmente indicato tutte
le molteplici attività poste in essere dai ricorrenti dalle quali desumere non solo
la consapevole partecipazione al reato associativo, ciascuno con un ruolo
predeterminato ed al tempo stesso correlato all’obiettivo individuato (ad esempio
quello A.A. consistente nel fornire ai consociati supporto logistico, quello
del C.C. di fungere da intermediario con i basisti delle località dove
dovevano essere eseguite le azioni delittuose , ruolo per il quale il C.C.

organizzatore dell’associazione criminale dedito alla raccolta di informazioni ed
alla esecuzione dei sopralluoghi, D.D. esecutore materiale delle singole
rapine, B.B. che partecipava agli incontri ed ai sopralluoghi, i E.E. che
fornivano supporto logistico al gruppo mettendo a disposizione il capannone
all’interno del quale si svolgevano gli incontri propedeutici in vista della
commissione dei reati e partecipavano alle contestate rapine), ma anche il
concorso nella esecuzione dei singoli reati fine, emergente da intercettazioni,
servizi di osservazione e pedinamenti riconoscimenti fotografici che
dimostravano inequivocabilmente l’esistenza di una rete di contatti fra i correi,
oltre che di utenze dedicate, il tutto avvalendosi di un criterio di valutazione della
prova indiziaria conforme alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di
legittimità ( Sez. Unite 33748/2005, rv. 231678; Sez. 2, 42482/213, rv.
256967; Sez. 1 44324/2014, rv. 258321). Non rileva, dunque , che alla
consumazione dei reati fine non partecipassero sempre le stesse persone , come
eccepito dai ricorrenti A.A. e E.E., poiché come osservato dalla Corte il
loro impiego era diversificato in ragione dello specifico ruolo rivestito ,
emergendo , per contro, dalle intercettazioni che essi commentavano sempre le
pregresse azioni delittuose ed individuavano i nuovi obiettivi ( pag. 106 della
sentenza impugnata) .
3. La Corte territoriale ha, altresì, adeguatamente, esplicitato le ragioni per le
quali a mente del fondamentale apporto logistico A.A. , ovvero del ruolo
di informatore del C.C., dovesse escludersi la sussistenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 114 c.p. da loro espressamente invocata e che è invece
riservata ad ipotesi di contributo davvero marginale e non, come nella specie,
alla ipotesi di soggetti che abbiano fornito ai correi il fondamentale supporto
logistico ovvero che abbiano partecipato alla delicata fase di organizzazione delle
azioni delittuose posto che , peraltro, con riguardo al reato associativo non è
configurabile l’ipotesi di cui all’art. 114 c.p. Va ribadito infatti che la circostanza
attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all’art. 114 c.p., non può
trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni

pretendeva espressamente un compenso,D.D. promotore ed

delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell’adesione del singolo al
patto sociale, con il Che si è al di fuori della figura del concorso . di cui all’art. 110
c.p.p. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata
attenuante ( Sez. 2 36538/2011, Rv. 251146; Sez. 2, 17879/2014, rv. 260010).
4. Vi è da dire, poi, che i ricorrenti C.C. e B.B. ( ed a tale conclusione
pervengono anche i ricorrenti E.E. che tuttavia non ne fanno uno specifico
motivo di ricorso ), oppongono alla qualificazione giuridica dei reati fine di
tentata rapina, quella meno grave di tentata truffa che tuttavia la Corte

giurisprudenza di legittimità, nel cui solco intende porsi il Collegio, secondo il
quale ” Integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del
soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una
fittizia perquisizione – con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima – per
impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata
mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di
autodeterminazione” ( Sez. 2, n. 20216/2016; rv. 266751; Sez. 2 948/2009, rv.
246265).
5. Quanto poi alla distinzione tra il reato associativo ed il concorso di persone nel
reato, argomento condiviso dai ricorrenti C.C. e E.E., va detto che la
giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, è costante nel ritenere
che il criterio distintivo tra l’ipotesi associativa ed il concorso di persone nel reato
continuato, risiede nell’accordo partecipativo che , nel concorso di persone nel
reato continuato, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale,
essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un
medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce
l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo
risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la
commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un
vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori
dell’effettiva commissione dei singoli reati programmata, cosicchè è proprio la
permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine
criminoso, che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa per
la configurazione, quale autonomo titolo di reato, del delitto di associazione per
delinquere ( Sez.5, n.42635 del 04/10/2004,Rv. 229906; Sez. 2 n. 933/ 2013,
rv. 258009).
5.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente indicato le ragioni
per le quali ha ritenuto configurabile il reato associativo in luogo del concorso di
persone nel reato ( pagg. 104 e 105 della sentenza impugnata ), valorizzando in
tal senso, oltre alle intercettazioni, la comprovata disponibilità di mezzi e di

3

d’appello, correttamente, ha escluso aderendo al consolidato orientamento della

strumenti atti ai camuffamenti, la collaudata ripartizione di ruoli, ricavando la
conclusione che gli imputati si muovevano seguendo moduli di comportamento
criminoso prestabiliti e consolidati, tipici di un’organizzazione criminale .
I predetti elementi evidenziano, inoltre, adeguatamente la sussistenza del
necessario dolo.
6. Alla luce di tali specifici passaggi argomentativi, supportati da plurimi ed
oggettivi elementi di prova, le censure mosse con i ricorsi, non prendono
compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione
non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta
nella decisione impugnata, ne quello di procedere ad una rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria
valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez.
1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv
210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro
abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento
probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento
impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò
che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare (si vedano in
particolare i ricorsi A.A., B.B., C.C. , D.D. e E.E. ( punti
2,3,4 del ricorso ).
7. Corretta e adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito anche in
relazione al trattamento sanzionatorio in particolare al diniego delle circostanze
attenuati generiche ed alla dosimetria della pena, cadenzata sulla gravità del
fatto, ma anche sul contributo offerto da ciascun concorrente e tale giudizio non
appare essere frutto di arbitrii o illogicità, rilevandosi che l’identica sanzione
irrogata al C.C. e A.A., nonostante a quest’ultimo fosse stata
riconosciuta la recidiva contestata, era dovuto al diverso e più pregnante
contributo fornito dal C.C., soprattutto nella rapina di Dalmine, a fronte di
un apporto più contenuto A.A., sia al reato associativo che ai reati fine;
quanto a D.D. la Corte d’appello ha ampiamente motivato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza
con le plurime aggravanti contestate , giustificando la decisione in ragione della
estrema violenza esercitata in occasione della consumazione del reato di cui al
capo F1), tenuto conto anche dell’elevato numero delle aggravanti contestate e
tale giudizio, appunto perchè esente da arbitrii ed illogicità e sufficientemente
motivato, si sottrae al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 5579/2013, rv.
258874). Il giudice di merito ha altresì spiegato che la recidiva era correlata alla

}O)

provvedimento impugnato, risultano generiche e, dunque, inammissibili

dimostrata accresciuta pericolosità del ricorrente, non ravvisandosi l’errore
denunciato nel ricorso, atteso’ che il richiamo alla ‘dimensione associativa deve
intendersi riferito alla consumazione di rapine poste in essere dal ricorrente
prendendo parte ad un gruppo all’uopo organizzato, piuttosto che alla
partecipazione al delitto di cui all’art. 416 c.p.
8. Con riguardo poi alla ritenuta recidiva contestata dal ricorrente A.A. deve
osservarsi che anche in questo caso, come sopra anticipato, la Corte d’appello ha
correttamente motivato l’aggravamento sanzionatorio tenendo conto dei plurimi

dimostrativa della sua accresciuta pericolosità sociale; mentre con riferimento al
ricorrente B.B., ribadite le considerazioni più sopra espresse in relazione alla
ritenuta sussistenza dei delitti di tentata rapina piuttosto che di tentata truffa,
posto che la responsabilità in ordine al reato associativo ed ai singoli reati fine è
stata ricavata da intercettazioni ambientali ampiamente dimostrative della
sussistenza dei reati contestati, deve osservarsi che nella determinazione della
pena si rileva un errore, risultando la pronuncia d’appello , confermativa della
sanzione irrogata in primo grado, erroneamente determinata in relazione ad una
pena base di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400,00 che, ridotta di un
terzo secco per la scelta del rito, doveva portare ad una pena di anni 5, mesi 9 di
reclusione e 1.600,00 di multa come indicato nella parte motiva.
9. Manifestamente infondate e generiche le doglianze dei D.D. in ordine
alla partecipazione al delitto associativo per il quale si richiamano le
considerazioni più sopra illustrate, mentre in relazione al trattamento
sanzionatorio la Corte d’appello ha sottolineato la eccezionale capacità criminale
del ricorrente nonché il risalente inserimento in un contesto delinquenziale che
gli consentiva anche di avere un ruolo dominante all’interno dell’associazione e
per tali motivi ha legittimamente negato le circostanze attenuanti generiche e
adeguatamente dosato la pena ( cfr. pagg. 116, 117 e 118 della sentenza
impugnata ) .
9.1. Quanto alla residua questione del concorso di reati di cui all’art. 628 c. 3 n.
3 bis c.p. e 614 c.p. sollevata dai ricorrenti D.D. e E.E. i cui i
ricorsi sono, per il resto, come detto, inammissibili perchè generici ed introduttivi
di censure in fatto, essa è fondata. I ricorrenti deducono l’ inosservanza e
l’erronea applicazione dell’art. 628 c.p., c.3, n. 3-bis e art. 614 c.p. Lamentano
che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’assorbimento del reato
di cui all’art. 614 c.p., in quello di rapina aggravata ai sensi del c. 3, n. 3 bis
c.p., dal momento che la introduzione nell’abitazione delle persone offese risulta
contestata come aggravante della rapina; secondo i ricorrenti, l’esclusione del
dedotto assorbimento avrebbe determinato una duplicazione della pena inflitta.

)t)

precedenti penali a carico dell’imputato e della rinnovata attività criminale

Va sul punto precisato che in materia di furto aggravato, prima della
introduzione (ad opera della legge n. 128 del 2001) dell’apposita figura
criminosa di cui all’art. 624 bis c.p. questa Corte ha avuto modo di statuire che il
delitto di violazione di domicilio è assorbito nell’aggravante del furto ex art. 625
c.p., n. 1 (Sez. 2, n. 7089 del 18/03/1988 Rv. 178620); che il furto aggravato
dall’introduzione in edificio abitativo è reato complesso, unificandosi in esso,
quale circostanza aggravante, la violazione di domicilio consumata, poiché
questa costituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di furto

violazione di domicilio resta assorbito nell’altro di cui all’art. 624 c.p. e art. 625
c.p., n. 1, sotto la forma del reato complesso, solo quando l’agente si introduce
o si trattiene nell’altrui abitazione al fine esclusivo di commettere un furto,
mentre si ha il concorso di entrambi i reati (artt. 614 e 624 c.p. e art. 625 c.p.,
n. 1) nel caso in cui l’agente, introdottosi nell’altrui abitazione, contro la
espressa volontà di chi aveva il diritto di escluderlo, per fini diversi, vi si sia poi
trattenuto allo scopo di sottrarre cose dall’abitazione stessa (Sez. 2, n. 653 del
17/03/1969 Rv. 111682). Su questa scia, ricorrendo la eadem ratio, deve
ritenersi che, dopo l’introduzione, ad opera della L. n. 94 del 2009, dell’apposita
aggravante di cui all’art. 628 c.p., c. 3, n. 3 bis la commissione di una rapina nei
luoghi di cui all’art. 624 bis c.p. (edificio o altro luogo destinato a privata
dimora), quando la introduzione in tali luoghi abbia avuto il fine esclusivo di
impossessarsi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, dia luogo ad un
“reato complesso” (art. 84 c.p.), quale deve ritenersi il delitto di cui all’art. 628
c.p., c. 1 e c. 3, n. 3-bis, ossia ad una figura criminosa nella quale convergono
gli elementi costituitivi di altri reati. In altri termini, si verifica un concorso
apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che sembrano
applicabili, ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perché gli elementi
costitutivi di una o più fattispecie criminose vanno a convergere nella fattispecie
del reato complesso sotto forma di elemento costitutivo o di circostanza
aggravante . In questi casi, come stabilisce l’art. 84 c.p., non si applicano le
norme sul concorso dei reati, col conseguente cumulo delle pene, ma si applica
la sola pena prevista per il reato complesso ( Sez. 2, 40382/2014, rv. 260322).
Pertanto, ha errato il giudice di merito, dopo aver quantificato la pena per la
rapina aggravata dall’art. 628 c.p., c. 3, n. 3 bis (capo B1 ), ad aumentarla – ai
sensi dell’art. 81 cpv. c.p., – per il delitto di violazione di domicilio (capo B3 ),
dovendosi considerare tale ultimo delitto assorbito nel primo atteso che
l’illegittima introduzione nel domicilio delle persone offese, era avvenuta allo
scopo e per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina.

)-(

(Sez. 2, n. 8790 del 15/05/1987 Rv. 176473); che, tuttavia, il reato di

La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla ritenuta
autonoma sussistenza del delitto di violazione di domicilio (capo B3) e al relativo
aumento di pena per la continuazione, che va eliminato. Tale statuizione,
seppure scaturente dal ricorso di D.D. , E.E., va estesa anche a D.D., imputato dei medesimi reati, stante
l’effetto estensivo dell’impugnazione di cui all’art. 587 c.p.p.
10.

Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata

limitatamente all’aumento per la continuazione praticato nei confronti di D.D., E.E. con rinvio alla
Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena non potendosi
procedere alla relativa decurtazione non essendo stato indicato, in sentenza,
l’aumento di pena per tale singolo reato .
11.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti D.D., E.E. che condanna in solido alla
rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Tadini Roberta Carla Angela,
Zamboni Alessandro e Zamboni Andrea liquidate in complessivi euro 4221,00
oltre rimborso forfettario al 15% C.P.A. ed IVA.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Giordano Maurizio e A.A. che
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000
ciascuno a favore della Cassa delle ammende .

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.D.,
E.E. limitatamente al reato di cui al capo B 3,
perchè assorbito nell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. e
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la determinazione
della pena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.B.
limitatamente alla determinazione della pena che ridetermina in anni 5 mesi 9 di
reclusione ed euro 1.600,00 di multa . Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
di B.B..
Dichiara inammissibili i ricorsi di C.C. e A.A. che
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

 

Roma, 28/3/2018

Lucia Aielli

Il Presidente
Piercamillo Davigo

Il Consigliere estensore

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