Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17147 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17147 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CILIENTO PASQUALE N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 197/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/syafite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di Ciliento Pasquale,
riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze di condanna
dello stesso Tribunale e rideterminava la pena complessiva in mesi dieci di
reclusione ed euro 500,00 di multa, rigettando nel resto l’istanza.
Le condanne erano state emesse per tre episodi di ricettazione commessi

le identiche modalità di consumazione dei reati e le stesse circostanze nelle quali
si erano manifestate nonché il breve intervallo temporale intercorso tra i reati.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, deducendo l’inosservanza di norme processuali.
In effetti, la competenza funzionale per la decisione non era del Tribunale di
Napoli ma della Corte d’appello di Napoli, la cui sentenza di condanna del
15/5/2012, che riformava quella del Tribunale di Napoli, era l’ultima ad essere
divenuta irrevocabile; infatti, la sua esecuzione era curata dalla Procura
Generale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come docunnentalmente provato, la sentenza di condanna emessa nei
confronti di Ciliento Pasquale divenuta per ultima irrevocabile è quella della Corte
di appello di Napoli del 15/5/2012, di riforma di quella del Tribunale di Napoli del
22/11/2006. La riforma della sentenza di primo grado non era limitata alla
quantificazione della pena, alle misure di sicurezza e alle disposizioni civili (cfr.
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale dichiarato la
prescrizione di alcuni dei reati contestati per i quali il giudice di primo grado
aveva condannato l’imputato.
La sentenza in questione era già divenuta irrevocabile all’atto della
presentazione dell’istanza di riconoscimento della continuazione (data di
irrevocabilità: 1/7/2014; data di presentazione dell’istanza: 10/10/2014),
2

rispettivamente 1’11/6/2002, il 30/7/2001 e il 9/10/2002: il giudice evidenziava

momento in cui si radica la competenza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n.
6739 del 30/01/2014 – dep. 12/02/2014, P.M in proc. Santaniello, Rv. 259171).

Pertanto, in applicazione degli artt. 665, commi 2 e 4 cod. proc. pen., era la
Corte di appello di Napoli ad essere competente come giudice dell’esecuzione.

Quella determinata in base all’art. 665 cod. proc. pen. è pacificamente una
competenza funzionale ed inderogabile (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008 – dep.

deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di
appello di Napoli.

P.Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 5 aprile 2016

Il Presidep e

30/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775): pertanto l’ordinanza impugnata

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