Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17146 del 06/12/2017
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17146 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Priolo Angela nata il 13.07.1958
avverso la sentenza n.527/2016 della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione
penale, del 31.01.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio
Mura, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputata, l’avv. Umberto Abate, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
Data Udienza: 06/12/2017
MOTIVI della DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna della Priolo
reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 477, 482 c.p. ed artt. 56, 640 comma li c.p. perché, in concorso con persona
non identificata, avente accesso agli uffici della segreteria della Commissione Invalidi Civili di Reggio Calabria
che forniva il proprio apporto quantomeno a creare la falsa nota a firma del dott. Vincenzo Gattuso recante n.
prot. 2014 e data 13.07.2009, alterando il mod. A/SAN attestante le risultanze della visita della commissione
medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile di Reggio Calabria, relativa alla persona di Ripepi
Anna, sua genitrice sottoposta alla sua tutela, facendo risultare il riconoscimento del diritto di
accompagnamento e producendo all’INPS nell’ambito della pratica previdenziale relativa alla madre, compiva
atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il predetto istituto per conseguire indebitamente
per la propria madre, prestazioni previdenziali/assistenziali indebite, con danno per l’ente erogante, non
riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.
In Reggio Calabria in data antecedente e prossima al 07.06.2010.
propone ricorso l’imputata, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi
che seguono nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att.
c.p.p., comma 1:
– Annullamento per la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in
relazione agli artt. 192, 530, 533, 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; artt. 110, 477, 482 c.p.
e 56, 640 comma 2 c.p.; ed ancora, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.;
2) Annullamento per la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in
relazione agli artt. 157, 477, 482, 56, 640, comma 2, c.p. e 192 c.p.p.-
Preliminarmente va esaminato il motivo sub 2) relativo alla prescrizione dei reati
perché in caso di accoglimento ne rimarrebbero assorbite le ulteriori
deduzioni, non ravvisandosi elementi che escludano il reato, in termini di mera
constatazione dell’assenza di elementi di responsabilità.
Il ricorrente censura il punto della sentenza in cui omette di pronunciarsi sulla
prescrizione del reato in relazione dalla data tempo del commesso reato che,
obiettivamente, non può identificarsi in quella dell’esibizione del verbale contraffatto
(07.06.2010 ) ma che in via di logica, deve necessariamente precedere di un congruo
tempo ( quello dell’esecuzione del falso ) l’ esibizione del falso documento, come,
peraltro, emerge de plano, dalla lettura dell’imputazione.
Il motivo di ricorso è sicuramente ammissibile e rilevante in termini di controllo di
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emessa dal Tribunale di quella città il 31.01.2017, per i fatti di seguito indicati,
legittimità della decisione : il termine massimo di prescrizione dei reati contestati è
pari, in assenza di periodi di sospensioni di detto termine ad anni sette e mesi sei, a
decorrere da data anteriore al 07.06.2010.
In assenza di una chiara pronuncia della Corte di merito in punto di fatto sulla data
del commesso reato, questa Corte deve prendere in considerazione la data dedotta
nella imputazione, che non ha subito modifiche nella decisione di appello. Ne
consegue che , essendo essa fissata in epoca antecedente al 07.06.2010, ad oggi il
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2017
Il Con iglier st
ore
Il Presidente
termine di prescrizione è spirato e va dichiarata la prescrizione.