Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17146 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17146 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOI ALESSANDRO N. IL 08/10/1972
avverso l’ordinanza n. 1647/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 15/01/2015
sentita la ylazione fatta dal Consigliere Dott, ,QIACOM9 ROCCHI;
lette/s5ntíte le conclusioni del PG Dott.

n-rr

q.-Ì)En-

lZKi;

Pa_

Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, anche ex art. 94
d.P.R. 309 del 1990, avanzata da Loi Alessandro, detenuto in forza di una
condanna ad anni quattro, mesi dieci e giorni uno di reclusione per rapina
aggravata.
Secondo il Collegio, il procedimento di revisione critica del condannato,

verificato dagli operatori, atteso il breve periodo di detenzione trascorso (a
partire dal luglio 2014); esisteva una coincidenza sospetta del ravvedimento
dichiarato con l’inizio della detenzione, cosicché il beneficio doveva ritenersi
prematuro.
L’istanza di affidamento terapeutico non poteva essere accolta atteso che il
programma predisposto, nemmeno verificato dall’UEPE, non appariva idoneo a
risolvere la condizione di tossicodipendenza; il Tribunale ricordava che Loi aveva
già usufruito di tale misura, senza remissione dalla tossicodipendenza e con la
commissione di nuovi reati.
In definitiva, la misura alternativa non appariva idonea a portare all’effettiva
rieducazione del condannato e a favorire il progresso nel trattamento.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Loi Alessandro, deducendo ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. la violazione del principio di
immutabilità del giudice stabilito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto un rinvio all’udienza del
30/9/2014 per permettere il completamento dell’osservazione; all’udienza del
15/1/2015, il Collegio, che aveva provveduto con l’ordinanza impugnata, era in
diversa composizione.
Ciò comportava una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 cod.
proc. pen., poiché l’ordinanza di rinvio era strumentale e finalizzata alla
decisione sull’istanza.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2

correlato al rischio di recidiva, era soltanto affermato dallo stesso ma non

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di immutabilità del
giudice trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza e in quello di
esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso
giudice che ha provveduto alla trattazione, ma senza impedire che in tale
procedimento, nel quale l’attività di raccolta del materiale probatorio avviene in
modo semplificato, senza necessità di formali provvedimenti di ammissione e
lettura, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti
innanzi al giudice in diversa composizione (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014 –

12/02/2009 – dep. 27/02/2009, Di Perna, Rv. 242891).

Ma l’infondatezza del ricorso derital-da ulteriori considerazioni.
In primo luogo è stato il nuovo Collegio – quello che poi ha adottato la
decisione impugnata – ad acquisire la documentazione (in particolare la relazione
di sintesi) e, quindi, a trattare il procedimento; alla precedente udienza non vi
era stata nessuna “trattazione”, essendo stato adottato un rinvio proprio perché
venissero acquisiti (e stilati: la relazione di sintesi non era stata ancora redatta) i
documenti indispensabili per trattare l’istanza.

In secondo luogo, il principio di immutabilità del Giudice, prescritto per il
dibattimento e con riferimento alle prove dichiarative in esso assunte, al fine di
produrre la nullità assoluta prevista dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.,
presuppone la mancanza di consenso delle parti alla lettura e all’utilizzazione
delle prove assunte dal Collegio in diversa composizione e, quindi, una richiesta
di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che non sussiste la nullità della
sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa
da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si
siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse
abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti
suddetti (da ultimo, Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015 – dep. 04/11/2015, Barilari
e altro, Rv. 264683).
Nel caso in esame il difensore del ricorrente, all’udienza del 15/1/2015
davanti al Collegio in diversa composizione, nulla ha eccepito, né ha avanzato
alcuna richiesta di “rinnovazione” della trattazione eventualmente svolta in
precedenza.

3

dep. 15/05/2014, Said Abd El Salann, Rv. 262258; Sez. 1, n. 9006 del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 5 aprile 2016

Il President

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA