Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17145 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17145 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila
nel procedimento nei confronti di
Spinelli Giovina, nata a Pescara il 30/10/1982

avverso la sentenza del 19/10/2017 del Tribunale di Vasto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Perla Lori, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2017, pronunciata a norma dell’art. 444 cod.
proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto ha
applicato a Giovina Spinelli, in esito alla concessione delle attenuanti generiche
ed alla riduzione per il rito, la pena, sospesa e con i doppi benefici, di anni uno,
mesi nove e giorni dieci di reclusione, nonché di euro 800 di multa, per il reato di

Data Udienza: 21/03/2018

cui all’art. 73, comma

1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l’illecita

detenzione di grammi 68,2 di cocaina e di grammi 81,6 di eroina.
2. Avverso la predetta decisione il Pubblico Ministero, in persona del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, ha
proposto ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione.
In particolare, il ricorrente ha osservato che il calcolo della pena era stato
eseguito fissando una pena base (quattro anni di reclusione ed euro 1500 di
multa) inferiore al limite edittale. Quest’ultimo infatti, a seguito dell’intervento

nuovamente ricondotto alla sua entità originaria di anni otto di reclusione (con
venti anni di pena massima) e di euro 25.822 di multa (con pena massima di
euro 258.228).
La pena siccome applicata non poteva quindi in alcun modo essere inflitta
nei termini richiamati, e doveva considerarsi quindi fissata in violazione di legge.
In ogni caso, al di là della terminologia adottata dal provvedimento
impugnato (che poteva fare presumere l’improbabile applicazione della
fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. 309 cit.), il
dato letterale contenuto in rubrica si riferiva senza dubbio all’ipotesi di cui al
richiamato comma 1-bis.
3. Il Procuratore generale ha concluso in conformità alla richiesta del
ricorrente, e quindi per l’annullamento senza rinvio della sentenza con
restituzione degli atti al Tribunale di Vasto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Vero è, infatti, che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale
n. 32 del 2004 è stato riportato in vigore il testo dell’art. 73, comma 1, d.P.R.
309 del 1990 nella richiamata formulazione, anche in relazione alla
determinazione del trattamento sanzionatorio (in ordine al quale non può che
essere fatto altresì istituzionale richiamo all’intervento del Giudice delle leggi con
la sentenza n. 179 del 2017).
Ciò posto, la pena base, siccome concordemente tenuta presente dalle parti
in anni quattro di reclusione ed euro 1500 di multa, deve considerarsi
illegalmente posta, in quanto inferiore al ricordato minimo edittale.
4.1.1. Al riguardo, invero, a norma dell’art. 448, comma

2-bis, cod. proc.

pen. (introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a far
data dal 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della novella), il pubblico
ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
2

della Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, doveva intendersi

difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In specie, tra l’altro, detta disposizione va senz’altro applicata, atteso che la
richiesta di applicazione della pena è stata presentata il 19 ottobre 2017, ossia
dopo la data di entrata in vigore della legge 103 cit. (art. 1, comma 51, della
legge).
4.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata
deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso.

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