Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17145 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17145 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAIARTANO LUCA N. IL 15/10/1966
avverso l’ordinanza n. 99/2014 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C it A K1 GLui
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28.11.2014 il GIP del Tribunale di Livorno, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Sannrnartano Luca aveva
chiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva con
riguardo ai fatti giudicati con più sentenze di condanna, in considerazione del
lungo arco temporale, compreso tra il 2002 e il 2010, di commissione dei reati,
ritenuti riconducibili a uno stile di vita dedito al crimine anziché ad un unico,
originario, disegno delittuoso.

violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen.

e 671 cod.proc.pen.,

nonché vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, con riguardo all’omessa
considerazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente all’epoca di
commissione dei reati – dimostrato dalla certificazione prodotta ed emergente
dallo stesso testo delle sentenze di condanna – come fattore unificante delle
violazioni, e lamentando la valorizzazione esclusiva dell’intervallo temporale che
separava i fatti a fronte dei plurimi indici rivelatori della loro programmazione
unitaria, costituiti dall’omogeneità dei titoli di reato, delle relative condotte e
delle sostanze stupefacenti che ne avevano costituito oggetto (eroina e cocaina),
nonché dall’identità del luogo di commissione delle violazioni (il centro cittadino
di Livorno) e dei destinatari delle cessioni di stupefacente (i medesimi soggetti
tossicodipendenti); censura altresì la motivazione di stile del provvedimento
impugnato e l’omesso riconoscimento della continuazione quantomeno tra alcuni
dei fatti giudicati in tempi diversi.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini che seguono.
2. Dal testo dell’istanza originaria, formulata ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen.,
risulta che il ricorrente aveva dedotto esplicitamente la propria condizione di
tossicodipendente come elemento unificatore delle condotte integranti i reati,
giudicati con sentenze diverse, per i quali aveva chiesto l’applicazione della
disciplina della continuazione, costituiti da violazioni dell’art. 73 DPR n. 309 del
1990 realizzate in tempi diversi.
L’ordinanza impugnata ha omesso completamente di valutare l’incidenza (anche
solo al fine, eventualmente, di escluderla) di tale – allegata – condizione di
tossicodipendenza sugli elementi che devono essere considerati, alla stregua del
disposto dell’art. 671 comma 1 del codice di rito, nell’apprezzamento demandato
al giudice dell’esecuzione sulla ricorrenza dei presupposti del reato continuato,
rigettando l’istanza sulla scorta di una considerazione di natura essenzialmente”
1

2. Ricorre per cassazione Sammartano Luca, a mezzo del difensore, deducendo

assertiva sulla riconducibilità delle violazioni a uno stile criminale di vita, basata
sulla valorizzazione esclusiva del dato rappresentato dall’ampiezza complessiva
dell’arco temporale in cui si collocano le manifestazioni delittuose, senza operare
un raffronto critico e motivato tra gli indici rivelatori di una potenziale identità totale o anche solo parziale – di disegno criminoso, allegati dal ricorrente sotto il
profilo della dedotta consumazione dei reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza, e gli eventuali elementi di contrasto emergenti dalle sentenze
di condanna.

provvedimento gravato

(ex plurimis,

Sez. 1 n. 50716 del 7/10/2014, Rv.

261490, e Sez. 1 n. 18242 del 4/04/2014, Rv. 259192, secondo cui la
commissione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza del soggetto,
pur non essendo condizione necessaria o sufficiente ai fini di riconoscere
la continuazione, ne costituisce comunque un potenziale indice rivelatore che
deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione
qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dall’interessato), che
ne impone l’annullamento con rinvio al GIP del Tribunale di Livorno (in diversa
persona fisica: Corte Cost. n. 183 del 2013) perché proceda a nuovo esame
dell’istanza, che dia conto dell’applicazione dei criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Livorno.
Così deciso il 5/04/2016

3. Sotto tale assorbente profilo sussiste la denunciata carenza di motivazione del

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