Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17144 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17144 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rechichi Vincenzo, nato a Taurianova il 24/03/1974

avverso l’ordinanza del 14/09/2017 della Corte di Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 settembre 2017 la Corte di Appello di Reggio
Calabria, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato il ricorso di Vincenzo
Rechichi, infine assolto nel giudizio d’appello, avente ad oggetto la richiesta di
riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 23 marzo 2010 al 20 ottobre
2011 in stato di custodia cautelare in carcere, e poi fino al 23 novembre 2012
agli arresti domiciliari, in quanto all’epoca indagato per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Data Udienza: 21/03/2018

2. Avverso il predetto provvedimento Vincenzo Rechichi ha proposto ricorso
per cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha osservato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) e
627 cod. proc. pen. ed in relazione alla colpa grave addebitatagli, che la Corte
territoriale aveva invero travisato gli esiti del giudizio di merito, che si era
appunto concluso con Vassoluzione dello stesso ricorrente.
In particolare, il Giudice della riparazione aveva ribadito che il ricorrente era
il soggetto trovatosi a dialogare con Rocco Graziano Delfino, in merito alla

dell’autovettura Golf in uso a quest’ultimo in data 1. dicembre 2007. Ciò, al
contrario, non risultava affatto dalla sentenza del merito, la quale aveva
osservato che in proposito non sussisteva tranquillizzante supporto probatorio, in
difetto di un’identificazione certa e diretta del soggetto.
D’altronde la certezza della presenza del Rechichi a bordo dell’autovettura
ne avrebbe comportato inevitabilmente la condanna, stante il perfezionamento
della transazione illecita.
In realtà la privazione della libertà era dipesa non da una condotta colposa
del richiedente, bensì da elementi di fatto incerti ed equivoci, nonché da
intuizioni investigative errate.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. La Quarta sezione di questa Corte, con la sentenza n. 31419 del 2017,
ha annullato la precedente ordinanza della Corte reggina assumendo che
“l’ordinanza qui all’esame lascia emergere quanto meno delle rilevanti opacità
che ne compromettono la logicità in modo manifesto. Dapprima il giudice della
riparazione ha rammentato che la Corte di Appello aveva assolto il Rechichi dal
capo u) perché non c’era certezza che questi fosse stata la persona che era salito
in macchina perfezionando la transazione illecita, poi ha affermato che dalla
condotta dello stesso ne emerge la vicinanza al mondo del narcotraffico. Infatti,
prosegue l’ordinanza, il Réchichi è stato mandato assolto perché non si è
identificata la persona che aveva incontrato il Delfino al cimitero per la materiale
consegna della droga, ma “è

stato ritenuto assolutamente inequivoca la

riferibilità all’odierno istante delle precedenti conversazioni nelle quali lo stesso
contratta l’acquisto di una partita di stupefacente con il fornitore Delfino”

(si

scrive, al proposito, che “è innegabile la pregnanza probatoria della prima parte
dei dialoghi intercettati”).

Tal ultima affermazione non trova conferma nei

2

cessione di una partita di stupefacente da parte di costui, all’interno

materiali esibiti dall’ordinanza del giudice della riparazione; nella motivazione qui
impugnata non emerge con il necessario nitore se vi siano state conversazioni
nelle quali il Rechichi, identificato senza incertezze quale conversatore, abbia
concordato l’acquisto illecito, sicché l’inadeguatezza della prova della quale fa
cenno il giudice della riparazione sarebbe stata limitata all’identità del soggetto
che aveva ricevuto lo stupefacente. L’insufficiente esplicazione si traduce in un
salto logico, anche in ragione del fatto che non è stato descritto il percorso
logico-giuridico in forza del quale, dal sicuro coinvolgimento del Rechichi nella

negoziare l’acquisto di una partita di stupefacente integra il reato di cui all’art.
73 T.U. Stup.”.
4.2. Come è stato correttamente rilevato dal ricorrente, l’ordinanza
impugnata ha inteso ribadire che la sentenza d’appello aveva ritenuto che l’uomo
che aveva contrattato col Delfino per l’acquisto dello stupefacente fosse stato
identificato nell’odierno ricorrente, mentre non era stata raggiunta la prova che
fosse stato effettivamente il Rechichi il soggetto che, il giorno successivo, si era
incontrato col fornitore Delfino per la consegna della partita illecita.
4.2.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato non supera in alcun modo
l’anomalia logica evidenziata da questa Corte, la quale appunto aveva rilevato
che non era allora spiegabile l’assoluzione del ricorrente, dal momento che il
ritenuto certo coinvolgimento nella negoziazione dello stupefacente integrava già
la fattispecie di reato.
Al contrario, la Corte reggina nella sentenza di assoluzione aveva, ben
diversamente, osservato che, ferma l’intuizione investigativa che aveva condotto
ad individuare nel Rechichi il soggetto direttamente interessato all’affare, non
poteva per ciò solo ammettersi, in via automatica, che fosse proprio costui il
soggetto salito a bordo dell’autovettura così da perfezionare la transazione
illecita. In altre parole, quindi, la bontà dell’idea, e quindi dell’ipotesi di lavoro,
non aveva trovato sicuro riscontro nelle emergenze di causa, e quindi – a
differenza di quanto evidenziato a pag. 11 dell’ordinanza impugnata e, di
conseguenza, a pag. 13 – non si è rintracciata alcuna certa identificazione
dell’odierno ricorrente nel ruolo di interlocutore dello spacciatore.
Al contempo viene meno anche l’affermazione conseguente, ossia che al di
là della decisione finale di merito non vi era dubbio che la condotta del ricorrente
si poneva in diretta relazione causale con la perdita della libertà personale, in
quanto tale comportamento era stato caratterizzato dall’interlocuzione con
soggetto inserito nel circuito del narcotraffico. Proprio quell’interlocuzione che,
sia pure nella riconosciuta bontà dell’ipotesi di partenza, non era stata invece
ritenuta come provata.

3

contrattazione, si era pervenuti ad una sentenza assolutoria; nonostante già il

In proposito, il Procuratore generale ha invero correttamente evocato il
principio in forza del quale il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è
del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di
indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base
dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti; il che, tuttavia, non consente
al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati
considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che
quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,

Rv. 262957).
4.2.2. In definitiva, quindi, il provvedimento impugnato non ha affatto
risposto ai rilievi sollevati da questa Corte di legittimità.
5. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa
composizione personale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello
di Reggio Calabria in diversa composizione personale.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
!audio Cer

Il Presidente
Vito Di Nicola
‘r79

s/(A G■rt,t..

Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,

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