Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17143 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17143 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CORBETTA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tutone Rocco, nato a Palermo il 23/11/1978

avverso l’ordinanza del 26/10/2017 del Tribunale della libertà di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso ;
udito il difensore, avv. Graziella D’Agostino, del foro di Palermo, in sostituzione
dell’avv. Vincenzo Gianbruno del foro di Palermo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della libertà di Catania, in parziale
accoglimento dell’istanza di riesame

ex art. 309 cod. proc. pen. proposta

nell’interesse di Rocco Tutone, annullava l’ordinanza emessa dal g.i.p. del
tribunale di Catania in data 23 settembre 2017, con la quale era stata applicata
all’indagato la misura degli arresti domiciliari, limitatamente al capo D), relativo

impugnato con riferimento al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
contestato al capo H).

2. Avverso l’indicata ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui deduce
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea
applicazione delle legge penale in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
125, 192, 273, 274, 275 cod. proc. pen., nonché violazione dell’art.

606,

comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al capo H).
Assume il ricorrente che il tribunale del riesame non avrebbe fornito
un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in relazione al fatto ascritto al capo H): da una parte, il Tutone non
si sarebbe mai recato a Catania per riscuotere il saldo della compravendita dello
stupefacente, come invece ritenuto dal tribunale; dal’altra, le conversazioni
telefoniche e ambientali captate avrebbero un contenuto criptico e, comunque,
sarebbero prive di riscontri. Sotto altro profilo, il ricorrente assume che il
tribunale, nel richiamare le dichiarazioni rese dal collaborante Sebastiano Sardo
in data 31 luglio 2017, non avrebbe valorizzato la circostanza che lo stesso
Sardo, il quale si sarebbe recato a Palermo il 1 aprile per riscuotere il saldo della
compravendita dello stupefacente, non chiama in correità né il Luisi, né il
Tutone. Ad avviso del ricorrente, quindi, gli elementi indicati dal tribunale
sarebbero del tutti generici e, comunque, inidonei a integrare i requisiti richiesti
per l’applicazione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi manifestamente infondati.

2

al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando il provvedimento

2. Le censure del ricorrente, dirette a contestare la sussistenza della gravità
indiziaria, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio,
non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso in esame, il
provvedimento impugnato sia esente da vizi logici.

3. Invero, pur escludendo, a carico del Tutone, il delitto associativo, non
ravvisando un rapporto di stabile fornitura con il sodalizio criminoso capeggiato
da Sebastiano Sardo, il tribunale ha, tuttavia, ravvisato la sussistenza della

riscontrata dai servizi di osservazione e controllo, da cui emerge in maniera
limpida la partecipazione dell’indagato nel delitto in esame.
La vicenda, in particolare, si riferisce all’acquisto di una fornitura di cocaina,
avvenuto nel marzo 2015, da parte del gruppo del Sardo, in favore di un gruppo
di palermitani, composto da Manuel D’Antoni, Gabriele Lo Pinto, Pietro Luisi e
Rocco Tutone, al prezzo di 46 mila euro, per il tramite di Nunzio Davide
Scrivano, cui era demandata la cura delle cessioni di cocaina da parte del
sodalizio etneo ai palermitani.
Dall’attività di captazione emerse che lo stupefacente fu consegnato dallo
Scrivano al D’Antoni nei primi giorni di marzo, come attestato da una serie di
conversazioni telefoniche, in cui la fornitura si giudicava non all’altezza di una
precedente (conversazione n. 90 del 4 marzio 2015). In seguito, sorsero
problemi in ordine al pagamento del prezzo residuo (essendo già stata versata
una caparra di 5.000 euro), in quanto i palermitani richiedevano una dilazione e
si accusavano vicendevolmente in ordine al mancato pagamento.
I catanesi organizzarono perciò una spedizione a Palermo: il 15 marzo, ore
17.37, Scrivano avvisò proprio il Tutone del loro arrivo; dalle conversazioni
captate nei giorni successivi, si apprese che i palermitani avevano consegnato a
Francesco Troina un assegno, promettendo di pagare il saldo il martedì
seguente.
Come preannunciato telefonicamente da Scrivano a Sardo, Tutone giunse a
Catania e, ciò che qui rileva, fu notato, nel corso del servizio di osservazione
predisposto dalla p.g., a bordo dell’autovettura condotta da Scrivano, insieme a
Pietro Luisi e Giuseppe Geraci, i quali furono poi visti incontrarsi con Sebastiano
Sardo e Francesco Troina. Dalle conversazioni intercettate nei giorni seguenti, si
comprese che il debito non era ancora stato pagato; il 19 e il 20 marzo si
susseguirono alcune telefonate proprio tra Tutone e Scrivano, in merito a un
ulteriore incontro che avvenne tra i due, e, una parte del denaro, fu consegnata
al catanese (progr. n. 1850 e 1855).

3

gravità indiziaria con riferimento al capo H) sulla base dell’attività di captzione,

Sul finire del mese di marzo, poiché il debito non era stato ancora
integralmente pagato, i rapporti tra acquirenti e fornitori precipitarono: il 26
marzo i catanesi arrivarono a Palermo e sequestrarono il D’Antoni, come si
evince da un messaggio inviato dallo Scrivano al Luisi proprio con il cellulare di
Tutone.
In data 1 aprile il Sardo, unitamente a tre sodali, si recò nuovamente a
Palermo, ricevendo il denaro mancante; invero, all’atto del controllo di p.g.,
sull’autovettura del Sardo furono rinvenuti 13.345 euro in contanti e assegni

D’Antoni fu liberato.
Sebastiano Sardo, il capo dell’organizzazione, nel frattempo divenuto
collaboratore di giustizia, come da verbale illustrativo del 31 luglio 2017, ha
confermato di aver venduto allo Scrivano, riconosciuto in fotografia, cocaina per
30 mila euro, e di essere venuto a Palermo a causa di una “truffa” di cui era
stato vittima; per tale motivo, insieme a Troina, Guglielmino e Santangelo, si era
recato nel capoluogo siciliano, ove, contattato da un parente dell’autore della
“truffa”, che nel frattempo era stato sequestro, era riuscito a recuperare il
denaro, provvedendo poi alla liberazione dell’ostaggio.
La circostanza che il Sardo non abbia chiamato in correità il Tutone è
irrilevante, in quanto le dichiarazioni del collaboratore confermano che,
effettivamente, vi fu la cessione di un quantitativo non trascurabile di cocaina
dall’associazione etnea ai palermitani, emergendo il pieno coinvolgimento
dell’indagato dalle conversazioni intercettate, come sopra indicate, e dall’attività
di osservazione posta in essere dagli operanti.
Essendo la motivazione aderente alla emergenze processuali e immune da
vizi logici, il provvedimento impugnato deve, perciò, essere confermato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.

4

bancari, oltre a due grosse mazze di legno; essendo stato pagato il “riscatto”, il

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

ILit

S f no Corbetta

Il Presidente
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A

(

Così deciso il 08/03/2018.

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