Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17140 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17140 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA
nei confronti di:
MANNO FERNANDA nato il 22/02/1944 a CASANOVA LERRONE
ZIONI MONICA nato il 15/09/1965 a ALASSIO
ZIONI FERNANDO nato il 28/12/1967 a ALASSIO
FERRARI MATTEO nato il 24/05/1982 a BORGOMANERO
FERRARI GLORIA nato il 21/11/1989 a BORGOMANERO
SANTORIELLO VINCENZO nato il 08/06/1963 a FINALE LIGURE
VALENTINO ELPIDIO nato il 29/04/1960 a SANTA MARIA CAPUA VETERE

avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del Tribunale del riesame di SAVONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco
Salzano, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 20/02/2018

udito il difensore, avv. Elisabetta Marinella, che chiede l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Savona del
29 settembre 2017 con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo
disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona di un

di legge.
Afferma il p.m. ricorrente che l’ipotesi d’accusa è stata ritenuta insussistente
dal Tribunale del riesame di Savona sulla base delle seguenti considerazioni:
1.L’immobile venne eretto in origine con destinazione residenziale;
2 Avvenne, in epoca compresa fra il 1978 ed il 1990, un cambio d’uso verso la
destinazione alberghiera in violazione di legge, quindi abusivamente;
3. Essendo la destinazione di un bene (rilevante ai fini urbanistici) solo quella
impressa dai titoli abilitativi legittimamente emessi, l’immobile de quo avrebbe
formalmente conservato l’originaria destinazione residenziale sino alle odierne
vicende, nonostante utilizzo alberghiero ultra trentennale;
4. I reati di falso contestati non incidono sulla legittimità dei titoli abilitativi
affitta camere conseguiti, o quanto meno non in misura tale da giustificare le
misure cautelari.

2. Secondo il p.m. ricorrente, tale percorso logico-giuridico è censurabile in
diritto, in base alle considerazioni che seguono:
1. l’immobile venne già in origine edificato con funzione ricettiva. Eventuali
diversi utilizzi sono comunque riconducibili nell’ambito della medesima categoria
urbanistica, quindi non comportarono cambio di destinazione d’uso;
2. Nella denegata ipotesi di voler configurare un cambio di destinazione d’uso,
urbanisticamente rilevante, questo avvenne in epoca in cui la fattispecie costituiva
attività libera poiché non censurata da alcuna disposizione di legge;
3. Alla data dei recenti lavori l’immobile possedeva destinazione alberghiera ad
ogni effetto di legge; pertanto la conversione in appartamenti, con aumento delle
unità immobiliari, integra il reato di lottizzazione abusiva;
4.

I reati di falso perpetrati a vario titolo hanno comportato una illecita

regolarizzazione dello stato di fatto, con ripercussione ineludibile sulla legittimità
dei titoli edilizi successivamente conseguiti.

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immobile in Alassio. Il ricorrente ha dedotto i vizi della motivazione e di violazione

2.1. Al punto a) rileva il p.m. ricorrente che il Tribunale del riesame di Savona
ha ritenuto che l’immobile, costruito a seguito di licenza edilizia del 1963 per
essere destinato ad affittacamere, dovesse essere ritenuto sin dall’origine quale
destinato ad uso residenziale, sicchè, nonostante nel tempo sia stato adoperato
quale albergo, la successiva trasformazione in tre appartamenti non ha
determinato un abusivo cambio di destinazione d’uso, con concretizzazione dei
reati – di lottizzazione abusiva e di costruzione senza permesso di costruire
contestata agli indagati, perché, in estrema sintesi, l’immobile era stato riportato
alla sua destinazione originaria. Secondo il ricorrente, la qualificazione sin dalla

contraria al dettato normativo allora vigente, posto che le uniche norme che
riguardavano l’attività di affittacamere erano quelle del t.u.l.p.s. che la
inquadravano tra gli esercizi pubblici.
Il ricorrente ha poi ricostruito l’evoluzione del quadro normativo nel tempo
descrivendo l’ambito applicativo della legge 217 del 1983, della legge regionale n.
1 del 2008, art. 4 comma 5, della legge regionale n. 32 del 2014, art. 20. Conclude
il p.m. che all’epoca del rilascio della licenza edilizia (1963) o del rilascio della
licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera, nessuna norma equiparava
l’affittacamere alle civili abitazioni; le leggi successive operano la equiparazione
per gli immobili con sole sei camere, laddove l’immobile in questione ne aveva 8
almeno secondo quanto risulta dalla richiesta di esercizio alberghiero del 1978.
2.2. Al punto b), il p.m. ricorrente ha contestato il richiamo contenuto
nell’ordinanza alla legge n. 10 del 1977 rappresentando che l’edifico è sorto in
epoca antecedente all’obbligo della licenza edilizia, sorto con la cd. legge Ponte n.
765 del 1967, e non contrastava con la disciplina edilizia vigente all’epoca della
costruzione. Ha altresì rilevato il p.m. che all’epoca la categoria urbanistica
dell’immobile era quella residenziale, perché la categoria turistico-ricettivo è stata
introdotta in Liguria solo con la legge regionale 25/1995; pertanto, per il p.m.,
una casa di civile abitazione ed un albergo appartenevano alla stessa categoria
urbanistica, quella residenziale. La trasformazione da civile abitazione in albergo
non determinò, all’epoca, un cambio di destinazione d’uso.
Ritiene il p.m. che erroneamente il Tribunale del riesame di Genova ha fatto
risalire il cambio di destinazione d’uso ad un periodo tra il 1978 ed il 1990, quindi
sotto la vigenza della legge 47/1985.
Secondo il p.m. ricorrente dagli atti risulta che dagli atti risulta che la
trasformazione in albergo era già avvenuta nel 1978, in ogni caso prima ancora
dell’entrata in vigore della legge 10/1977 e debba ritenersi lecita. In ogni caso,
rileva il p.m., risulta dagli atti che la struttura non fosse più una civile abitazione,

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sua costruzione dell’immobile quale destinato ad uso residenziale è immotivata e

perché i locali non erano dotati di soggiorno, e che l’accatastamento dell’immobile
nel 1980 come abitazione avvenne solo per ragioni fiscali.
2.3. Al punto c), il p.m. ha affrontato il tema del cambio di destinazione senza
opere, richiamando lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 14 giugno
2000, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato con
riferimento alla legge n.10 del 1977 e poi alla legge 47 del 1985, la sentenza della
Corte Costituzionale del 11 febbraio 1991 n. 73, il testo dell’art. 25 della legge 47
del 1985 nelle sue diverse formulazioni.
2.4. Al punto d) il p.m. ha affermato che la regolarizzazione presentata ex
art. 48 d.p.r. 380/2001 presentata il 5 giugno 2014 reca dichiarazioni mendaci,
quanto meno di ordine temporale, e pertanto non è lecitamente avvenuta con
ripercussioni sulla legittimità dei titoli edilizi sottesi ai successivi interventi di
trasformazione.
2.5. Al punto e), il p.m. ha rappresentato l’esito delle ulteriori indagini svolte
dalla p.g. sullo strumento urbanistico comunale rilevando in sintesi che l’immobile
ha una destinazione urbanistica «albergo», con vincolo alberghiero in base alla
legge regionale 1/2008 (deve restare albergo fatta salva esplicita procedura di
svincolo), per il quale il cambio di destinazione d’uso è stato cassato dalla regione.
Conclude il p.m. che al di là della storia urbanistica dell’immobile, nonché dei limiti
di cui alla legge regionale 16/2008, il cambio d’uso verso la funzione abitativa
ovvero il ripristino di una supposta destinazione abitativa ivi insediata negli anni
’60, costituisce intervento conflittuale con le norme di PUC.
Secondo il p.m. eventuali iniziative in tal senso non possono prescindere da
una variante allo strumento urbanistico secondo le procedure di cui alla legge
regionale 36/1997. Per il p.m. ricorrente, essendosi concretizzato un intervento di
trasformazione ed aumento delle unità, in zona urbanistica A, non adeguatamente
autorizzato (permesso di costruire convenzionato) trova conferma il fumus del
reato di lottizzazione abusiva.

3. I difensori degli indagati hanno depositato memorie con le quali hanno
chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e sostenuta la correttezza dei
provvedimenti amministrativi ottenuti per l’esecuzione delle opere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile laddove si deduce il vizio della motivazione.
Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari
reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.,
soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della

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motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve
in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art.
125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente, tale cioè da rendere
l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

2. Il ricorso è inammissibile anche quanto alla dedotta violazione di legge.
2.1. Ed invero, il Tribunale del riesame di Savona ha fondato la sua decisione

243100, Tarallo, per il quale la destinazione d’uso di un immobile non si identifica
con l’uso fattone in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal
titolo abilitativo assentito: «In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del
reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in caso di mutamento
di destinazione d’uso edilizio per difformità totale delle opere rispetto al titolo
abilitativo, l’individuazione della precedente destinazione d’uso non si identifica
con l’uso fattone in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal
titolo abilitativo assentito, in quanto il mutamento di destinazione d’uso
giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal
punto di vista urbanistico».
Il Tribunale del riesame ha rilevato che la destinazione urbanistica ricavabile
dalla licenza edilizia sia quella residenziale.
2.2. Orbene, il principio di diritto non è stato minimamente contestato dal
p.m.; inoltre è lo stesso ricorrente che riconosce che all’atto della costruzione
l’edificio avesse una destinazione residenziale.
Il ricorrente ha infatti rilevato che l’edifico, realizzato a seguito di licenza
edilizia, è sorto in epoca antecedente all’obbligo della licenza edilizia, sorto con la
cd. legge Ponte n. 765 del 1967; che all’epoca della costruzione dell’immobile la
categoria urbanistica dell’immobile era quella residenziale, perché la categoria
turistico-ricettivo è stata introdotta in Liguria solo con la legge regionale 25/1995;
ha affermato il p.m. che una casa di civile abitazione ed un albergo appartenevano
all’epoca alla stessa categoria urbanistica, quella residenziale.
Dunque, il Tribunale del riesame di Savona non è incorso in alcuna violazione
di legge, avendo correttamente applicato la norma, nell’interpretazione fornita
dalla Corte di Cassazione, in quanto ha ritenuto che l’edificio avesse una
destinazione residenziale, in base alla licenza edilizia ed alle categorie urbanistiche
allora vigenti.

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sul principio di diritto espresso da Cass Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Rv.

3. Sono poi inammissibili le questioni proposte dal p.m. al punto e) del ricorso
perché si fondano su supplementi di indagine proposti per la prima volta nel
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del p.m.
Così deciso il 20/02/2018.
r

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