Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17139 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17139 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Costa Giuseppe, nato a Corigliano Calabro il 15/12/1985

avverso l’ordinanza del 08/09/2017 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza in data 8 settembre 2017, ha
rigettato la richiesta di riesame, ex art. 322 cod.proc.pen., proposta da Giuseppe
Costa avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Castrovillari di sequestro preventivo dell’area, catastalmente
contraddistinta al foglio n. 20 del Comune di Corigliano Calabro, di estensione di
mq 423, nell’ambito del procedimento penale, nei confronti di Giuseppe Costa e
altri, per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1161 cod. nav. (capo a) e 110
cod.pen. 181 del D.Ivo n. 42 del 2004 (capo b), in relazione alle opere di
posizionamento del lido balneare Edonè Beach di Costa Giuseppe, sull’area

Data Udienza: 20/02/2018

demaniale oggetto di concessione in capo al Costa per effetto del suo sub
ingresso, confermando il relativo decreto.
1.1. Il Tribunale cautelare, quanto al fumus commissi delicti, ha rilevato
che dagli accertamenti versati in atti era risultata la difformità del
posizionamento dello stabilimento balneare rispetto agli elaborati progettuali,
posti a corredo della concessione demaniale, spostamento che aveva
determinato un significativo sconfinamento del lido balneare rispetto all’area
oggetto di concessione e che aveva determinato l’occupazione abusiva di

impresso ex lege sull’area in questione, che il posizionamento dello stabilimento
balneare effettivo non era neppure conforme agli elaborati progettuali del Piano
Comunale Spiagge, perché insisteva anche sulla limitrofa pineta insuscettibile di
essere oggetto di concessione demaniale, e quanto al periculum in mora, esso
derivava dalla protrazione delle conseguenze dannose derivanti dalla disponibilità
in capo al ricorrente di detta porzione.
2. – Per l’annullamento dell’ordinanza, il difensore di Giuseppe Costa ha
proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata disamina degli allegati
difensivi laddove si metteva in luce come l’errato posizionamento del lido
balneare, in area differente da quella oggetto della concessione demaniale, non
poteva essere ascrivibile a titolo di dolo in capo al ricorrente, subentrante nella
concessione, ed erronea interpretazione delle norme di legge, nella parte in cui il
Tribunale aveva dato rilievo probatorio ai dati estrapolati dal SID, per la prova
dello sconfinamento, non considerando che la materia è regolata dal Piano di
Indirizzo Regionale e dal Piano Comunale Spiagge.

3. Il Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato per la proposizione di questioni
che involgono il fatto e la rivalutazione delle risultanze investigative non
proponibili in questa sede, in presenza di motivazione congrua.
Deve premettersi che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso
provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di
legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione

porzione del demanio marittimo, e la violazione del vincolo paesaggistico

rientrano, oltre agli “errores in iudicando” o “in procedendo”, anche i vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del
provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.
245093), restando escluso, per espressa previsione normativa, il vizio di
motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, vizio
denunciabile attraverso l’autonoma previsione dell’art. 606 comma 1 lett e)

5. Così specificato l’ambito del sindacato del giudice di legittimità in
materia cautelare, appare manifestamente infondato il primo profilo di censura
che sollecita una rilettura in chiave di diversa ricostruzione fattuale e di
esclusione del dolo e deduce, attraverso l’apparente vizio di travisamento della
prova (elaborati grafici) l’insussistenza dei reati, e non si confronta con la ratio

decidendi, finendo per sconfinare anche nella apsecificità del motivo, da qui
consegue la pronuncia di inammissibilità ex arti 581 comma 1 lett c)
cod.proc.pen. e art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Il Tribunale cautelare ha argomentato la sussistenza del fumus dei reati
(cfr. par. 1.1. del ritenuto in fatto), sulla scorta dei dati documentali presenti e
da questi ha tratto la conclusione non solo dello sconfinamento del lido, per
effetto del suo posizionamento, su area demaniale e sottoposta a vincolo
paesaggistico, ma anche la non conformità degli elaborati progettuali con il Piano
spiagge del Comune perché insisteva su una posizione di area insuscettibile di
essere oggetto di concessione demaniale, con motivazione congrua e tutt’altro
che assente o apparente.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

3

cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 20/02/2018

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