Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17134 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17134 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MARULO LUIGI nato il 12/03/1985 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso l’ordinanza del 10/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco
Salzano, che conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore, avv. Alfredo Sorge, che chiede raccoglimento del ricorso;
deposita note di udienza.

Data Udienza: 20/02/2018

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Luigi Marulo ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 10 luglio 2017 con la quale è
stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 5 -giugno 2017 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata,
ex art 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324 comma 7 e 309

presentò istanza di differimento dell’udienza camerale fissata per la discussione
del riesame, il cui contenuto è riportato nel ricorso e che il Tribunale del riesame,
nello stesso giorno, rigettò l’istanza ritenendo non sussistenti i giustificati motivi.
Secondo la difesa, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto censurare i motivi
addotti nella istanza ed ha preso in esame solo una parte delle ragioni poste a suo
fondamento, con motivazione illogica. Secondo la difesa è stato violato il testo e
lo spirito della norma che non da al giudice la facoltà di respingere la richiesta
difensiva, impedendo il pieno esercizio dei diritti difensivi, con uno spazio
temporale maggiore e sufficiente ad esercitarli. Il difensore ha poi depositato
ulteriori note a sostegno di tale motivo.

2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la nullità dell’ordinanza
impugnata, ex art. 606 lett. a), b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274
– 321 cod. proc. pen. ed alla richiesta difensiva di annullamento del decreto
genetico per insussistenza delle esigenze cautelari. Dopo aver riportato la
motivazione del decreto di sequestro preventivo, ha rilevato la difesa di aver
prodotto una c.t. dalla quale emergeva che le opere edilizie sono state realizzate
dal Murolo previo rilascio di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire;
che anche la realizzazione dell’ambiente parzialmente interrato fu autorizzato da
comune e soprintendenza, volto ad ospitare attività diagnostico-terapeutiche di
nuova generazione, con sale di aspetto ed i relativi locali utili; che dopo la
ristrutturazione furono contestate tre modeste violazioni (due a marzo ed una a
giugno); che l’affermazione del giudice per le indagini preliminari che in
contestazione era la complessiva illegittimità del fabbricato era del tutto gratuita.
La difesa ha quindi riportato un passo della c.t. della difesa da cui emergerebbe
che le difformità relative al piano seminterrato non sono ascrivibili a nessun tipo
di abuso perché relative a modifiche della disposizione interna degli ambienti,
descritte nella relazione riportata nel ricorso.
Secondo la difesa, a fronte di tali contestazioni, il Tribunale del riesame non
ha detto nulla di plausibile sulle esigenze cautelari; ha illegittimamente affermato

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comma 9 bis cod. proc. pen. Rileva la difesa che il ricorrente, tempestivamente,

che in discussione vi sarebbe la complessiva illegittimità urbanistica del fabbricato,
affermazione questa già censurata dalla difesa con riferimento al decreto genetico.
La difesa ha quindi contestato la motivazione del Tribunale del riesame nella quale,
valutando la c.t. della difesa, si rileva che non si comprende da dove sia stato
assunto dal c.t. che vi fosse stata l’autorizzazione del comune e della
soprintendenza alla realizzazione delle opere in parte fuori terra ed in parte
interrate. Secondo la difesa tale rndtivazione è del tutto priva di aggancio alla
realtà e determina il vizio di violazione di legge posto che i titoli autorizzativi

Per la difesa è generica ed infondata la motivazione del Tribunale del riesame
di Napoli laddove, considerata la contestazione del reato ex art. 181 d.lgs.
42/2004, ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, perché, sostiene la difesa,
non è in discussione la legittimità urbanistica e paesistica dell’immobile ma solo
piccole difformità insignificanti rispetto al cd. aggravio dell’assetto del territorio.
La difesa poi ritiene di aver dimostrato l’assenza di aggravio dell’assetto del
territorio in relazione alle opere in sequestro, poiché le difformità relative al piano
seminterrato non sono ascrivibili ad alcun abuso edilizio o paesaggistico
trattandosi di modificazioni interne, descritte nel ricorso, senza alcuna aumento di
superficie o di volumetria. La difesa ha quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con restituzione dell’area e di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Dagli atti risulta che il riesame fu proposto dal difensore e procuratore
speciale di Luigi Marulo, quale legale rappresentante della C.M.O. s.r.I.; al
difensore risulta però conferita la procura speciale da Luigi Marulo in proprio e non
quale legale rappresentante della suindicata società. L’avv. Sorge, che ha proposto
il ricorso per cassazione nell’interesse di Luigi Marulo, è difensore e procuratore
speciale di Luigi Marulo; a tale difensore non risulta attribuita alcuna procura
speciale dalla C.M.O. s.r.l. Dunque, il ricorso per cassazione è stato proposto
dall’indagato in proprio. I beni immobili oggetto di sequestro preventivo, come
risulta dagli atti prodotti dalla difesa, sono di proprietà della C.M.O. s.r.I.; dagli
atti di p.g. il legale rappresentante di tale società è indicato nella persona di Luigi
Marulo. Dagli atti prodotti dalla difesa, legale rappresentante della C.M.O. s.r.l.
risulta essere tale Francesca Grassi.
1.2. Il ricorso per cassazione proposto dall’indagato in proprio è inammissibile
perché l’indagato non aveva impugnato in proprio il decreto di sequestro
preventivo: il riesame, come già rilevato, è stato proposto dal difensore e

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indicati nella c.t. erano allegati alla relazione del c.t. della difesa.

procuratore speciale di Luigi Marulo, ma nella qualità di legale rappresentante della
C.M.O. s.r.l.
1.3. In ogni caso, essendo i beni di proprietà della C.M.O. s.r.I., Luigi Marulo,
in proprio, non ha alcun diritto alla restituzione dei beni e di conseguenza non ha
interesse alla proposizione del -ricorso per cassazione. La legittimazione astratta
alla proposizione del riesame reale è attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen.
all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere

libro IX sulle impugnazioni, e nel Titolo I sulle disposizioni generali: infatti,
l’interesse all’impugnazione è un requisito generale per tutte le impugnazioni,
anche quelle cautelari (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. Sez. 3, n. 9947 del
20/01/2016). Pertanto gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc.
pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta
legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, ribadito di recente anche da Cass. Sez.
3 , n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione, l’interesse concreto ed attuale alla
proposizione del riesame reale e di conseguenza al ricorso per cassazione,
dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico
schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come
effetto del dissequestro (cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013; Cass.
Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015; Cass. Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015,
Mokchane,). Cfr. per una ricostruzione sistematica, Cass. Sez. 3, n. 9947 del
20/01/2016, che ha affermato in motivazione che affinché sia legittimato a
proporre impugnazione l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con
la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il
gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di
effetti nella sfera giuridica dell’impugnante.
Si è quindi affermato (cfr. la sentenza n.9947 in motivazione) che nel caso
dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure
cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere
indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed
imprescindibile dell’interesse ad impugnare; ed anche nelle ipotesi in cui è stata
ammessa la legittimazione dell’indagato non titolare del bene non è stato l’astratto
interesse connesso alla categoria soggettiva ad avere fondato l’ammissibilità
dell’impugnazione, bensì il concreto interesse alla restituzione del bene in
sequestro, sulla base della relazione con la cosa ovvero della peculiare
qualificazione giuridica dei fatti. Cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, n. 22231 del
17/03/2017, Rv. 270132, Paltrinieri: L’indagato non titolare del bene oggetto di

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l’interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale poste nel

sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo
cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del
gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo
specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della
cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che non è- configurabile un
interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia
favorevole in ordine all’insussistenza del fumus commissi delicti, giacché questa
non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante

Secondo la Corte di Cassazione, il riesame è inammissibile anche quando
l’effetto restitutorio sia semplicemente indiretto perché finalizzato a porre in
discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto addebitato,
profili estranei allo schema restitutorio della richiesta di riesame del sequestro in
parola (Cass. Sez. 4 21724 del 20 aprile 2005).
1.4. Nel caso in esame, poiché è del tutto indimostrato che il ricorrente abbia
il diritto alla restituzione dei beni, non essendo il legittimo proprietario, deve
ritenersi che il ricorrente sia privo di un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del ricorso per cassazione. Le stesse conclusioni formulate con il
ricorso confermano l’assenza dell’interesse all’impugnazione; la difesa ha infatti
chiesto la restituzione dell’area e di quanto in sequestro agli aventi diritto e non
all’indagato.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro
2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

l’autonomia del giudizio cautelare.

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