Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17134 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17134 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze
nel procedimento nei confronti di
I. Ait Taleb Abdellti, nato in Marocco nel 1966
2. Duarte Ferreira Josè Mario, nato in Portogallo il 11/08/1971
3. El Baz Ahmed, nato in Marocco il 01/01/1962
4. Ramon Lidon Pedro, nato in Spagna il 02/11/1961

avverso la sentenza deI31/01/2012 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato Ramon l’avv. Michele Giacomo Carlo Passione, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/04/2013

E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava
parzialmente la pronuncia di primo grado del 12/05/2011 del Giudice per le
Indagini preliminari del Tribunale della stessa città, escludendo la circostanza
aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e riconoscendo a
tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con conseguente
rideterminazione della pena e revoca della confisca degli automezzi in sequestro,

condannato Abdelhdi Alt Taleb, Josè Mario Duarte Ferreira, Ahmed El Baz e Pedro
Ramon Lidon in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. cit., per avere in
concorso tra loro, in Sesto Fiorentino il 26/06/2010, detenuto a fine di spaccio
214 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero
dimostrato la colpevolezza dei quattro prevenuti in ordine al reato loro ascritto,
con riferimento al quale doveva, però, essere esclusa la circostanza aggravante
contestata, dato che la droga rinvenuta aveva una bassa percentuale di principio
attivo e non poteva essere considerata di ingente quantità.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Firenze, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere la
Corte territoriale ingiustificatamente escluso la suddetta aggravante, sebbene
fosse risultato che la stessa avrebbe potuto consentire la preparazione di circa
250.000 dosi medie giornaliere; nonché per avere erroneamente revocato la
disposta confisca della vettura renault kangoo di proprietà dell’Aib Taleb,
nonostante la stessa fosse stata ablata ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306 del
1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte,
l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del
1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il
valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza
nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale
valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n.
36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, bisogna prendere atto
come la Corte di appello di Firenze abbia errato nel ritenere che non integrasse
2

e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale quel Giudice aveva

gli estremi della circostanza aggravante in parola la condotta di detenzione
dell’hashish trovato nella disponibilità dei quattro suddetti imputati, posto che lo
stesso aveva un peso totale di 214 kg. ed una percentuale di THC, cioè di
principio attivo, del 3,63%, pari a circa 7 kg, come tale idoneo al
confezionamento di bebn oltre 2.000 dosi determinate in base al valore-soglia di
1.000 mg. per ciascuna dose, determinato in base al d.m. sopra richiamato.
Tanto risulta conforme, dunque, all’indirizzo ermeneutico in materia oramai
nettamente prevalente, che ha tratto origine da una nota pronuncia delle Sezioni

con l’altra, più recente, innanzi richiamata sentenza del 2012, è stato affinato
con l’individuazione di un “moltiplicatore” desumibile dall’ampia casistica
desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, “parametro indicativo e non
vincolante”: e ciò sia per scongiurare le ‘oscillazioni’ interpretative di un
concetto, quale quello dell’ingente quantità, suscettibile delle più disparate
letture e per evitare di far riferimento alle caratteristiche delle transazioni in un
determinato “ambito territoriale”, dato valutativo, questo, di scarsa valenza
esegetica, tanto più in un mercato, quale quello degli stupefacenti, avente
carattere di globalità; sia anche per esaltare, per così dire, la funzione propria
della norma che prevede la circostanza aggravante in argomento, che, come
noto, è quella di sanzionare in maniera più rigorosa condotte che mettono in
maggior pericolo il bene salute pubblica, riguardando quantitativi di droga
potenzialmente destinati, per il loro valore ponderale, ad un numero molto
elevato dì fruitori finali.
Tale innovativo indirizzo ermeneutico, finalizzato anche ad evitare incertezze
nell’applicazione della disposizione de qua, comporta la necessità di un nuovo
giudizio sul punto da parte dei Giudici di secondo grado, che dovranno
uniformarsi al principio di diritto innanzi esposto (anche eventualmente
rideterminando la pena inflitta).

3.2. Appare, inoltre, erronea la decisione della Corte distrettuale di revocare la
confisca della vettura renault kangoo sequestrata all’Alt Taleb, sul presupposto
che tale veicolo non appartenesse al prevenuto, posto che la circostanza di segno
contrario emerge dall’atto del procedimento richiamato dal P.G. impugnante (v.
fg. 29 del fascicolo), il cui esame nel merito va riservato ai Giudici di secondo
grado.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata sui due punti innanzi indicati,
con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

3

unite del 2000 (v. Sez. Il, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666), e che

P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla la sentenza impugnata e rinvia, per
Il giudizio sui punti, ad altra sezione della Coi-te di appello di Firenze.

Così deciso il 11/04/2013

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