Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17132 del 27/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17132 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
nei confronti di:
GESSOSI ANTONIO N. IL 22/08/1985
avverso l’ordinanza n. 492/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
ott.
le

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 27/01/2015 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice
dell’Esecuzione, rideterminava in anni 3 di reclusione ed in C. 10.000,00 di multa, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, la pena inflitta a Gessosi Antonio con
sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli del 10/07/2012, divenuta definitiva il
6/11/2013.
Avverso tale decisione la Procura presso il Tribunale di Torre Annunziata proponeva ricorso

manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale.
Deduceva, infatti, che, concernendo l’esecuzione più provvedimenti, il giudice dell’esecuzione
doveva essere individuato in quello dell’ultimo provvedimento irrevocabile e, cioè, nella Corte
di Appello di Napoli, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen..
Chiedeva, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr. Aurelio Galasso, mediante
requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al tempo della presentazione della
domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (conf. Cass.,
Sez. 1, 14/07/2015 n. 2141, Bouguettaoui, non nnassinnata; Sez. 1, 19/05/2010 n. 23252,
Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, 03/06/2008 n. 24438, Torres, Rv. 240811; Sez. 1, 21/10/2004
n. 49256, Garofalo, Rv. 230301).
Nella fattispecie, la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10/7/2012 riformava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Gessosi Antonio in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e diveniva irrevocabile per ultima in data 6/11/2013 (vedi certificato
penale in atti).
Conseguentemente, va determinata la competenza della Corte di Appello di Napoli come giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen..
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione funzionalmente competente.

per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza e

2
P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 27/11/2015

Il Giudice estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA