Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17132 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17132 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rocchi Pietro, nato a Palermo il 20/07/1964

avverso la sentenza del 07/06/2017 della Corte di Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di Appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 2 ottobre 2015 del Tribunale di Palermo, in forza
della quale Pietro Rocchi era stato condannato alla pena, operata la riduzione per
il rito, di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt.
171-ter, comma 1, lett. c) e comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nonché
648 cod. pen., con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto personalmente ricorso per
cassazione con unico articolato motivo di impugnazione.

Data Udienza: 21/03/2018

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l’errata valutazione del dato
processuale nonché dell’intera vicenda, mentre avrebbero dovuto spiegarsi le
ragioni che avevano determinato il convincimento di colpevolezza. Atteso ciò, si
manifestava il vizio di violazione di legge circa la prova dell’esistenza del reato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del
ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Al riguardo, infatti, è appena il caso di osservare che il ricorrente ha
formulato una serie di censure (“La Corte d’Appello…ha errato nella valutazione
del dato storico processuale.. applicando erroneamente la legge penale… la Corte
adita ha denegato l’applicazione del diritto.., ed invero l’organo ritualmente
investito ha omesso l’esame di alcuni punti rilevanti che pretermessi hanno
viziato il procedimento logico giuridico in ordine alla partecipazione dell’imputato
nei fatti di reato ascritti…è necessario che… si spieghino.., le ragioni che hanno
determinato il convincimento di colpevolezza…Pertanto si palesa chiaramente il
vizio della violazione di legge…in relazione alla prova dell’esistenza del reato”),
che di per sé si presentano proponibili in ogni ipotesi di impugnazione, ma che
sono rimasti senza alcun concreto riferimento al percorso motivazionale, nonché
in genere alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Va da sé che il ricorso, siccome formulato, non si confronta in alcun modo
con i contenuti del provvedimento della Corte territoriale, proponendo invero
rilievi che potrebbero anche astrattamente condividersi, ma che sono in realtà
del tutto privi di collegamento con la sentenza del Giudice palermitano
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va
dichiarata senz’altro l’inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Vito Di Nicola

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