Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17132 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17132 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Marongiu Daniele Marco, nato a Nuoro il 21/05/1979

avverso la sentenza del 08/03/2011 della Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva, con rideterminazione della
pena in mesi otto di reclusione.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Nuoro, in accoglimento dell’appello del P.G., riformava la pronuncia
di primo grado rideterminando la pena in ragione della riconosciuta recidiva

Data Udienza: 11/04/2013

aggravata, e, rigettando l’appello dell’imputato, confermava la medesima
pronuncia del 11/07/2007 con la quale il Tribunale di Nuoro aveva condannato
Daniele Marco Marongiu in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali aggravate, commessi, in concorso con Luigi Franco Masala, in
Nuoro il 24/10/2006.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Marongiu, con atto
sottoscritto dal suo difensore avv. Giampietro Sanna, il quale, con due distinti
pen., per avere la Corte di appello erroneamente aumentato la pena, in ragione
della riconosciuta recidiva, di due terzi anziché della metà, così come stabilito da
quella disposizione; ed in relazione agli artt. 133 e 164 cod. pen., per avere
ingiustificatamente omesso di valorizzare una serie di elementi favorevoli
all’imputato, tali da legittimare la concessione del richiesto beneficio della
sospensione condizionale della pena.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale, dopo
aver dato atto che le recidive contestate e riconosciute a carico dei due imputati
fossero di diversa natura, e quella riguardante il Marongiu fosse quella prevista
dall’art. 99 comma 3 e non anche quella del successivo comma 4 del codice
penale, ha erroneamente operato l’aumento di pena di due terzi, anziché della
metà.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio ai sensi
dell’art. 620 comma 1 lett. I) cod. proc. pen., con rideterminazione della pena da
parte di questa Corte – trattandosi di operazione che non richiede alcun
accertamento di fatto o valutazione di tipo discrezionale – nella misura di mesi
nove giorni dieci di reclusione, operando l’aumento della metà della pena base
(già stabilita dai giudici di merito) di mesi otto di reclusione in relazione al più
grave reato del capo A), aumenta ancora di mesi due di reclusione (anch’essa
stabilita dai giudici di merito) per la continuazione con il reato del capo B),
ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha chiesto una rinnovata valutazione delle modalità mediante le
quali i Giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso
dall’ordinamento ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Sul punto non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sospensione
2

motivi, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 99 comma 3 cod.

condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli
elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli che
egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio: quando
risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei
suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal
riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla
attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice,
costituisce una prospettazione di merito, che non può trovare ingresso in un
Mil. In proc. Sinesi, Rv. 193735; Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, P.M. Mil. in
proc. Gelati, Rv. 189611).
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello sarda ha ritenuto di
negare al prevenuto quel beneficio, avendo rilevato che lo stesso era stato
condannato per l’analogo reato di resistenza a pubblico ufficiale meno di due
anni prima ed aveva così dimostrato di non essere meritevole di un secondo
giudizio prognostico favorevole circa la commissione in futuro di altri delitti (v.
pag. 8 sent. impugn.).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta che
ridetermina in nove giorni dieci di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/04/2013

controllo di legittimità (così, tra le tante, Sez. 1, n. 4136 del 26/02/1993, P.G.

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