Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17131 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17131 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Corpetti Rudy, nato a Corridonia il 18/11/1976

avverso la sentenza del 25/01/2017 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio quanto alla
liquidazione del danno; inammissibilità nel resto
udito per la parte civile l’avv. Gabriella Ubertini, che ha concluso per il rigetto del
ricorso e la condanna dell’imputato al risarcimento del danno
udito per l’imputato l’avv. Arturo Salerni in sostituzione dell’avv. Marcello Gentili,
che ha richiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2017 il Tribunale di Milano ha condannato
Rudy Corpetti, quale legale rappresentante della s.r.l. Crea Milano, alla pena di
euro 206 di ammenda, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese

Data Udienza: 21/03/2018

al

legali in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all’art. 659, comma
1, cod. pen..
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello, poi convertito in
ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della sentenza, articolato su tre
motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo è stato osservato che la fattispecie
doveva rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen., atteso che
l’attività, come in specie, di bar regolarmente autorizzato a rimanere aperto fino

mentre il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore
rappresentava solamente un illecito amministrativo di cui alla legge 447 del
1995, stante la sostanziale abrogazione dell’art. 659, comma 2, cod. pen..
2.2. Col secondo motivo è stata eccepita l’insussistenza dell’elemento
oggettivo del reato, dal momento che la contestata contravvenzione postulava
l’idoneità al disturbo di una pluralità indeterminata di persone, ossia
genericamente alla quiete nelle proprie occupazioni ed al conseguente riposo, e
non solamente agli occupanti dell’edificio condominiale. Ciò che in specie andava
escluso, come si evinceva dagli esiti dell’attività istruttoria ed in particolare
dall’esame della teste Parker, condomina del terzo piano, che aveva dichiarato di
non essere disturbata dai rumori.
2.3. Col terzo motivo l’odierno ricorrente ha infine contestato la
motivazione, in quanto viziata, che aveva condotto alla liquidazione del danno in
tesi sopportato dalla parte civile, atteso che detto pregiudizio non poteva mai
essere ritenuto in re ipsa, mentre in specie appunto non era stato provato
alcunché in ordine all’eventuale riflesso pregiudizievole del preteso evento lesivo
nella sfera non patrimoniale della parte civile. Né erano state fornite indicazioni
circa il processo logico seguito nella determinazione del danno.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio
quanto alla liquidazione del danno; e per l’inammissibilità nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indiati.
4.1. In linea generale va comunque ricordato che, quanto all’esercizio di una
attività o di un mestiere rumoroso, esso integra: a) l’illecito amministrativo di cui
all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si
verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore
fissati dalle disposizioni normative in materia; b) il reato di cui al comma primo
dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo
dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a

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a tarda notte andava così classificata come esercizio di un mestiere rumoroso,

turbare la pubblica quiete; c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod.
pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della
Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle
relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di
cui alla legge n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv.
261885).
4.2. In relazione quindi al primo motivo di censura, il ricorrente non si è
confrontato con la motivazione addotta, dal momento che il Tribunale di Milano

aveva alcuna autorizzazione a svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica e/o a utilizzare strumenti musicali, per cui si trattava di esercizio che
poteva sì somministrare e vendere bevande ed alimenti, ma che ciò non gli dava
titolo per diffondere musica fino a tarda notte.
In ragione di ciò, il provvedimento impugnato ha così osservato – senza che
il ricorrente abbia preso posizione al riguardo – che, in difetto di autorizzazione,
non aveva comunque giuridico significato il richiamo alla fattispecie di cui all’art.
659, comma 2, cod. pen., ovvero all’ipotesi del mero illecito amministrativo.
4.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, perché sussista la contravvenzione
di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito
condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o
a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento
sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente
parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013,
Virgillito e altro, Rv. 257345).
In specie, il provvedimento impugnato ha dato atto che il locale pubblico
Bond, corrente in Milano, ha arrecato disturbo al riposo ed alle occupazioni di più
persone, ossia ai condomini dello stabile milanese di via Paoli, 2 attraverso
l’impianto di diffusione sonora, e che ciò era stato confortato dalle deposizioni
testimoniali e dagli stessi rilievi tecnici dell’Arpa quanto al superamento del limite
differenziale.
Al riguardo, il ricorrente, richiamando proprio il cennato insegnamento di
questa Corte, nulla ha contestato, limitandosi a sostenere che una teste
condomina non era disturbata dai rumori provenienti dal locale.
In proposito, peraltro, va osservato che in ricorso non si rileva alcunché in
ordine al fatto che “i condomini”, e quindi una non irrilevante parte di costoro,
fossero disturbati, come ha annotato la sentenza impugnata, laddove altresì la
stessa teste Parker Petrina aveva solamente sostenuto (cfr. pag. 2 del
provvedimento impugnato) di non essere in grado di indicare con certezza la
fonte del rumore, mentre gli altri testi (“i condomini”) erano stati precisi
nell’indicare che si trattava di musica ad alto volume suonata dal Bond.

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ha espressamente dato conto che l’esercizio pubblico gestito dal Corpetti non

Anche detto motivo non è quindi in grado di varcare le soglie
dell’a mmissi bilità.
4.4. Fondato si presenta invece il terzo motivo di censura.
Al riguardo, infatti, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa
valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed
equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se
sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana e
altri, Rv. 258170). Più specificamente, è stato così affermato, ed in proposito la

morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di
merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto
considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base
della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base
ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, n. 18099 del
01/04/2015, Lucchelli e altro, Rv. 263450).
In proposito, il Tribunale milanese si è limitato a condannare l’imputato al
pagamento del risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, “danni
che si liquidano complessivamente ed equitativamente in C 15.000”.

Nulla è

stato aggiunto a giustificazione del potere, certamente discrezionale, attribuito al
riguardo al Giudice, benché la tipologia di pregiudizio sofferto dalla parte civile,
consistente in sostanza nel pregiudizio alla propria vita di relazione, potesse
ampiamente consentire di dare conto dei criteri in base ai quali il provvedimento
impugnato era giunto alla determinazione del, non irrilevante, quantum dovuto
per la soddisfazione del nocumento sofferto.
4.4.1. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio sul punto,
rinviando per nuovo giudizio in proposito al Giudice civile competente per valore
in grado d’appello.
5. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione
del danno in favore della costituita parte civile, e rinvia per nuovo giudizio sul
punto al Giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Dichiara inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Corte intende dare seguito a tale insegnamento, che la liquidazione del danno

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